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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 25 gennaio 2026, n. 1654.

di Veronica Valeria Loi

Avvocato

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1654 del 25/01/2026, è tornata a pronunciarsi sulla complessa questione della variazione in peius dei tassi di interesse applicati ai Buoni Fruttiferi Postali (BFP) a seguito del D.M. 13 giugno 1986.

Col decreto in questione, infatti, il Ministero del Tesoro decise di abbassare i tassi dei buoni, estendendo la modifica anche a quelli già emessi. Una scelta legata al calo dell’inflazione e alla necessità di contenere la spesa pubblica.

Ebbene, confermando un orientamento ormai consolidato, la Cassazione, con l’ordinanza in commento, ribadisce la piena legittimità di tale variazione in peius dei tassi dei BFP, respingendo tutte le doglianze dei ricorrenti, tra cui:

  • la presunta violazione degli obblighi informativi;
  • l’illegittimità costituzionale dell’art. 173 e del D.M. 1986;
  • e la richiesta di risarcimento per lucro cessante.

I Giudici di Piazza Cavour, invero, nel dichiarare il ricorso proposto dai risparmiatori “inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”, hanno ribadito alcuni punti fondamentali, ovvero:

  • i buoni postali non sono titoli di credito, ma “titoli di legittimazione”;
  • non è necessaria alcuna clausola di ius variandi sul titolo;
  • la variazione dei tassi entra automaticamente nel contratto per effetto dell’art. 1339 c.c.;
  • la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale è sufficiente per rendere valida la modifica;
  • la tutela del risparmiatore è assicurata dal diritto di recesso e dalla garanzia statale.

Ma andiamo per ordine.

Il quadro normativo

La vicenda scrutinata dalla Suprema Corte, nell’ordinanza qui in commento – come detto – attiene alla legittimità della variazione in pejus dei tassi di interesse dei Buoni Postali Fruttiferi a seguito dell’adozione del D.M. del 13.6.1986, secondo quanto previsto dall’art. 173 d.P.R. 156/1973, come sostituito dall’art. 1 D.L. 460/1974 (convertito dalla l. 588/1974)[1].

Tale norma attribuiva al Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste, la possibilità di:

  • modificare i tassi dei BFP tramite decreto ministeriale;
  • estendere tali variazioni anche alle serie già emesse, con effetti solo per il futuro;
  • rendere note le modifiche tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La norma è stata abrogata nel 1999 ma continua ad applicarsi ai rapporti sorti prima dell’abrogazione[2].

Riassuntivamente, “fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con decreto ministeriale hanno operato solo per i buoni di nuova emissione; successivamente al settembre 1974, e fino all’abrogazione dell’articolo 173 del codice postale, hanno potuto operare anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, ai sensi del primo comma, ultimo periodo, della disposizione novellata, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandi suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso[3].

La natura giuridica dei BFP

Come ricordano gli Ermellini, la Suprema Corte, “reiteratamente”, ha affermato, “a proposito del meccanismo di ingresso della variazione del saggio degli interessi nel rapporto contrattuale con il risparmiatore, che la configurazione delle Poste sino alla fine degli anni 90 come Azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come Ente pubblico economico (sino al 1999) comportava una effettiva eterogeneità della natura degli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario rispetto ai titoli negoziati dalle Poste Italiane”.

Ed è “costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti della qualificazione[4]. Per cui, “non avendo i buoni postali natura di titoli di credito, essi sono privi dei requisiti di letteralità, autonomia e astrattezza”.

Il nodo centrale: la variazione dei tassi e il meccanismo di integrazione del contratto

E, proprio detta qualificazione, secondo quanto enunciato da Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963, “ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all’interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.”.

Nel dare continuità ai principi espressi dalle Sezioni Unite, i giudici di legittimità sottolineano come una siffatta ricostruzione – “è chiaramente incompatibile con l’applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto”.

