Nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 2022, n. 15246.
Massima redazionale
In tema di esdebitazione, il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell’art. 142, comma secondo, l. fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali.
Tale condizione si intende realizzata, in un’interpretazione costituzionalmente orientata anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto. È, invero, sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto[1]. Tale generale principio va portato a compimento nel senso che la valutazione del presupposto (per il quale tale beneficio non può essere concesso “qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”), pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un’interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma: cosicché, ove ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell’art. 142, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”[2].
[1] Cfr. Cass., Sez. Un., n. 24214/2011.
[2] Cfr. Cass. n. 7550/2018.