Nota a Trib. Roma, Sez. XVII, 21 luglio 2022.
Il giudice del Tribunale di Roma rilevava d’ufficio che: “non appare condivisibile la declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo, in considerazione della necessità di determinare la competenza del giudice sulla sola base del petitum immediato”.
Il Giudice di Pace di Roma nella causa oggetto del giudizio del Tribunale di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza per valore con la seguente motivazione: “Ebbene, alla luce degli assunti difensivi di parte attrice, la questione risulta fondata e meritevole di accoglimento posto che, al fine della determinazione della competenza per valore, allorquando il Giudice sia chiamato ad accertare la nullità di clausole contrattuali ed a pronunciarsi sulla consequenziale restituzione di somme versate in dipendenza di quel contratto, deve ritenersi che l’accertamento integra l’oggetto di una domanda distinta da quella restitutoria e le due pretese devono cumularsi ai sensi dell’art. 10 c.p.c. Nel caso di specie, avendo gli attori invocato a sostegno della loro richiesta di pagamento l’annullamento delle clausole di non ripetibilità, in virtù del principio del cumulo delle domande il Giudicante è chiamato, in buona sostanza, a valutare nella sua interezza il contratto di finanziamento facendo riferimento al suo globale contenuto economico il cui valore, evidentemente, è di gran lunga superiore ai limiti fissati per la competenza del Giudice di Pace Ne consegue la declaratoria di incompetenza del Giudice adito a conoscere della causa che dovrà essere riassunta entro i termini di rito dinanzi al Tribunale Civile di Roma”.
La domanda consegue all’interpretazione data dalla CGUE nella nota sentenza LEXITOR (11.09.2019 rg C-383-18) e quindi ad una novellata interpretazione di quanto previsto dall’ art 16 della direttiva UE 2008/48, nonché dal Testo Unico Bancario (125 quater TUB).
In sede di rilevazione d’ufficio, il giudice del Tribunale rileva che alla luce di quanto disposto dall’art. 10 c.p.c., è da considerarsi erroneo quanto affermato dal Giudice di Pace in relazione al criterio di cumulo delle domande ai fini della determinazione della competenza.
Infatti, in base all’orientamento consolidato della corte di Cassazione[1] ai fini della determinazione del valore della causa, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., deve aversi riguardo solo a quanto richiesto dall’attore quale petitum immediato e non all’oggetto dell’accertamento prodromico che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (petitum mediato).
Inoltre, il cumulo delle domande concerne soltanto l’ipotesi di plurime domande intese come pretese con petita ben distinti tra loro, mentre rimangono assorbite le richieste, anche se formalmente proposte in via separata, che siano prive di autonomia in quanto aventi carattere strumentale, consequenziale o accessorio alla domanda principale.
Pertanto, nel caso di specie, come sancito dal giudice del Tribunale di Roma, il valore della controversia, alla luce dei criteri evidenziati, deve essere determinato esclusivamente in base alla domanda di ripetizione delle somme effettuata da parte attrice senza che ad essa possa essere cumulato la pregiudiziale domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali che impediscono la ripetizione.
Alla luce di ciò, considerato che la domanda di ripetizione dell’indebito proposta ha ad oggetto l’importo complessivo di euro 663,65, il Giudice del Tribunale ritiene che debba essere declinata la propria competenza rimettendo alla Suprema Corte affinché venga dichiarata in via definitiva la competenza del Giudice di pace di Roma.
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[1] Cfr. si veda Cass. sentenza n. 1338/05 e n. 9251/04.
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