Non solo, ma le stesse Sezioni Unite avevano altresì precisato che «[…] a fronte di una tale normativa intesa a incidere autoritativamente sul contratto e che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, sta comunque il meccanismo, già descritto, consistente nella coincidenza temporale fra applicazione del nuovo tasso di interesse e facoltà per il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo. Per altro verso il risparmiatore che non intendesse disinvestire, nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, avrebbe ricevuto comunque, al momento dell’esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l’importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione».

In questa cornice, “connotata da un’integrazione del rapporto per effetto della variazione del saggio d’interesse mediante un atto sì amministrativo, ma in attuazione di una fonte primaria di carattere normativo (l’art. 173 d.P.R. 156/1973), le Sezioni Unite hanno rimarcato che: «la variazione del tasso di interesse, disposta unilateralmente dalla pubblica amministrazione, secondo la disciplina applicabile ratione temporís, attribuiva sostanzialmente al risparmiatore il diritto al recesso e tutelava il suo affidamento sull’effettività del suo diritto a percepire gli interessi indicati dal titolo».

Principi che – come sottolineano i Giudici di Piazza Cavour – sono stati richiamati anche dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2 febbraio 2020[5].

La presunta violazione degli obblighi informativi:

la questione della mancata messa a disposizione delle tabelle

La Corte di legittimità affronta anche la questione della presunta violazione degli obblighi informativi, denunciata dai ricorrente e correlata alla mancata messa a disposizione delle tabelle contenenti la revisione dei tassi di interesse.

L’art. 173, comma terzo, d.P.R. 156/1973, invero, stabilisce che «Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali». 

Riallacciandosi al suddetto dettato normativo, i ricorrenti avevano sostenuto che la mancata messa a disposizione delle tabelle aggiornate presso gli uffici postali rendesse inefficace la variazione dei tassi.

Ebbene, sul punto, la Suprema Corte, facendo propri i principi espressi dalla Cass., Sez. Un., 3963/2019, ribadisce che la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale è sufficiente per rendere valida la modifica.

Al riguardo, infatti, le Sez. Un. 3963/2019 hanno statuito che “il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all’interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l’ufficio postale l’ammontare del proprio credito per interessi all’esito dell’intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere, (…), che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore[6].

Orientamento ribadito dalla Suprema Corte anche più di recente, laddove ha statuito che “[i]n tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 – che consentiva variazioni, anche “in pejus”, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l’interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie – istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 – di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni[7]

Il Suprema Collegio, ad ulteriore sostegno del proprio assunto, richiama il consolidato principio di diritto secondo cui “[i]n tema di buoni postali fruttiferi, poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie ‘Q/P’, di rendimenti relativi alla serie ‘P’ per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P’, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo[8].

L’eventuale pretesa risarcitoria

Per quanto concerne, invece, un eventuale diritto al risarcimento del danno, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretto il ragionamento della Corte territoriale, che, “proprio sulla base di quanto enunciato dalla Cass., Sez. Un., 3963/2019, a proposito del meccanismo di integrazione del contratto”, aveva rigettato la pretesa risarcitoria basata sulla variazione del tasso di interesse dei buoni.

La Corte d’Appello, in particolare, evocando implicitamente la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento[9] aveva ritenuto “che la mancata messa a disposizione delle tabelle la si sarebbe potuta considerare in chiave risarcitoria, là dove provata l’insorgenza di un pregiudizio al momento della riscossione. Nel caso specifico, tuttavia, “la domanda risarcitoria proposta (…). non aveva alcuna attinenza con tale profilo, ma poggiava solo sull’asserita violazione della buona fede in fase precontrattuale e contrattuale in relazione agli obblighi informativi previsti dal T.U.B. e/o dal T.U.F. e/o dalla normativa a tutela del consumatore”. Profili, questi ultimi che, secondo quanto indicato da Cass., Sez. Un., 3963/2019, come già detto – sono “del tutto estranei al campo dei buoni postali.

