1 min read

Nota a Trib. Oristano, 29 luglio 2024.

Con decreto del 29/07/2024, il Tribunale di Oristano ha accolto un ricorso per esdebitazione, ai sensi dell’art 283 del Codice della crisi e dell’insolvenza, presentato da un soggetto incapiente e versante in una situazione di sovraindebitamento a causa di “circostanze non riconducibili a comportamenti dolosi o imprudenti dell’instante bensì a causa delle difficoltà familiari, lavorative e di salute, alle quali non è riuscita più a far fronte (riduzione delle ore lavorative presso la società nella quale la stessa lavorava, motivi di salute che l’hanno costretta a licenziarsi, crisi post pandemica durante l’esercizio dell’attività imprenditoriale, accumulo di debiti per finanziamenti)”, concedendo all’istante i relativi benefici.

L’istituto dell’esdebitazione ex art. 283 CCII, la c.d. “esdebitazione a costo zero”, infatti, consente al “debitore incapiente”, ovvero «il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura», di accedere all’esdebitazione, «solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento»[1]

Il provvedimento del Tribunale sardo è di particolare interesse poiché il Giudice si è soffermato sulla ratio dell’istituto e ha analizzato tutti i requisiti necessari per la concessione del relativo beneficio.

 

La ratio e i caratteri peculiari dell’istituto.

a) La mancanza dell’«elemento della concorsualità» e la finalità di “fresh start o second chance”.

Il Giudice oristanese ricorda, infatti, che “con l’innovativo istituto dell’esdebitazione dell’incapiente, ora riprodotto nel CCII, il legislatore ha inteso apprestare uno strumento residuale ed eccezionale, sulla scia delle direttive europee in materia di insolvenza e sovraindebitamento, al fine di consentire l’esdebitazione anche dell’incapiente persona fisica sovraindebitata”.

Nell’istituto in parola, in particolare, “viene meno … l’elemento della concorsualità, proprio, invece, di tutti gli altri istituti del nuovo CCII, cioè l’elemento della tutela del ceto creditorio, innanzitutto nell’ottica della par condicio”[2].

L’istituto de quo, infatti, “è incentrato sul c.d. fresh start o second chance, inteso come nuova occasione di reinserimento nel tessuto economico, una volta eliminato il peso dei debiti pregressi, con il connesso incentivo alla produzione di redditi mediante lo sfruttamento delle capacità dell’individuo meritevole, ma sfortunato, qui attraverso l’individuazione di nuove occasioni di lavoro produttivo”.

Risultano centrali, quindi, l’integrale sacrificio richiesto ai creditori e (quindi) la ricerca in primis del recupero delle condizioni per un tenore di vita più sereno in capo alla persona fisica sovraindebitata, scopo prioritario, mitigato dall’impegno a mettere a disposizione dei creditori, entro un lasso di tempo ragionevole, le eventuali utilità sopravvenute, che però superino nell’ammontare, in misura percepibile, quanto necessario alle esigenze di vita serena e dignitosa in capo alla persona”.

Ci si trova di fronte, dunque, ad “un rovesciamento degli ordinari scopi delle procedure concorsuali o paraconcorsuali derivante dalla comprovata assenza attuale di risorse effettive da mettere a disposizione del ceto creditorio, non solo attraverso un possibile accordo con le stesse o attraverso un piano imposto, ma nemmeno attraverso la liquidazione, tendenzialmente integrale, dei beni della persona. Si parte dall’esdebitazione per pervenire potenzialmente al recupero di risorse da destinare ai creditori, i cui crediti subiscono una sorta di quiescenza, determinata dalla comprovata incapienza attuale del patrimonio del debitore”.

In sintesi, “alla concessione del beneficio consegue l’integrale insoddisfazione dei creditori, cui corrisponde la sola possibilità di intercettare le utilità che possano sopraggiungere nel quadriennio successivo all’ammissione, nonché la sola possibilità di opposizione dei creditori che, non a caso, è prevista però solo a seguito della già avvenuta concessione del beneficio”.

 

b) I presupposti soggettivi ed oggettivi.

Come ha ben evidenziato il Giudice del Tribunale di Oristano, si rivelano fondamentali, quindi:

  1. l’individuazione della soglia di incapienza,
  2. il giudizio demandato al giudice sulle cause del sovraindebitamento”;
  3. la previsione del limite oggettivo per cui la concessione del beneficio può avvenire comunque una sola volta nella vita della persona fisica meritevole”;
  4. i controlli demandati al Gestore della crisi nel periodo di vigilanza”.

È bene ricordare anche chel’istituto non si rivolge al solo consumatore, inteso come sovraindebitato non professionale[3], con ogni conseguenza in merito al differente contenuto del giudizio di meritevolezza, nei singoli casi, connesso, peraltro, anche alle cause dell’ingenerarsi dello stato di incapienza del patrimonio in capo al debitore”.

Nel caso specifico sottoposto al giudizio del Giudice sardo è stata acclarata la sussistenza di tutti i presupposti richiesti ai fini della concessione del beneficio.

