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Nota a Trib. Roma, Sez. XIV, 21 luglio 2026.

di Francesca Romana Capezzuto

Studio Legale Capezzuto

Con il decreto del 21 luglio 2026 il Tribunale di Roma affronta alcuni dei profili più delicati dell’esdebitazione disciplinata dal Codice della crisi, offrendo una lettura sostanziale del requisito della “meritevolezza” e del dovere di collaborazione del debitore. Il provvedimento assume particolare rilievo perché, pur in presenza di una procedura non priva di criticità e di un passivo costituito in larga parte da debiti tributari e previdenziali, riconosce comunque il beneficio dell’esdebitazione, valorizzando la concreta evoluzione della condotta del debitore e le effettive cause del sovraindebitamento.

La domanda viene proposta decorso il termine di tre anni dall’apertura della liquidazione controllata. L’istanza viene comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi al passivo e soltanto l’Agenzia delle Entrate presenta osservazioni contrarie. L’Amministrazione finanziaria fonda il proprio dissenso su due circostanze: da un lato evidenzia che i pagamenti effettuati dal debitore nel corso della procedura riguardano esclusivamente le imposte e i contributi maturati successivamente all’apertura della liquidazione e non il debito fiscale pregresso; dall’altro sostiene che la patologia oncologica, insorta nel 2021, non possa giustificare un indebitamento tributario formatosi negli anni precedenti.

A fronte di tali osservazioni, il liquidatore esprime invece parere favorevole alla concessione dell’esdebitazione. Il Tribunale verifica innanzitutto la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 280 e 282 CCII, accertando il decorso del termine triennale, l’assenza di condanne ostative, l’inesistenza di condotte distrattive o fraudolente e la ricorrenza delle ulteriori condizioni richieste dalla disciplina dell’esdebitazione. La parte più significativa della motivazione riguarda, tuttavia, la valutazione della collaborazione prestata dal debitore durante la procedura.

Il Collegio non ignora le criticità emerse nel corso della liquidazione. Al contrario, le richiama espressamente. Il debitore, soprattutto nella fase iniziale della procedura, non mantiene una condotta costantemente collaborativa. Più volte il Tribunale è costretto a intervenire per rideterminare le somme da sottrarre alla liquidazione ai fini del mantenimento personale e familiare; il debitore provvede autonomamente ad alcuni pagamenti, trattiene inizialmente somme spettanti alla procedura e trasmette in alcuni casi la documentazione contabile con ritardo. Si tratta di comportamenti che, in astratto, avrebbero potuto assumere rilievo ai fini della valutazione della collaborazione richiesta dall’art. 280 CCII.

La decisione non si arresta però ad una valutazione meramente formale di tali circostanze. Il Tribunale attribuisce particolare rilievo alle conclusioni del liquidatore, il quale evidenzia come tutte le somme trattenute siano state successivamente integralmente riversate alla procedura, tanto che nella relazione finale viene dato atto che non residua alcun importo da restituire. La temporanea irregolarità della condotta viene dunque considerata integralmente sanata sotto il profilo patrimoniale.

Accanto a tale elemento il Collegio valorizza la documentazione sanitaria prodotta dal debitore. Nel corso della procedura la patologia oncologica, già insorta nel 2021, subisce una riacutizzazione che rende necessari nuovi cicli di chemioterapia e ripetuti ricoveri ospedalieri. Secondo il Tribunale tali circostanze hanno inevitabilmente inciso sulla puntualità e sulla precisione nell’adempimento degli obblighi gravanti sul debitore, offrendo una spiegazione concreta delle difficoltà riscontrate nella gestione della procedura. La malattia non elimina le irregolarità, ma consente di comprenderne il contesto e di valutarle nella loro reale portata.

