Nota a App. Torino, Sez. I, 20 novembre 2025, n. 1025.
Nel febbraio del 2014, Parte 1 stipulava con Parte 2 il contratto di mutuo n. 613499 con cessione pro solvendo di una quota della pensione per un capitale lordo mutuato di € 29.640,00, da rimborsare in 120 rate mensili da € 247,00. Tale contratto di mutuo indicava una TAN (tasso annuo nominale) del 6.75% e un TAEG del 10,93% e prevedeva, a carico del contraente, dei costi connessi quali spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni di gestione, oneri erariali e costi di intermediazione. L’accordo negoziale prevedeva altresì l’irripetibilità di alcuni costi – ulteriori agli interessi – in caso di anticipata estinzione, identificati in spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni di intermediazione ed oneri erariali. Pertanto, il pagamento degli interessi – pari a € 8128, 84 con applicazione di un TAN del 6.75% all’anno – avveniva mensilmente all’interno della rata; diversamente, il pagamento delle commissioni – per un importo complessivo di euro 3138,89 – veniva effettuato anticipatamente, all’atto di erogazione del credito.
Tale accordo negoziale era intermediato da un altro soggetto, che pattuiva con il mutuatario il pagamento, a carico di quest’ultimo, di una provvigione del 5% del capitale lordo mutuato – pari a € 1482,00 – con autorizzazione al finanziatore a trattenere direttamente le provvigioni (non ripetibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento) al momento dell’erogazione del prestito.
Il finanziamento veniva estinto anticipatamente, dopo 50 rate su 120 totali, l’importo complessivo pagato al 30 giugno 2018 – ossia dopo poco più di quattro anni – era di € 14216,07 e la banca deduceva dal residuo dovuto l’importo di € 3030,61 per interessi non maturati dal 1° luglio 2018 alla scadenza contrattuale; effettuava, inoltre, un rimborso per commissioni per € 121,10.
A seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento il mutuatario, ritenendo di avere diritto all’equa riduzione del costo complessivo del credito – comprensivo degli interessi (in funzione del piano di ammortamento) e di tutte le commissioni (calcolate col metodo pro rata temporis), in data 12 novembre 2019 inviava reclamo all’istituto di credito il quale, tuttavia, con una missiva del 18 novembre 2019 rigettava il reclamo, ribadendo la non rimborsabilità dei costi citati.
Parte 1 pertanto, al fine di ottenere la dovuta riduzione del costo complessivo del credito – nonché la conseguente riduzione di tutte le commissioni non maturate – inoltrava ricorso all’ABF, Collegio di Torino il quale, con decisione n. 7452/20 del 22 aprile 2020 accoglieva parzialmente il ricorso. Tuttavia, Parte 2 non ottemperava alla statuizione del Collegio torinese, costringendo così l’appellante a rivolgersi all’autorità giudiziaria.
E, infatti, Parte 1, con atto di citazione del 5 maggio 2022 conveniva in giudizio la banca finanziatrice, chiedendo di dichiarare la nullità dell’art. 3 del contratto di finanziamento nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata, esclude o limita la rimborsabilità dei costi per commissioni; di accertare che, a seguito dell’estinzione anticipata del contratto di finanziamento la banca convenuta ha omesso di effettuare la corretta riduzione del “costo
complessivo del credito” e, conseguentemente, ha omesso di restituire una quota di commissioni non maturate per euro 1.673,82, in violazione dell’art. 125 sexies T.U.B.; per l’effetto, condannare a rimborsare a parte attrice la predetta somma, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora, e nella misura di cui all’art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda.
Le domande dell’attore erano fondate sul disposto dell’art. 125sexiesi del TUB (Testo Unico Bancario), riproducente alla Direttiva CE 2008/48, per come interpretato dalla sentenza Lexitor (CGUE, 11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18), con la quale è stato stabilito che «… il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (par. 36).
