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La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), ai commi da 762 a 765 dell’articolo 1, ha introdotto una specifica disciplina che consente ai risparmiatori, che abbiano tempestivamente presentato domanda di accesso alle prestazioni del FIR, ma la cui istanza sia stata respinta, in tutto o in parte, per motivi di incompletezza documentale o procedimentale, di ripresentare la domanda di indennizzo.

Le istanze riproposte saranno esaminate sulla base dei medesimi requisiti e secondo le procedure previste dalla normativa originaria del Fondo, a cura di una Commissione Tecnica nominata con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Alla medesima Commissione è, inoltre, attribuito l’esame delle domande di indennizzo oggetto di contenzioso ancora pendente alla data di entrata in vigore della legge, incluse quelle oggetto di pronunce giurisdizionali.

Come comunicato sul sito istituzionale di CONSAP, l’apertura della piattaforma predisposta per l’invio delle nuove istanze è prevista in data 28 luglio 2026.

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato in 120 giorni a decorrere da tale data. Il procedimento istruttorio si concluderà entro i successivi 180 giorni, fatti salvi eventuali periodi di sospensione dovuti a richieste di integrazione documentale.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale FIR già utilizzato in occasione dell’avvio dell’iniziativa.

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