In ogni caso, come era stato ulteriormente evidenziato dalla corte torinese, nel caso specifico, “l’attore non aveva neanche dedotto che, se tempestivamente informato dell’esistenza delle tabelle di variazione, avrebbe investito diversamente in forme tali da garantire i medesimi rendimenti previsti”.

In sintesi, “una volta verificatasi la variazione del saggio di interesse per effetto del meccanismo ex art. 1339 cod. civ., ma in forza di una norma cogente quale l’art. 173 d.P.R. 156/1973, l’attore non avrebbe potuto reclamare a titolo di risarcimento del danno l’importo corrispondente al minore rendimento dei buoni postali, poiché nessun inadempimento era riscontrabile in capo a Poste Italiane s.p.a., la quale si era attenuta a quanto previsto nel contratto”.

Nel caso specifico, va  ulteriormente aggiunto che –  secondo la Suprema Corte – la censura relativa al mancato esame della “domanda di risarcimento del danno sotto il profilo del lucro cessante, asseritamente reclamato sulla base della differenza fra il controvalore dei titoli secondo i rendimenti cartolari e quanto percepito all’incasso” – danno che, a detta dei ricorrenti, “non sarebbe stato oggetto di contestazione, sia nell’an, sia nel quantum, dalle parti opponenti e, come tale, non esigeva di essere provatorisulta fondata su fatti processuali dei quali  è stata omessa la “ specifica indicazione, sia contenutistica sia quanto alla localizzazione nel fascicolo di causa degli atti dai quali essi dovrebbero risultare, in violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. Civ.[10]. Nella specie, infatti, “i ricorrenti in violazione del principio di specificità non solo hanno omesso di riportare il contenuto delle domande svolte dall’opposto al momento della costituzione in giudizio, ma anche di riprodurre il contenuto delle difese svolte dalle parti opponenti”.

I rilievi di natura costituzionale.

Nel ricorso scrutinato era stati prospettati anche due rilievi di natura costituzionale, ritenuti, però, dalla Suprema Corte manifestamente infondati.

Il primo rilievo riguardava illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione dell’art. 1 D.M. Tesoro del 20/5/1987 (anche con riguardo al contenuto dell’art. 173 DPR 156/73 nella parte in cui si limita a disporre la pubblicazione dei nuovi tassi sulla Gazzetta Ufficiale).

Secondo la Suprema Corte il rilievo relativo all’asserita violazione dell’art. 3 Cost., è manifestamente infondato posto che, pur a voler prescindere “dal fatto che esso investe il D.M. 20.5.1987 (“Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi”), il quale non rileva nell’ambito del presente giudizio, poiché la variazione del saggio d’interesse dei buoni postali è stata disposta con il D.M. 13.6.1986, in ogni caso non può ipotizzarsi  “nessuna disparità di trattamento tra i sottoscrittori (…) a seconda che si tratti di titoli emessi dopo e prima del 1987, dovendo riportarsi solo per quelli successivi l’avvertenza che “i tassi sono suscettibili di modificazioni successive ai sensi di legge”. Difatti, “tutti i sottoscrittori di buoni postali fruttiferi sono assoggettati alla stessa disciplina e, a partire dal 1974, sono soggetti alla possibile variazione dei tassi mediante decreti ministeriali sopravvenuti anche con riferimento a quelli già emessi e non solo a quelli di nuova emissione, come previsto nella versione originaria dell’art. 173 d.P.R. 156/1973.

Tutti i risparmiatori che hanno investito in buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dovevano essere a conoscenza, per effetto della disciplina relativa, che il tasso d’interesse originario avrebbe potuto subire una modificazione in virtù di decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sì che l’applicazione della indicata avvertenza non modificava il quadro normativo e non esonerava i sottoscrittori dall’onere di prendere conoscenza della possibile variazione dei rendimenti dei buoni”.

