Con sentenza del 19 gennaio 2026, il Tribunale Ordinario di Vicenza (giudice monocratico) definisce un contenzioso bancario “di ritorno” che prende le mosse da un precedente giudicato sul saldo intermedio di un conto corrente affidato. La società correntista aveva già ottenuto, all’esito di un lungo percorso processuale (primo grado, Corte d’Appello di Venezia e Corte di Cassazione), l’accertamento del saldo al 30.4.2010 pari a euro 164.227,77 a proprio favore. Nel nuovo giudizio la correntista, esercitato il recesso e richiesta la chiusura del rapporto, chiede la rideterminazione del dare-avere per il periodo successivo (fino agli estratti più recenti), la cancellazione delle segnalazioni negative presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e altri SIC (tra cui CRIF), oltre al risarcimento del danno e a misure coercitive ex art. 614-bis c.p.c.
Il giudice imposta l’istruttoria su un punto chiave: il giudicato “cristallizza” il saldo alla data già accertata e vincola la ricostruzione successiva. Dispone quindi CTU contabile con quesito mirato: partire dal saldo accertato al 30.4.2010 e ricostruire il rapporto nel prosieguo, applicando i criteri già fissati nella decisione definitiva tra le parti. La banca oppone, tra l’altro, eccezioni di prescrizione (per rimesse/competenze anteriori a determinate date) e sostiene la validità delle pattuizioni su interessi, commissioni e spese nel periodo successivo; contesta anche la domanda di cancellazione delle segnalazioni e l’esistenza di un danno.
La CTU conclude per un saldo finale a credito della correntista: euro 185.856,01 (alla data dell’ultimo estratto in atti) e, computando gli interessi, euro 189.237,06. Il Tribunale recepisce l’elaborato, condanna la banca al pagamento di euro 189.237,06 (oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal deposito della CTU al saldo) e ordina la chiusura del conto. Sul recesso, la pronuncia valorizza la natura di diritto potestativo del cliente nei rapporti a tempo indeterminato, richiamando il fondamento normativo (TUB) e l’art. 1855 c.c.: la banca non può “tenere in vita” il rapporto per inerzia o per contestazioni ormai superate dall’accertamento giudiziale.
Di particolare interesse pratico è l’uso dell’art. 614-bis c.p.c.: il giudice lo applica agli obblighi diversi dal pagamento (chiusura del conto e cancellazione delle segnalazioni), fissando una somma giornaliera (euro 200) in caso di ritardo oltre un termine dalla notifica. Ne emerge un doppio insegnamento: (i) quando un giudicato accerta un saldo intermedio, conviene incardinare le domande successive come esecuzione coerente di quell’accertamento (rettifica/chiusura) più che come nuova “ripetizione” indistinta; (ii) per le segnalazioni nei SIC serve un corredo probatorio puntuale (dinieghi di affidamento, peggioramento condizioni, occasioni perse, nesso causale), mentre la coercizione indiretta può offrire una tutela rapida ed effettiva per ottenere la concreta “pulizia” delle risultanze e la chiusura del rapporto.