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Nota a Trib. Venezia, Sez. I, 26 giugno 2026 e Trib. Brescia, Sez. IV, 10 luglio 2026.

di Daniela Ajese

Studio Legale Ajese

Due provvedimenti pronunciati a distanza di poche settimane affrontano, con soluzioni sensibilmente differenti, uno dei temi più delicati della composizione negoziata della crisi: la possibilità di impedire ai creditori di agire sul patrimonio personale dei soci, quando i relativi beni siano destinati al risanamento della società.

Il Tribunale di Venezia, in una composizione negoziata della crisi, accogliendo integralmente il ricorso presentato dal nostro studio ha confermato le misure protettive ex art. 18 CCII anche a beneficio del socio, valorizzando la sua concreta partecipazione al progetto mediante la messa a disposizione di un immobile personale. Il Tribunale di Brescia, invece, nella pronuncia che si analizza, ha escluso che i beni appartenenti ai soci illimitatamente responsabili possano essere ricompresi nelle misure protettive tipiche, qualificando l’eventuale tutela come misura cautelare ex art. 19 CCII. Il rigetto, nel caso bresciano, è stato inoltre motivato dalla non attendibilità del patrimonio informativo e dalla natura ancora ipotetica del piano.

Il confronto permette di individuare una possibile soluzione interpretativa: non un’estensione generalizzata dell’effetto protettivo all’intero patrimonio personale del socio, ma l’adozione di misure cautelari selettive sui beni specificamente e formalmente destinati al risanamento.

Due provvedimenti dunque, un medesimo problema e due differenti risposte.

La protezione del patrimonio personale dei soci rappresenta uno dei principali territori di espansione applicativa della composizione negoziata.

Il problema si pone quando il progetto di risanamento della società non si fonda esclusivamente sui beni dell’impresa e sui flussi generati dalla continuità aziendale, ma prevede anche l’apporto di risorse appartenenti ai soci, agli amministratori o ai garanti. In tali casi, l’avvio o la prosecuzione di un’esecuzione individuale su quei beni può sottrarre al piano una fonte essenziale di liquidità e compromettere il trattamento dell’intero ceto creditorio.

Il decreto del Tribunale di Venezia del 26 giugno 2026, relativo alla composizione negoziata è già stato oggetto di una prima nota su Diritto del Risparmio, che ne ha evidenziato la portata espansiva rispetto alla protezione del patrimonio personale dei soci. A tale risultato siamo pervenuti attraverso una attenta valorizzazione dell’apporto del socio per il conseguimento del risanamento.

A distanza di appena quattordici giorni, il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 10 luglio 2026 resa in un procedimento ex art. 19 CCII, ha affrontato una fattispecie per molti aspetti analoga, pervenendo tuttavia a una diversa qualificazione giuridica e, in concreto, al rigetto della domanda.

I due provvedimenti non si limitano a esprimere valutazioni differenti sulla solidità dei rispettivi piani. Essi sembrano divergere, prima ancora, sull’individuazione dello strumento giuridico attraverso il quale il patrimonio personale dei soci possa essere temporaneamente sottratto alle iniziative individuali dei creditori.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Venezia, un creditore si era opposto tanto alla conferma delle misure protettive in favore della società quanto alla loro estensione al patrimonio personale del socio .

L’opponente sosteneva, tra l’altro, che le misure previste dall’art. 18 CCII proteggessero esclusivamente il patrimonio dell’imprenditore che aveva avuto accesso alla composizione negoziata e non quello di un soggetto terzo. Evidenziava inoltre che il socio, in relazione ad alcune obbligazioni sorte quando la società era costituita in forma di società in accomandita semplice, risultava personalmente e illimitatamente responsabile, sicché la protezione avrebbe sottratto al creditore una garanzia patrimoniale già acquisita.

Il Tribunale ha respinto l’opposizione sulla base di una valutazione sostanziale e funzionale.

Il progetto di piano non è stato ritenuto generico o inadeguato. La relazione illustrativa indicava le condizioni necessarie per rendere perseguibile il risanamento: tempestiva realizzazione delle fonti di cassa, ottenimento di uno standstill da parte dei creditori strategici, mantenimento della regolarità corrente e selezione delle commesse. Il piano veniva correttamente concepito come strumento dinamico, suscettibile di aggiornamento durante le trattative e sottoposto alle verifiche dell’esperto.