Il secondo rilievo riguardava, illegittimità dell’art. 173 d.P.R. 156/1973, per violazione degli artt. 41 e 47, nella parte in cui non esclude l’applicabilità di tassi peggiorativi sopravvenuti ai buoni appartenenti a serie precedenti collocanti ante 1986, e dell’art. 7 comma 3 D. Lgs. 284/99 nella parte in cui esclude l’effetto abrogativo dell’art. 173 predetto con riguardo ai rapporti ancora pendenti (…)”. Anche detto rilievo, secondo il Collegio di legittimità, deve essere disattesonon presentando una consistenza tale da giustificare nuovamente la rimessione della questione alla Corte costituzionale.  

Invero, del preteso carattere retroattivo delle disposizioni indicate e della asserita violazione dell’art. 47 Cost., infatti, se ne era già occupata la Corte Costituzionale nella citata sentenza 26/2020, là dove aveva evidenziato che l’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, in realtà, è una norma “priva dell’asserito suo carattere retroattivo[11].

Quanto affermato in detta pronuncia per escludere il carattere retroattivo dell’art. 173 d.P.R. 156/1973 delle modifiche al saggio dell’interesse applicato ai BFP si estende anche agli ulteriori caratteri della prevedibilità e dell’affidamento, là dove, a chiusura dello stesso punto di motivazione, la Consulta ha  statuito che “[…] il fatto stesso di consentire espressamentee rendere, quindi, prevedibilisuccessive modifiche, anche riduttive, del saggio di interessi, escludeva con ciò che potesse consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un “affidamento” del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo[12].

Conclusivamente, i giudici di legittimità, “non senza rimarcare che i buoni postali alla base del giudizio sono stati sottoscritti tra il 1983 e il 1984”, hanno statuito che “l’onere della conoscenza della normativa regolante il settore, che si ripete consentiva sin dal 1974 di procedere a una variazione in pejus anche rispetto a quelli già emessi, implicava la prevedibilità di una modifica peggiorativa, così escludendo qualsiasi affidamento meritevole di tutela[13].

Secondo il Supremo Collegio, non è ipotizzabile neancheil prospettato contrasto con l’art. 41 Cost. delle norme indicate. Infatti, “il decreto ministeriale è stato reso in attuazione di una previsione normativa di fonte primaria di carattere cogente e la relativa conoscenza deriva dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Questo sulla base della specifica disciplina di settore di titoli della cui qualificazione si è detto sopra, sì che la libertà di iniziativa economica si sarebbe dovuta bilanciare, nei limiti di legge, con le esigenze insopprimibili di contenimento del debito pubblico, che sono strettamente legate a quelle esigenze solidaristiche considerate proprio dall’art. 41 Cost.

Infine, “quanto al prospettato conflitto con l’art. 47 Cost. in materia di tutela del risparmio, da riguardare nella prospettiva della garanzia e non della redditività, la Corte costituzionale ha affermato che l’art. 173, comma secondo “[…] dispone che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, «si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato» e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente. Vale a dire che la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi – consentita dal censurato art. 173 – non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo “per il futuro”, a decorrere dell’entrata in vigore del decreto che la disponga[14].

La tutela garantita al consumatore

In definitiva, secondo la Suprema Corte “la variazione in pejus prevista dalle disposizioni indicate non arreca alcun pregiudizio economico al risparmiatore”, posto che quest’ultimo:

  • può riscuotere il titolo e in tal caso ottenere la restituzione del capitale investito e il rendimento fino a quel momento maturato sulla base del tasso di interesse originariamente previsto”;
  • il tasso di interesse nuovo, che modifica quello precedente, non può che essere quello di mercato, corrente in quel momento”;
  • se disinveste dai buoni postali puòreinvestire il capitale rimborsato in altra forma, che può presentare altre caratteristiche, ma certamente il tasso di interesse che gli sarebbe riconosciuto sarebbe pur sempre quello di mercato”;
  • e, se decide di mantenere l’investimento, accetta implicitamente il nuovo tasso.

