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di Giulia Frisenda

Praticante avvocato

Il 2 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n.139/2024, il quale introduce nuove disposizioni in materia di razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Le disposizioni prescritte dal D.lgs. n.139/2024 hanno effetto a partire dal 1 gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma Fiscale (legge delega n.111/2023) tra cui la cd. “razionalizzazione” delle discipline dei tributi, ovverosia l’introduzione di un sistema di autoliquidazione da parte degli stessi contribuenti per l’imposta di successione e l’imposta di registro; la semplificazione della normativa sull’imposta di bollo e sui tributi speciali, nonché la riduzione e semplificazione degli adempimenti fiscali e delle modalità di pagamento per i contribuenti, anche attraverso il potenziamento dei servizi telematici.

In sintesi, si riportano di seguito le principali novità introdotte dalla normativa.

  • Imposta sulle successioni e donazioni: autoliquidazione

L’articolo 1 stabilisce l’introduzione del principio di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni, superando il vigente impianto di liquidazione dell’imposta eseguita dall’Amministrazione Finanziaria d’ufficio.

A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, l’imposta dovrà essere autoliquidata dal contribuente e versata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.

L’amministrazione procederà successivamente, anche mediante l’ausilio di sistemi automatizzati, a verificare la correttezza dell’autoliquidazione, dei versamenti effettuati e la corrispondenza con i dati indicati nella dichiarazione.

La dichiarazione dovrà essere presentata in via telematica, secondo le modalità previste da apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei soggetti non residenti, che potranno continuare a trasmettere la dichiarazione tramite raccomandata.

  • Trust e altri vincoli di destinazione

Una delle novità più significative introdotte dal D.lgs. n.139/2024 concerne l’introduzione – nel nuovo art.4-bis del D.Lgs. n.346/90 – dell’imposta sulle successioni e donazioni applicabile ai trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, laddove comportino arricchimenti gratuiti in favore dei beneficiari.

L’imposta sarà dovuta al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari, con le relative aliquote e franchigie applicate in base al rapporto giuridico tra disponente e beneficiario.

È inoltre consentito al disponente del trust o del vincolo di destinazione, o al trustee nel caso di trust testamentario, di assolvere anticipatamente l’imposta in occasione di ciascun conferimento di beni o alla data di apertura della successione.

È, dunque, demandata al disponente la facoltà di scegliere se l’imposta debba essere versata all’atto di conferimento dei beni nel trust o all’atto della loro devoluzione ai beneficiari.

Tale flessibilità offre notevoli vantaggi in termini di pianificazione patrimoniale e, di riflesso, di certezza del prelievo fiscale.

  • Autoliquidazione dell’imposta di registro

Un ulteriore profilo rilevante riguarda l’autoliquidazione dell’imposta di registro, con la sostituzione del sistema di liquidazione d’ufficio con un sistema di autoliquidazione ad opera degli obbligati al pagamento.

È, inoltre, prevista l’introduzione di una procedura telematica per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, in linea con le esigenze di digitalizzazione del sistema tributario.

  • Cessione di azienda

La normativa introduce la possibilità, nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali, di applicare distinte aliquote in relazione alle diverse categorie di beni che compongono l’azienda, purché sia possibile attribuire una quota parte del corrispettivo a ciascun bene.

Inoltre, la base imponibile dell’imposta di registro, per le cessioni di aziende o diritti reali su di esse, sarà determinata assumendo il valore complessivo dei beni, compreso l’avviamento, detratte le passività, conformemente al nuovo articolo 51 del Testo Unico dell’Imposta di Registro.

  • Trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge

Il Decreto interviene sui trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge, al fine di favorire il mantenimento dell’integrità dell’impresa familiare.

Resta ferma l’esenzione da imposta per i trasferimenti effettuati, anche tramite i patti di famiglia, in favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni che proseguono l’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

  • Riscossione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari

Sono state introdotte modifiche alle modalità di riscossione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari che comportano condanna al pagamento di somme, valori o prestazioni, compresi i decreti ingiuntivi.

La nuova disciplina prevede che l’Agenzia delle Entrate registri il provvedimento giudiziario indipendentemente dal versamento dell’imposta, procedendo successivamente all’escussione nei confronti della parte condannata o del debitore.

In caso di esito negativo, l’azione esecutiva sarà rivolta in via sussidiaria contro le altre parti coinvolte nel procedimento.

  • Imposta di bollo

La normativa prevede che per gli atti da registrare in termine fisso ai sensi del Testo Unico dell’Imposta di Registro, l’imposta di bollo debba essere versata entro il termine previsto per la registrazione.

Per i documenti analogici, è consentito assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico. La dichiarazione dell’imposta di bollo potrà essere integrata per correggere eventuali errori od omissioni tramite una successiva dichiarazione, purché questa sia presentata entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 37, comma 1, del DPR n.642/1972.

  • Aggiornamento delle intestazioni catastali

Sono state semplificate le procedure per l’aggiornamento delle intestazioni catastali.

In caso di decesso di titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, l’aggiornamento sarà effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, senza necessità di presentazione di domanda di voltura da parte degli eredi e senza applicazione di tributi o oneri, sulla base delle comunicazioni trasmesse all’Anagrafe Tributaria.

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