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di Giulia Frisenda

Praticante avvocato

La circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, emanata in attuazione del D.Lgs. n.209/2023 (Decreto Fiscalità Internazionale) illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal predetto decreto, ridisegnando i criteri di radicamento fiscale per persone fisiche e società, con finalità di allineamento agli standard internazionali e mitigazione del contenzioso.

In particolare:

  1. Persone Fisiche:
  • Domicilio e Presenza Fisica: Viene introdotto un criterio autonomo basato sulla presenza fisica nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni), a prescindere dall’iscrizione anagrafica, e viene specificato che il “domicilio” si riferisce ai legami personali e familiari prevalenti in Italia, riducendo l’incertezza legata alla precedente interpretazione civilistica.
  • Presunzione di Residenza in Stati a Fiscalità Privilegiata: Per i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati a fiscalità agevolata, la presunzione di residenza in Italia diviene relativa, consentendo la prova contraria.
  1. Società ed Enti:
  • Nuovi Criteri di Radicamento: La nozione di residenza fiscale delle persone giuridiche è aggiornata tramite i concetti di sede di direzione effettiva (centro di assunzione delle decisioni strategiche) e gestione ordinaria in via principale (espletamento delle attività ordinarie gestionali continuative). Il criterio dell’“oggetto principale” è stato espunto a favore di una definizione che limita il contenzioso, privilegiando una visione sostanziale del radicamento.
  • Trust e Enti con Analoghi Contenuti: Per i trust istituiti in Stati con limitata collaborazione fiscale con l’Italia, la presunzione di residenza è modificata da assoluta a relativa, ammettendo prova contraria qualora l’ente dimostri l’assenza di effettivi legami con l’Italia.
  1. Coordinamento con le Convenzioni contro le Doppie Imposizioni:
  • Prevalenza delle Tie-Breaker Rules: Per risolvere conflitti di residenza fiscale con altri Stati, le disposizioni italiane interagiscono con le convenzioni internazionali, che prevalgono in caso di contrasto tra criteri di collegamento. Le tie-breaker rules, come previste dal Modello OCSE, determinano la prevalenza di residenza basata su criteri gerarchici come l’abitazione permanente e il centro degli interessi vitali.
  1. Applicabilità delle Nuove Regole e Regimi Agevolativi:
  • Entrata in Vigore: Le disposizioni sono applicabili dal 1° gennaio 2024 e sostituiscono i precedenti criteri. Per i periodi d’imposta precedenti, restano validi i criteri previgenti.
  • Effetti sui Lavoratori in Smart Working e i Beneficiari di Regimi Agevolativi: Per i lavoratori in modalità agile, il radicamento della residenza avviene se la presenza in Italia supera i 183 giorni annui; per i soggetti che si trasferiscono in Italia e rientrano nei regimi agevolativi, i criteri di residenza vanno valutati alla luce delle nuove norme a partire dal 2024.

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