Innanzitutto sono stati ritenuti sussistenti “i presupposti di cui all’art. 280, co. 1 lett. a) e b) CCII (benché non espressamente richiamato dall’art. 283)”[4]. Difatti, secondo quanto attestato dal Gestore della crisi, la richiedente:

“- risulta essere persona fisica sovraindebitata meritevole;

– non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (incapienza);

– ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

– non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa o alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

– non risulta aver fatto mai ricorso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente;

– si è impegnata personalmente a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al Gestore nominato per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale”.

Il Giudice ha altresì appurato la sussistenza dei “presupposti di cui all’art. 283 comma 1, trattandosi di persona fisica sovraindebitata e incapiente, mai ammessa in precedenza al beneficio, che gode di un reddito appena sufficiente al soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita e non è titolare di alcun bene mobile o immobile rilevante (…), nonché di qualsivoglia utilità (presumibilmente anche in chiave prospettica) da poter offrire ai creditori”.

Per quanto riguarda il presupposto della meritevolezza[5], invece, è stata accertata l’assenza di atti in frode dei creditorie “la non addebitabilità a titolo di dolo o colpa del manifestarsi del sovraindebitamento né dell’incapienza”.

Infatti, come già anticipato, “la situazione di sovraindebitamento” della richiedentesi è generata per circostanze non riconducibili a comportamenti dolosi o imprudenti dell’instante bensì a causa delle difficoltà familiari, lavorative e di salute, alle quali non è riuscita più a far fronte (riduzione delle ore lavorative presso la società nella quale la stessa lavorava, motivi di salute che l’hanno costretta a licenziarsi, crisi post pandemica durante l’esercizio dell’attività imprenditoriale, accumulo di debiti per finanziamenti)”. In altre parole, le cause dell’indebitamento sono da attribuirsi “alla necessità di far fronte alle esigenze dell’attività d’impresa e alla soddisfazione dei bisogni primari della famiglia, intesi come il diritto alla salute, al sostentamento suo e della famiglia”.

In ogni caso, le condizioni reddituali dell’istante non le permettono di “adempiere alle proprie obbligazioni in quanto il grado di sovraindebitamento è tale da non consentirle di avere la disponibilità finanziaria sufficiente ad onorare i debiti contratti e allo stesso tempo a provvedere al proprio mantenimento e della famiglia[6].

Non solo, ma dall’esame degli estratti del conto corrente cointestato col coniuge non sono risultate “spese diverse da quelle necessarie al proprio mantenimento e a quello della famiglia” né “nei conti correnti della ditta individuale cessata, oramai estinti”, sono risultate “spese diverse da quelle necessarie all’esercizio delle attività di impresa”. Così come, dalle autocertificazioni prodotte, dall’elenco sintetico delle formalità richieste dal Gestore, non è risultato che l’istante avesse “effettuato atti di disposizione negli ultimi cinque anni, ne abbia subito atti di protesto cambiario o procedure intraprese per il recupero delle somme da parte dei creditori”.

Pertanto, visto l’art. 283 CCII, esaminata la situazione economica e debitoria della ricorrente il Giudice, ha ritenuto  che, “allo stato, sussistano, i presupposti per concedere il beneficio richiesto” e   ha accolto il ricorso e, conseguentemente, ha dichiarato l’esdebitazione della ricorrente, “fatto salvo l’obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro quattro anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento; NON sono considerate utilità ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati[7].

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

[1] Per chi volesse approfondire l’argomento si vedano, tra i tanti: M. ATTANASIO: L’esdebitazione dell’incapiente, su www.dirittodellacrisi.it; F. CESARE: L’esdebitazione nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in www.ilfallimentarista.it.; BENINCASA, L’esdebitazione del sovraindebitato e del debitore incapiente, in La nuova disciplina del sovraindebitamento, Bologna, 2021, p. 392 e segg.; R. BROGI: Le esdebitazioni tra legge fallimentare e Codice della crisi, in Il Fallimento, 2021, 3, 293 e segg.; G. BETTAZZI: La “liberazione” dai debiti nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata, in Il Fallimento, 10, 2022; L. APPIO:  L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente: una seconda chance per il debitore meritevole, in www.ilcaso.it; S. DE MATTEIS, L’esdebitazione del sovraindebitato nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in Corr. giur., 2020, 1386; C.BIANCONI: L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Questioni problematiche e controverse, in www.dirittodellacrisi.it.

[2] Secondo l’orientamento maggioritario, condiviso anche dal Tribunale di Oristano, “l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII non è qualificabile come vera e propria procedura concorsuale, considerato che, pur richiedendo il coinvolgimento (in termini di informativa) di tutti i creditori e l’intervento giudiziale, nonché? il controllo di un organo della procedura (sorveglianza quadriennale dell’OCC), tale strumento non è volto alla liquidazione dei beni ed alla soddisfazione dei creditori secondo le regole del concorso; l’esdebitazione diviene – pur nel silenzio della legge sul punto – una procedura concorsuale solo nel momento in cui vi siano sopravvenienze, nell’arco del quadriennio successivo, rilevanti secondo i criteri contenuti nella norma stessa e tali da soddisfare almeno il 10% dei crediti complessivi” (cfr.: Trib. di Rimini, del 23 gennaio 2024 – est. Miconi, edita su www.ilcaso.it).