Soprattutto, il piano prevedeva la vendita di un immobile sito in San Donà di Piave, appartenente personalmente al socio, al quale veniva attribuito un valore di euro 350.000 quale apporto di finanza esterna.

Da tale circostanza il Tribunale ha ricavato la concreta partecipazione del socio alla composizione negoziata. Secondo il giudice veneziano, consentire a un singolo creditore di agire sul bene destinato al piano avrebbe prodotto un pregiudizio non soltanto per il socio, ma per la generalità dei creditori coinvolti nelle trattative.

Il dispositivo ha conseguentemente confermato, a beneficio sia della società sia del socio, le misure protettive previste dall’art. 18 CCII, vietando ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei soggetti protetti.

La decisione valorizza, dunque, la destinazione economica del bene al risanamento rispetto alla sua titolarità formale. Il patrimonio del socio, pur appartenendo a un soggetto distinto dall’imprenditore collettivo, entra nel perimetro protettivo perché diviene parte integrante della manovra.

Questa impostazione risponde a un’esigenza concreta: impedire che la corsa individuale al bene del socio sottragga al tavolo negoziale un’utilità promessa a tutti i creditori.

Per il Tribunale di Brescia, invece, i beni dei soci non rientrano nelle misure protettive tipiche; l’ordinanza bresciana muove da una distinzione preliminare particolarmente netta.

Le misure domandate sul patrimonio della società sono ricondotte alla categoria delle misure protettive tipiche previste dall’art. 18 CCII. Quelle richieste sul patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili vengono invece qualificate come misure cautelari ai sensi dell’art. 19, comma 1, CCII.

Secondo il Tribunale, infatti, i beni appartengono a soggetti diversi dall’imprenditore e non risultano essere beni o diritti mediante i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Il provvedimento richiama espressamente l’inciso «sul suo patrimonio» contenuto nell’art. 18, comma 3, CCII e ricorda che il socio di una società di persone non assume, per il solo fatto della partecipazione, la qualità di imprenditore.

Il Tribunale adotta, pertanto, una lettura soggettiva e testuale della norma.

Le misure protettive tipiche riguardano il patrimonio dell’imprenditore che accede alla composizione negoziata. Qualora sia necessario incidere sui beni di un terzo, compreso il socio illimitatamente responsabile, la tutela deve essere richiesta come misura cautelare, dimostrandone in modo specifico necessità, funzionalità e proporzionalità.

La distinzione non è meramente terminologica.

Le misure protettive operano secondo un contenuto predeterminato dalla legge e producono un effetto sostanzialmente generalizzato nei confronti dei creditori interessati. Le misure cautelari, invece, possono essere modellate dal giudice sulle caratteristiche del caso concreto, individuando il bene, il creditore destinatario, la durata e il contenuto dell’inibitoria.

L’impostazione bresciana appare quindi più rigorosa quanto al titolo giuridico della protezione, ma non esclude in assoluto che il patrimonio del socio possa essere preservato. Nega soltanto che ciò possa avvenire attraverso un’automatica estensione soggettiva dell’art. 18 CCII.

La parte più significativa dell’ordinanza di Brescia non riguarda, tuttavia, soltanto la qualificazione delle misure.

Il Tribunale attribuisce alla buona fede e alla correttezza una funzione selettiva nell’accesso alle protezioni previste dal Codice della crisi.

La composizione negoziata viene descritta come un percorso volontario, non riconducibile a una procedura concorsuale, al quale può accedere tanto l’impresa in una situazione di iniziale squilibrio quanto quella già insolvente, purché il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile.

Proprio il carattere prevalentemente stragiudiziale del percorso rende essenziale l’affidabilità delle informazioni messe a disposizione dell’esperto e dei creditori.

Il Tribunale richiama gli artt. 4 e 16 CCII, dai quali ricava un dovere dell’imprenditore di rappresentare la propria situazione in modo completo, veritiero, trasparente e costantemente aggiornato. La correttezza informativa non costituisce un adempimento meramente formale, ma il presupposto sul quale i creditori devono fondare le proprie decisioni negoziali.