Di particolare interesse risulta anche il ruolo riconosciuto al parere del liquidatore. Il decreto richiama ripetutamente le valutazioni contenute nella relazione, facendole proprie sia con riferimento alla collaborazione del debitore sia con riguardo all’origine del sovraindebitamento. Non si tratta di un mero richiamo formale. Il Tribunale attribuisce alle risultanze dell’attività istruttoria svolta dal liquidatore un valore decisivo nella ricostruzione della vicenda personale ed economica del debitore, confermando la centralità della funzione affidata a tale organo nell’accertamento delle condizioni richieste per l’accesso al beneficio.

Sotto il profilo della meritevolezza, il provvedimento affronta poi un ulteriore aspetto di notevole interesse. Richiamando ancora una volta le conclusioni del liquidatore, il Tribunale ritiene che la situazione di crisi si sia progressivamente determinata quale conseguenza della complessa vicenda della separazione personale, dei rilevanti obblighi di mantenimento assunti nei confronti dell’ex coniuge e dei figli, delle spese abitative sostenute dopo la separazione, dei costi del contenzioso familiare e del contributo economico prestato alla madre fino al suo decesso. In tale contesto non emergono elementi idonei a dimostrare che il sovraindebitamento sia stato provocato da colpa grave, malafede o frode.

È proprio su questo terreno che il decreto affronta l’obiezione principale formulata dall’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione concentra la propria attenzione sulla composizione del passivo e sulla circostanza che la parte prevalente dei debiti sia costituita da obbligazioni tributarie. Secondo il Tribunale, tuttavia, tale argomento non è sufficiente a dimostrare che il debitore abbia determinato il proprio sovraindebitamento attraverso condotte gravemente colpose o fraudolente. Le osservazioni dell’Agenzia, infatti, si limitano a valorizzare la natura dei crediti e la loro collocazione temporale, senza fornire elementi concreti dai quali desumere una volontaria e sistematica elusione degli obblighi fiscali.

Il passaggio probabilmente più significativo della decisione riguarda proprio il rapporto tra debito tributario e “meritevolezza”. Il Tribunale afferma che, anche a voler prescindere dalla questione se tale circostanza possa assumere in astratto efficacia impeditiva, nel caso concreto non può ritenersi che il debitore abbia sistematicamente evitato il pagamento delle sole imposte e dei contributi. Dallo stato passivo emerge infatti che circa due terzi dell’esposizione riguardano debiti fiscali e previdenziali, mentre il restante terzo è costituito da debiti finanziari e verso altri creditori.

La componente tributaria è certamente prevalente, ma non al punto da consentire di affermare l’esistenza di una scelta consapevole e dolosa di sottrarsi esclusivamente agli obblighi fiscali.

La motivazione assume particolare rilievo sistematico perché esclude qualsiasi automatismo tra consistenza del debito tributario e diniego dell’esdebitazione. Il giudizio richiesto dall’art. 282 CCII deve rimanere ancorato all’accertamento della concreta condotta del debitore e delle effettive cause che hanno determinato il sovraindebitamento, senza che la natura dei crediti possa, da sola, trasformarsi in un indice presuntivo di malafede o di colpa grave.

Il decreto del Tribunale di Roma si inserisce così in una lettura dell’istituto coerente con la funzione propria dell’esdebitazione. Il beneficio non rappresenta un premio riconosciuto al debitore privo di qualsiasi errore o irregolarità, ma uno strumento destinato a consentire il reinserimento economico di chi, pur avendo attraversato una situazione di grave difficoltà, abbia dimostrato di non avere provocato il dissesto attraverso condotte fraudolente e di avere, nel corso della procedura, recuperato un atteggiamento collaborativo. La decisione conferma che la verifica della “meritevolezza” deve essere necessariamente sostanziale, fondata sulla complessiva evoluzione del comportamento del debitore e non su singoli episodi isolati o sulla mera composizione del passivo.

In questa prospettiva, il decreto offre un’importante precisazione interpretativa: la prevalenza del debito tributario non costituisce, di per sé, un ostacolo alla concessione dell’esdebitazione, quando l’istruttoria consenta di escludere che il sovraindebitamento sia il risultato di una consapevole e sistematica elusione degli obblighi fiscali.

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