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Pubblicato in G.U. n. 186, del 10 agosto 2023, il D.L. 10 agosto 2023, n. 104, avente a oggetto “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita’ economiche e finanziarie e investimenti strategici.”.

In particolare, l’art. 27, rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, prevede testualmente che:

«1. All’articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.».

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