Da ciò deriva una conclusione rilevante: l’imprenditore che non garantisce un patrimonio informativo attendibile può proseguire la composizione negoziata, ma non può pretendere di avvalersi delle protezioni riservate al debitore corretto e trasparente.

Nel caso concreto, l’esperto aveva segnalato rilevanti anomalie.

Il valore delle rimanenze era stato considerato poco veritiero in assenza di un dettaglio analitico del magazzino. La consistenza dei crediti era apparsa particolarmente significativa rispetto all’attività esercitata e una parte delle poste risultava riferita a crediti già incassati o comunque inesistenti. Era inoltre mancata, negli esercizi precedenti, l’iscrizione di un adeguato fondo svalutazione crediti.

A tali criticità si aggiungeva l’incompletezza della rappresentazione del valore di liquidazione.

Dalle visure catastali emergevano numerose vendite di immobili personali dei soci effettuate negli anni precedenti. Tali atti avrebbero potuto assumere rilevanza in una futura liquidazione giudiziale, anche ai fini dell’esperimento di azioni di inefficacia, ma il progetto di risanamento non conteneva alcuna analisi al riguardo.

L’assenza di una corretta ricostruzione dell’alternativa liquidatoria impediva, pertanto, sia ai creditori sia al giudice di valutare l’effettiva convenienza della soluzione negoziale.

I due provvedimenti divergono anche nel giudizio sulla maturità del progetto di risanamento.

Nel caso lagunare, il Tribunale ha ritenuto sufficiente una manovra ancora condizionata alla realizzazione di alcune fonti di cassa e alla collaborazione dei creditori. Il carattere dinamico del piano non è stato considerato un elemento di debolezza, poiché la composizione negoziata presuppone fisiologicamente un progetto destinato a evolversi nel corso delle trattative.

La vendita dell’immobile personale del socio era però chiaramente individuata, economicamente valorizzata e inserita nella manovra come apporto esterno. La protezione del bene risultava quindi direttamente collegata a una specifica utilità destinata ai creditori.

Nel procedimento bresciano, al contrario, pressoché nessuna delle assunzioni del piano aveva ricevuto una concreta conferma. Non risultavano offerte per l’acquisto dell’azienda o degli immobili, salvo un unico cespite, e si era tenuto soltanto un incontro preliminare con due creditori commerciali.

La differenza non riguarda, quindi, la necessità che il piano sia già definitivo e integralmente eseguibile al momento della domanda. Entrambi i provvedimenti riconoscono implicitamente la natura progressiva della composizione negoziata.

Ciò che cambia è il livello minimo di verificabilità richiesto.

Il piano può essere dinamico, ma non può essere meramente assertivo. Le sue assunzioni fondamentali devono essere accompagnate almeno da dati riconciliati, valutazioni prudenziali, manifestazioni di interesse, perizie o elementi idonei a dimostrare che le operazioni prospettate non siano soltanto possibili in astratto.

Dal confronto emergono indicazioni rilevanti per la predisposizione delle future istanze.

Non è sufficiente dichiarare che il socio intende contribuire al risanamento. Occorre documentare la destinazione del bene attraverso un impegno formale, preferibilmente irrevocabile per la durata delle trattative, accompagnato da visure aggiornate, perizia di stima, indicazione dei gravami e analisi dei tempi ragionevoli di realizzo.

Il piano deve precisare l’utilizzo delle somme derivanti dalla vendita e dimostrare l’incidenza dell’apporto sul soddisfacimento dei creditori. Deve inoltre confrontare il ricavato prevedibile sul libero mercato con quello ottenibile nell’esecuzione individuale o nella liquidazione giudiziale.

È indispensabile rappresentare in modo completo anche gli atti dispositivi precedentemente compiuti dai soci, soprattutto quando possano incidere sul valore di liquidazione o essere astrattamente interessati da future azioni recuperatorie.

La domanda giudiziale dovrebbe, infine, distinguere chiaramente:

  • le misure protettive richieste sul patrimonio dell’imprenditore;
  • le eventuali misure cautelari richieste sui beni dei soci o dei garanti;
  • il nesso funzionale tra ciascun bene di terzi e la concreta riuscita delle trattative.

Una richiesta costruita in modo selettivo riduce il rischio che il giudice debba rigettare integralmente il ricorso a causa dell’erronea qualificazione della misura o della genericità del suo oggetto.

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