Con la recente ordinanza in oggetto, la Prima Sezione Civile ha statuito il seguente il principio di diritto:
“In caso di concordato con continuità aziendale ex art. 186bis l. fall., l’eventuale surplus finanziario determinato dalla prosecuzione utile dell’attività d’impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, rientrando nell’oggetto della garanzia generica del credito prevista dall’art. 2740 cod. civ.; ne consegue che esso non è perciò liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione”.