Accertata l’esistenza di tale diritto, l’attore chiedeva altresì che i predetti costi venissero rimborsati utilizzando il cd. criterio del pro data temporis e non quello – utilizzato dall’ABF – della curva degli interessi, in quanto sfavorevole al consumatore e, pertanto, in contrasto con quanto previsto dall’art. 1370 c.c. e dall’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo. Il medesimo, infine, chiedeva la condanna di controparte al rimborso delle spese sostenute per la CTP e per il procedimento avanti all’ABF.
L’istituto di credito citato replicava alle doglianza mosse all’attore nel seguente modo: a) la sentenza Lexitor non poteva ritenersi direttamente applicabile nell’ordinamento italiano, posto che la CGUE non ha interpretato l’art. 125-sexies TUB, ma la Direttiva CE 2008/48, che non è self-executing e, dunque, non direttamente applicabile nei rapporti tra privati, e che comunque la predetta sentenza non avrebbe potuto apportare alcuna modifica all’ordinamento interno, essendo a tal fine necessario un intervento del legislatore; b) la clausola del contratto relativa alla rimborsabilità dei costi upfront doveva ritenersi perfettamente valida ed efficace, e non vessatoria, in quanto specificamente approvata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; c) era errato ritenere rimborsabili le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria, in quanto detti costi esauriscono la loro funzione nel momento in cui viene aperto il contratto e non riguardano attività che si ripetono durante il rapporto; d) che l’importo incassato da a titolo di costo di intermediazione era stato versato interamente all’intermediario (qualificato dalla banca, pertanto, come l’unico legittimato passivo rispetto alla domanda di parte attrice); il criterio da utilizzare per il calcolo delle eventuali somme da rimborsare non era quello del pro rata temporis, ma quello del costo ammortizzato, in ragione del disposto dell’art. 125-sexies T.U.B.; f) nessun rimborso delle spese spettava a parte attrice, in quanto, con riferimento alle spese sostenute per la CTP era stata allegata solo una nota pro forma, senza dare dimostrazione alcuna di aver realmente corrisposto l’importo richiesto, mentre, con riferimento a quelle della fase stragiudiziale avanti all’ABF, occorre considerare che la legge non prevede alcun obbligo di assistenza legale in tale fase e perché, in ogni caso, l’attore non ha fornito prova del pagamento delle spese a tale titolo.
Con sentenza n. 3315/2023 del 26/07/2023 il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente le domande attoree, condannando a rimborsare all’attore la somma di euro 1.147,11, oltre interessi legali.
Più specificamente, il Giudice di prime cure: i) rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta; ii) con riferimento al metodo di calcolo dell’indennizzo riteneva che, in assenza di un’espressa indicazione contrattuale, occorresse far riferimento al criterio della curva degli interessi, in quanto più adeguato a considerare i riflessi economici dell’evoluzione del rapporto; iii) stante l’esistenza di una norma dichiarata illegittima, compensava le spese di lite nella misura di ½, mentre la restante metà veniva posta a carico della convenuta, che aveva resistito in giudizio anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale; iv) rigettava la domanda relativa alle spese della CTP, mancando la prova dell’esborso e dovendosi escludere che la mera assunzione dell’obbligazione fosse sufficiente a dimostrare il pagamento.
Avverso tale sentenza proponeva appello Parte 1 con atto di citazione del 27 febbraio 2024.
