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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474.

Massima redazionale

Con la recente ordinanza in oggetto, la Prima Sezione Civile ha statuito il seguente il principio di diritto:

In caso di concordato con continuità aziendale ex art. 186bis l. fall., l’eventuale surplus finanziario determinato dalla prosecuzione utile dell’attività d’impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, rientrando nell’oggetto della garanzia generica del credito prevista dall’art. 2740 cod. civ.; ne consegue che esso non è perciò liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione”.

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