[3] Potranno beneficiare  dell’istituto: “tutti i consumatori; i professionisti individuali (ma non l’associazione professionale o la STP); l’imprenditore individuale minore o non commerciale; l’imprenditore commerciale individuale non minore, ma non più assoggettabile a liquidazione giudiziale per decorso del termine di cui all’art. 33 CCII; il socio (persona fisica) illimitatamente responsabile di società commerciale minore, ovvero di società non commerciale, ovvero infine di società commerciale non minore, ma non più assoggettabile a liquidazione giudiziale per decorso del termine di cui all’art. 33 CCII. Non potranno invece beneficiarne i soggetti aggregati e gli Enti (che potranno però ottenere la esdebitazione di cui all’art. 278, comma 4 CCII, sia in caso di LG, sia in caso di LG), ivi comprese le start up innovative, che sono sempre società di capitali (art. 25 D.L. n. 179/ 2012)”, così in: Liquidazione controllata, esdebitazione, debitore incapiente, Quaderno, a cura della Commissione Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, Marzo 2024.

[4] Ai sensi dell’art. 280, comma 1, lett. a) e b) CCII: «Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che: a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v’è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all’esito del relativo procedimento; b) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito …».

[5] Il comma 7 dell’art. 283, chiarisce in cosa consiste  la “ meritevolezza” richiesta per accedere al beneficio: «Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2». È bene evidenziare che, secondo la giurisprudenza, ai fini della meritevolezza, rilevano anche le omissioni fiscali e contributive, infatti, “un’omissione cospicua e reiterata nel pagamento dei tributi è suscettibile di superare il filtro della meritevolezza nella misura in cui sia il portato di un’impotenza finanziaria del debitore cagionata da ragioni gravi ed eccezionali, oltre che rigorosamente concomitanti e come tali del tutto indipendenti dalla volontà del debitore; […] la grave malattia ha una valenza giustificatoria o esonerativa verso i debiti nella sola misura in cui sia anteriore al loro sorgere e/o coeva al loro scadere” (cfr.: Trib. di Bergamo, decreto del 04.02.2023, est. De Simone, pubbl. su www.dirittodellacrisi.it). È stato osservato anche che “ … avendo imposte e contributi “per loro natura carattere proporzionale e progressivo (rispetto alle entrate del soggetto passivo), è possibile immaginarne una omissione che non privi di meritevolezza il debitore unicamente per ragioni gravi ed eccezionali, del tutto indipendenti dalla sua volontà, quali esemplificativamente la malattia, i lutti, le calamità naturali, e tutte le evenienze che determinino la perdita incolpevole e repentina di chances economico-patrimoniali” (cfr.: Trib. di Verona del 23.08.2023 che richiama Trib. di Modena, 2 marzo 2022, quest’ultima edita su su www.dirittodellacrisi.it).

[6] Ai sensi dell’art. 283, comma 2, CCII: «La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159».  

[7] Sul concetto di utilità (attuali e prospettiche) si veda Trib. di Rimini 23 gennaio 2024, cit.  laddove si legge: «Il secondo comma dell’art. 283 CCII fissa un criterio di calcolo idoneo esclusivamente per la “valutazione di rilevanza” delle utilità sopravvenute: nel primo comma si menzionano le “ utilità rilevanti” solo a proposito delle sopravvenienze, mentre l’assenza di utilità dirette o indirette, anche prospettiche, da offrire ai creditori (e non semplicemente da destinare ad una procedura liquidatoria) richiede una valutazione caso per caso da parte del Giudice, in relazione alla concreta situazione familiare e di vita del sovraindebitato, valutazione nella quale devono necessariamente rientrare situazioni  – ad es., lo stato di salute del debitore o dei suoi familiari – che non trovano alcuno spazio nel calcolo automatico descritto nel secondo comma della norma in commento (calcolo del quale, se applicato anche per la valutazione delle utilità? originarie, va predicata la incongruenza pratica ed anche la iniquità)». Nello stesso provvedimento, sempre ai fini della valutazione delle utilità sopravvenute, viene analizzata anche l’ipotesi specifica del TFS e viene affermato che «il TFS del dipendente pubblico, che matura solo all’atto di cessazione del rapporto e non è neppure suscettibile di essere anticipato, potrà al più venire in rilievo come sopravvenienza di “utilità rilevante” nell’ambito del quadriennio di legge, purché avente le caratteristiche di cui al secondo comma dell’art. 283 CCII (idoneità a soddisfare almeno il 10% del debito complessivo), non rilevando allo stato attuale per escludere l’incapienza anche prospettica di utilità, considerato che il rapporto di lavoro del ricorrente e? stato instaurato in tempi relativamente recenti e non ha prospettive di risoluzione in un arco di tempo medio – breve» (Cfr.: Trib. Rimini, del 23 Gennaio 2024, cit).

Seguici sui social: