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di Elisabetta Tarantino

Consulente legale d'impresa

In data 16 gennaio 2024 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Decreto Legislativo 6 dicembre 2023, n. 224 (di seguito, il “Decreto”) di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (di seguito, il “Regolamento”).

Il Decreto si applica alle controparti centrali con sede legale in Italia[1] limitatamente agli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del Regolamento.

In particolare, il Regolamento muove dal presupposto che le procedure ordinarie di insolvenza applicabili a livello nazionale alle imprese non siano sempre in grado di assicurare un intervento sufficientemente rapido o di dare la giusta priorità alla continuità delle funzioni essenziali degli enti finanziari nell’ottica di preservare la stabilità finanziaria. A tal fine, fissa una serie di regole volte a gestire in maniera ordinata le eventuali situazioni di crisi delle controparti centrali, nell’ottica di tutelare i mercati (regolamentati e non) dalla eventuale discontinuità del servizio da esse svolto. Tali disposizioni sono sostanzialmente improntate a meccanismi analoghi a quelli già previsti e consolidati in materia di risoluzione delle crisi bancarie ai sensi della Direttiva 2014/59/UE.

A tal fine, il Regolamento impone a ogni Stato membro dell’Unione europea di nominare una o più Autorità di risoluzione, oltre a un singolo Ministero con la responsabilità globale nell’esercizio delle funzioni affidate dal Regolamento.

In attuazione, quindi, del Regolamento e della Legge di delegazione europea 2021 – recante delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale e per l’attuazione del Regolamento (UE) 2021/23 – il Decreto designa Banca d’Italia quale autorità unica di risoluzione e disciplina le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze, quale ministero competente ai sensi del Regolamento.

Il Decreto disciplina, inoltre, nel dettaglio le procedure di risanamento e risoluzione, riducendo il più possibile il rimando ad altre fonti. Il Decreto ripropone l’impostazione del Decreto Legislativo n. 180 del 2015 – adottato in attuazione della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – cercando di tenere allineata, con gli opportuni adattamenti, la disciplina delle crisi bancarie con quella delle controparti centrali.

Il Decreto apporta, inoltre, modifiche al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) volte, in particolare, a (i) prevede che la sentenza che accerta lo stato di insolvenza della controparte centrale sia comunicata all’autorità competente per l’eventuale successivo avvio della procedura di gestione della crisi più appropriata, che può consistere, a seconda dei casi, nella liquidazione coatta amministrativa o nella risoluzione; (ii) estendere ai commissari speciali, agli amministratori straordinari e temporanei e alle persone che li coadiuvano nelle procedure le sanzioni penali previste per gli organi delle procedure concorsuali e (iii) estendere il novero di soggetti che possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali per i reati previsti dal Titolo IX, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Da ultimo, il Decreto apporta modifiche al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) volte, in particolare, a (i) regolare il riparto di competenze tra la Banca d’Italia e la Consob; (ii) introdurre un nuovo Capo II-bis, dedicato alle crisi delle controparti centrali, che comprende nuovi articoli recanti la disciplina dell’amministrazione straordinaria, della liquidazione coatta amministrativa e della liquidazione ordinaria e (iii) disporre l’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo previsto dal TUF in caso di inosservanza delle prescrizioni del Regolamento.

Il Decreto entrerà in vigore il 31 gennaio 2024. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso la Banca d’Italia e la Consob sono tenute ad emanare con propri atti le relative disposizioni di attuazione.

 

 

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[1] La società Cassa di compensazione e garanzia S.p.A. è l’unica controparte centrale autorizzata in Italia, cfr. https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/controparte-centrale/index.html

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