1 min read

di Andrea Gerardi

Dottore Commercialista e Gestore della Crisi

1. Perché conta davvero.

Tra cassa e credibilità si gioca la sopravvivenza dei piani. La moratoria è un tempo elastico: dà fiato ai flussi senza far implodere il progetto sui privilegiati. Se ben costruita, allinea tre interessi che raramente camminano insieme: tutela dell’abitazione, soddisfo dei creditori, sostenibilità reale per la famiglia. È qui che il diritto incontra l’economia, e la tecnica diventa umanità misurabile.

 

2. La norma in tre righe.

  • Art. 67, co. 4, CCII (post “Correttivo-ter”, d.lgs. 136/2024): moratoria fino a 24 mesi dall’omologa con interessi legali sui privilegiati.
  • Art. 67, co. 5, CCII: si può proseguire il mutuo sull’abitazione principale se il mantenimento non pregiudica i creditori rispetto alla vendita.
  • Art. 70, co. 7, CCII: il giudice presidia ammissibilità e meritevolezza; la convenienza si gioca nel confronto collo scenario liquidatorio.

 

3. Il “biennio” conteso: termine iniziale o finale?

3.1 Lettura liberale (termine iniziale)

Cass., 11.04.2025, n. 9549: il biennio è un termine iniziale da cui almeno si comincia a pagare i privilegiati; la rateizzazione oltre i 24 mesi è ammissibile se reggono convenienza e meritevolezza. Convergenze: Trib. Milano, 7–15–18.04.2025 (contenuto del piano libero nel rispetto delle prelazioni; pagare entro 24 mesi “immunizza” da molte contestazioni, oltre entra in gioco la comparazione), Trib. Como, 4.04.2025 (spazio anche a pagamenti prima ai chirografari se la convenienza per i privilegiati resta solida), Corte App. Campobasso, 6.03.2025 (falcidia diversa da moratoria; conta l’equivalenza economica complessiva). Altre conformi: S. Maria C.V., 16.10.2023; Ravenna, 14.02.2025; Enna, 07.02.2025; Lecce, 17.03.2025.

 

3.2 Lettura restrittiva (termine finale)

Trib. Napoli Nord, 13.06.2025 (e 7.05.2025): il biennio è un termine finale entro cui il privilegiato va soddisfatto (con interessi legali). In chiave rigorosa anche Corte App. Napoli, 29.01.2025 e Trib. Cremona, 30.12.2024: se il privilegiato contesta l’ultrabiennale, rischio inammissibilità. Indirizzo minor ma presente.

Lettura oggi prevalente nella prassi: l’ultrabiennale non è, di regola, un tema di ammissibilità; rientra nel giudizio di convenienza (comparazione col valore di liquidazione), azionabile anche contro il dissenso del creditore se il piano conviene di più e il debitore è meritevole.

 

4. Ammissibilità vs convenienza: chi decide cosa.

  • Ammissibilità/Meritevolezza: filtro del giudice (coerenza giuridica e correttezza del comportamento).
  • Convenienza: campo dei creditori; si vince su numeri e tempi.
    Safe-harbor pratico: se inizi a pagare i privilegiati entro 24 mesi, le contestazioni si assottigliano; oltre i 24 mesi serve onere probatorio rafforzato su sostenibilità e comparazione NPV.

 

5. L’“eccezione casa”: prosecuzione del mutuo (art. 67, co. 5).

Diverse decisioni di merito (es. Trib. Torino, 28.03.2025; Trib. Pesaro, 7.04.2025) suggeriscono un canale preferenziale per il mutuo prima casa: la prosecuzione contrattuale può convivere con la moratoria se il recovery supera la vendita forzata e la famiglia regge la nuova rata. È un argomento pro-casa forte, da tarare foro per foro.

 

6. Quando decide la banca (e quando no).

Se il rapporto non è in bonis (rate scadute, DBT, classificazione IFRS 9 a incaglio/sofferenza) e manca finanza esterna, non basta scrivere in piano un “rientro tecnico”: serve un assenso sostanziale dell’istituto a rimodulazione/allungamento, gestione arretrati, e garanzie di tenuta. Il piano organizza tempi e pagamenti (anche con moratoria + interessi legali), ma non può creare ex nihilo una nuova fisiologia del mutuo.

 

7. Errori da evitare

  • Confondere ammissibilità e convenienza.
  • Moratoria “a promessa”, senza interessi legali e senza numeri.
  • Ignorare classificazioni bancarie e pretendere un reset unilaterale del mutuo.
  • Over-optimism: flussi senza cuscinetto, perizie fragili, timeline irrealistica.
  • Sottovalutare la sensibilità del foro su ultrabiennale/“eccezione casa”.

 

8. Caso numerico e NPV: perché il piano batte l’asta.

Ipotesi didattiche (coerenti e trasparenti).

  • Privilegio: residuo mutuo € 120.000; valore casa € 150.000.
  • Liquidazione: recovery asta 60%€ 90.000 incassati al mese 24 (semplificato).
  • Piano: moratoria 24 mesi con interessi legali € 4.800 (ipotesi 2% annuo su € 120.000); poi 216 rate da € 650 (mesi 25–240). (La rimodulazione presuppone l’assenso della banca ex co. 5).

Confronto a valore attuale (NPV), scontando mensilmente tassi annui del 3% e 5%:

  • NPV Piano ≈ € 107,0k vs NPV Liquidazione ≈ € 84,8k (3%).
  • NPV Piano ≈ € 88,9k vs NPV Liquidazione ≈ € 81,6k (5%).
    Lettura: anche scontando il tempo, il piano batte la liquidazione; il delta attualizzato si muove nell’ordine di € 7–22 mila nelle ipotesi indicate. Se la rata fosse troppo bassa o la durata troppo corta, il vantaggio si assottiglia: servono durate coerenti, cuscinetti e, se necessario, finanza esterna o un balloon negoziato.

 

9. Conclusione: la moratoria non regala tempo, lo investe.

Il biennio non è un trucco per rinviare i problemi: è un ponte. Da un lato, la fragilità di chi rischia l’asta; dall’altro, la solvibilità costruita con numeri veri e rispetto delle prelazioni. Quando professionisti, giudici e banche lavorano sul terreno comune della convenienza misurabile, salvare la prima casa non è un “regalo”: è buon diritto ed è buona economia.

*****

Riferimenti normativi e giurisprudenziali (essenziali)

  • Art. 67, co. 4–5; art. 70, co. 7, CCII (come modificati dal d.lgs. 136/2024, cd. “Correttivo-ter”).
  • Cass., 11.04.2025, n. 9549; Trib. Milano, 7–15–18.04.2025; Trib. Como, 4.04.2025; Corte App. Campobasso, 6.03.2025; Trib. S. Maria C.V., 16.10.2023; Trib. Ravenna, 14.02.2025; Trib. Enna, 07.02.2025; Trib. Lecce, 17.03.2025; Trib. Napoli Nord, 7.05.2025 e 13.06.2025; Corte App. Napoli, 29.01.2025; Trib. Cremona, 30.12.2024; Trib. Torino, 28.03.2025; Trib. Pesaro, 7.04.2025.

 

Seguici sui social: