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Nota a Cass. Civ., Sez.I, 11 gennaio 2023, n. 469.

La fattispecie prende spunto dal fatto che il ricorrente aveva apposto su cinque pagherò cambiari una duplice firma, sia in qualità di co-avallante, sia come co-emittente, assumendosi con quest’ultima sottoscrizione un’obbligazione cambiaria in nome altrui. Ne discendeva che il ricorrente, essendo socio accomandante della società debitrice co-emittente, aveva agito in qualità di rappresentante senza poteri (falsus procurator) e pertanto rispondeva in proprio dell’obbligazione assunta, ai sensi dell’art.11 legge cambiaria (R.D. 14 dicembre 1933, n.1669); differentemente era da reputarsi invalida la sottoscrizione per avallo, dovendosi dare prevalenza, secondo il principio di priorità logico-giuridica, alla sottoscrizione graficamente riportata per prima.

La Cassazione ha ritenuto di accogliere il ricorso in cui si lamentava la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza secondo la quale il ricorrente doveva rispondere dell’obbligazione cartolare come se l’avesse assunta in nome proprio; inoltre, secondo tale sentenza, la mancanza di un rapporto di rappresentanza legittimava soltanto la società ad eccepire tale difetto, ma fino a quando la falsa rappresentanza non fosse stata eccepita dalla società rappresentata, l’obbligazione cambiaria rimaneva senza dubbio a carico del rappresentato (non potendo i terzi eccepire il difetto o l’eccesso del potere di rappresentanza).

Secondo i giudici di Piazza Cavour la constatazione dell’assunzione di una “obbligazione cambiaria in nome altrui” “in qualità di co-emittente” comporta l’accertamento di una coesistenza di un’obbligazione cambiaria della società e del rappresentante senza poteri. Tuttavia, le due affermazioni sono inconciliabili poiché l’art.11 l. camb. addossa al falsus procurator l’obbligo di pagare l’importo del titolo “come se avesse firmato in proprio”, quindi al posto (e non congiuntamente) del falso rappresentato.

Si ricordi, al riguardo, che l’art.11 citato, nel ritenere obbligato lo pseudo rappresentante, attua una mezzo pratico per non lasciare interrotta la catena cambiaria nei rapporti con i futuri portatori del titolo, ma tale meccanismo presuppone che lo pseudo rappresentato abbia (in qualsiasi forma) disconosciuto l’impegno assunto in suo nome tramite un’eccezione di difetto di rappresentanza di carattere relativo, che non può essere invocata dal portatore che ritenga più conveniente far valere la responsabilità cambiaria del falsus procurator (Cass. 2709/1959).

Nel caso di specie, proprio in virtù della mancanza di un’eccezione di difetto di rappresentanza da parte della società co-emittente, si è proceduto a cassare la sentenza e rinviare la causa al Tribunale di competenza che dovrà decidere attenendosi ai principi sopra illustrati.

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