In ultimo, sempre a conforto dell’esercizio dello ius variandi in peius, i giudici di Piazza Cavour, hanno ritenuto non secondario evidenziare come la sottoscrizione dei buoni postali assicuri cospicui benefici ai loro sottoscrittori:

  • garanzia dello Stato per capitale ed interessi”;
  • trattamento fiscale vantaggioso”;
  • interessi composti”;
  • durata fino a trent’anni, (…) con facoltà di immediato rimborso, dopo un certo numero di anni, a vista e presso l’intera rete degli uffici postali nazionali”;
  • esenzione da ogni commissione e onere”;
  • utilizzabilità per costituire cauzioni a favore dello Stato e degli enti pubblici”;
  • per non parlare della non sequestrabilità né pignorabilità, tranne che per ordine dell’autorità giudiziaria in sede penale, nonché dei vantaggi che i buoni assicurano sotto vari profili in sede di passaggio generazionale della ricchezza[15].

In conclusione,  secondo la Corte di legittimità, “da un lato non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche a interessi generali, tali da giustificare l’adozione di regole cogenti in tema di ius variandi che nel settore bancario ― oggi, peraltro, e non certo alla metà degli anni ’80 del secolo scorso ― sarebbero anacronistici; dall’altro lato è altrettanto indubitabile che il legislatore non ha mai perso di vista la tutela dell’interesse del risparmio da parte del sottoscrittore, così bilanciando gli interessi in gioco[16].

 

 

 

 

 

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[1] A norma dell’art. 173: «Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell’anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali».

[2] L’art. 7, terzo comma, D.Lgs. 30.7.1999, n. 284, ha così disposto: «Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori».

[3] Cfr.: Cass., sez. I, 14 febbraio 2022, n. 4748.

[4] Cfr.:  Cass., sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27809; Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass., sez. I, 31 luglio 2017, n. 19002.

[5] Cfr.: Corte Cost. 2 febbraio 2020, n. 26, punto 4.2.

[6] Cfr.:  Cass., Sez. Un., 3963/2019, punto 19.

[7] Cfr.: Cass., sez. I, 14 febbraio 2022, n. 4748; Cass., sez. I, 10 febbraio 2022, n. 4384; Cass., sez. III, 30 dicembre 2023, n. 36851.

[8] Cfr.: Cass., sez. I, 26 luglio 2023, n. 22619; Cass., 4384/2022 e Cass. 36851/2023, citate.

[9] Si veda: Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724.

[10] Si veda: Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34469 e ribadito più di recente da Cass., sez. III, 1° luglio 2021, n. 18695.

[11] Cfr.: Corte cost. sent. n 26/2020, punto 4.1. della motivazione. Secondo la Corte costituzionale “Testualmente essa, infatti, al suo secondo comma, dispone che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, «si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato» e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente. Vale a dire che la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi – consentita dal censurato art. 173 – non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo “per il futuro”, a decorrere dell’entrata in vigore del decreto che la disponga. Il che, appunto, esclude la retroattività in senso proprio (sentenza n. 173 del 2019), erroneamente attribuita alla norma denunciata”.

[12] Cfr.: Corte cost. sent. n 26/2020, in conclusione del punto 4.1. della motivazione.

[13] Nel caso specifico oggetto del ricorso, “i ricorrenti invocano la razionalità dell’homo economicus (..), senza considerare i limiti di tale approccio secondo quanto evidenziato dall’economia comportamentale stante la insopprimibile presenza di bias cognitivi, ma non è affatto ipotizzabile che i tassi di rendimento dei titoli possano solo crescere e non il contrario quando le condizioni macroeconomiche rendano ragionevole una discesa dei tassi di interesse al calare dell’aspettativa inflazionistica, la quale, tristemente, aveva innescato una corsa al rialzo poi «fortunatamente» interrotta a partire dalla metà degli anni ’80 del secolo passato”. Sul punto si veda anche Cass. 4748/2022

[14] Si veda., sempre, Corte Cost., 26/2020, cit.

[15] Si veda, ancora, Cass. 4748/2022.

[16] Cfr., sempre, Cass. 4748/2022.

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