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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2022, n. 35118.

Nel caso in esame il ricorrente ha proposto ricorso avverso l’ordinanza ex 348 ter c.p.c. della Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della sentenza di primo grado in cui il Tribunale aveva respinto tutte le domande attoree circa l’accertamento dell’usura sopravvenuta nel rapporto di conto corrente.

Secondo i giudici della Suprema Corte, il ricorso è inammissibile dal momento che, anche alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n.1914 del 2016, non è effettivamente proponibile ricorso per cassazione, ordinario o straordinario ex art. 111, co.7, Cost., avverso l’ordinanza ex 348ter c.p.c. di inammissibilità dell’appello, essendo la stessa stata adottata per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento del gravame.

In particolare, la pronuncia del 2016 ha chiarito che avverso il c.d. filtro in appello (introdotto dall’art.54 d.l.83/2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134/2012) è proponibile ricorso straordinario per cassazione limitatamente ai suoi vizi propri costituenti violazioni della legge processuale (artt. 348bis e 348ter c.p.c.), avendo l’ordinanza, negli altri casi, natura decisoria e definitiva.

Successivamente le stesse S.U. hanno precisato che la decisione sull’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, seppur adottata con ordinanza, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale (solo in rito) e, come tale, non contenente alcun giudizio prognostico negativo sulla fondatezza, nel merito, del gravame.

La Cassazione ha poi continuato ad esprimersi sull’argomento, specificando che l’ordinanza ex 348ter c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado pur se attraverso proprie argomentazioni o un percorso argomentativo “parzialmente diverso” da quello seguito nella pronuncia impugnata, “non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa né sostanziale né processuale” (cfr. Cass. n. 23334/2019, n. 13835/2019, n. 26915/2020).

Alla luce di quanto esposto, la I Sez. Civ. della Cassazione ha dichiarato che, in presenza di un’ordinanza ex 348 ter c.p.c. emanata correttamente a conferma della sentenza di primo grado e destituente di fondamento l’appello, l’unico rimedio esperibile nel caso di specie consisteva proprio nell’impugnazione della sentenza di primo grado.

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