Rivista di Diritto del Risparmio
Il pactum fiduciae e l’intestazione dei beni in nome altrui nei trasferimenti immobiliari e nei rapporti societari[*]
di Antonio FERRAIOLI [**]

L’intestazione di beni in nome altrui tramite patto fiduciario (pactum fiduciae) è un accordo con cui un soggetto (il fiduciante, proprietario reale) intesta un bene a un altro soggetto (il fiduciario, proprietario formale), il quale si obbliga a gestirlo o a ritrasferirlo.
Il fiduciario appare a tutti gli effetti come il titolare del bene davanti ai terzi, ma internamente vige l’obbligo di rispettare gli accordi presi con il fiduciante.
Secondo la giurisprudenza (Cassazione a Sezioni Unite n. 6459/2020 e successive conferme nel 2023-2026), il patto fiduciario ha natura obbligatoria. Per l’accordo interno non serve necessariamente la forma scritta ad substantiam all’origine, sebbene la prova scritta faciliti notevolmente la tutela giudiziaria.
In particolare Cass. Civ., Sez. Unite, 6 marzo 2020, n. 6459 ha stabilito i seguenti principi di diritto: 1.per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s’innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario”; 2.la dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1988 c.c., un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
L’assenza di una dichiarazione scritta del fiduciario rende molto difficile per il fiduciante dimostrare l’accordo in giudizio o ribaltare l’onere della prova (come ribadito dalla Corte di Cassazione n. 11598/2026). Una semplice procura a vendere non basta se non esplicita l’obbligo di retrocessione.
Il diritto del fiduciante a pretendere la restituzione del bene si prescrive in 10 anni. Secondo la recente ordinanza Corte di Cassazione n. 1763/2026, tale termine decorre dal giorno in cui il fiduciario rifiuta formalmente la restituzione dopo una richiesta.
Il patto fiduciario non è opponibile all’Erario (ordinanza di maggio 2026); di conseguenza, il fiduciante può essere considerato responsabile per utili in nero o debiti fiscali legati alla gestione occulta del bene.
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[*] Contributo approvato dai referee.
[**] Consulente senior, avvocato, dottore di ricerca in materie giuridiche, collaboratore studi notarili e legali.