All’uopo, pare opportuno schematizzare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
come segue:
– l’art. 125 sexies T.U.B. ha trasposto fedelmente nel nostro ordinamento giuridico l’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE;
– prima della cd. sentenza Lexitor la corrente interpretazione dell’art. 125 sexies T.U.B. era nel senso di distinguere, in caso di estinzione anticipata del finanziamento e ai fini del diritto al rimborso, tra costi up front e costi recurring. In particolare, in forza delle disposizioni della Banca d’Italia oneri e costi – che consistono nel riaddebito al consumatore di una spesa fatta dal finanziatore – maturano e sono dovuti con il compimento della prestazione remunerata, sia essa funzionale alla conclusione del contratto (istruttoria, mediazione, ecc.) o alla sua esecuzione (elaborazioni e comunicazioni in corso di contratto, prestazione della copertura assicurativa, ecc.). Il diritto alla riduzione riguardava dunque i soli oneri che dipendono dall’esecuzione del contratto (recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non aveva avuto luogo in conseguenza dell’estinzione anticipata, mentre nessun rimborso era dovuto per gli oneri di accesso al finanziamento che remunerano un’attività già compiuta (up front);
– con la cd. sentenza Lexitor dell’11 settembre 2019, la Corte di Giustizia ha stabilito che “l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/Ce … relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/Ce … deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”;
– in data 25.7.21 è entrata in vigore la legge n. 106/2021 con la quale è stato convertito in legge il d.l. 2021 n.73 che, per quanto qui interessa, all’art. 11 octies, comma 2, ha stabilito che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies del TU di cui al d. lgs. n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”;
– il Tribunale di Torino, con ordinanza 2.11.21, ha investito la Corte costituzionale della
questione di legittimità costituzionale della predetta norma;
– in data 22.12.22 la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 263 con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies, comma 2 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 convertito nella l. 23 luglio 2021 n. 106 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia”;- nel 2023 il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 11 octies citato con due d.l. sostanzialmente coevi, riducendo, nel secondo, la portata del primo;
– l’art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che “all’articolo 11-octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
– successivamente, con il d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con la legge 9.10.2023 n. 169) – all’art. 27 – rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – il legislatore ha stabilito che “all’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»” – è quest’ultima, dunque, la norma in vigore, nel testo della quale sparisce ogni riferimento all’irripetibilità degli oneri up front e al criterio del costo ammortizzato.
La Corte d’Appello di Torino, preferendo dare continuità ai propri orientamenti in materia, ha pertanto rigettato l’appello incidentale proposto da parte appellata.
Con riferimento alla sentenza Lexitor, la Corte d’Appello di Torino ha precisato che non ha affatto superato l’interpretazione dell’art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CEE fornita dalla sentenza delle CGUE la quale ultima ha affermato che l’art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, deve essere interpretato nel senso che “esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
La Corte di Giustizia non si è pronunciata sulla Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, applicabile al caso in esame, ma sulla (diversa) Direttiva 2014/17/UE relativa ai (diversi) contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, distinguendo chiaramente la disciplina dei contratti di credito ai consumatori da quella dei contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi ai beni immobili residenziali, sebbene la formulazione delle due norme che sanciscono il diritto al rimborso proporzionale dei costi contrattuali nel caso di estinzione anticipata sia del tutto simile. A tale conclusione, peraltro, la Corte giunge dopo avere richiamato il Considerando 22 della Direttiva 2014/17/UE, secondo cui «[…] è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato», e dopo avere altresì ribadito la necessità di considerare tali specificità al par. 28 della motivazione sulla questione pregiudiziale («Nondimeno, dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato»). È evidente che le conclusioni della sentenza sono dettate dalle particolari caratteristiche dei contratti di credito al consumo relativi a beni immobili residenziali e non possono quindi essere estese ad altre tipologie di finanziamenti al consumo, per le quali continuano a valere i principi interpretativi stabiliti nella sentenza Lexitor.
Non coglie nel segno, a detta del Giudice d’Appello, neanche l’invocazione addotta dall’appellante dell’art. 27 d.l. 104/23, che ha fatto salve le disposizioni del c.c. in materia di arricchimento senza causa, sostenendo che il consumatore si arricchirebbe indebitamente ottenendo il rimborso di costi già sostenuti dal finanziatore. Il richiamo dell’art. 27 del d.l. 104/2023 alle disposizioni civilistiche ha carattere meramente ricognitivo e non introduce deroghe al diritto del consumatore: non sussiste arricchimento senza causa quando il consumatore ottiene la restituzione di somme effettivamente anticipate al momento della stipula del contratto attraverso l’inclusione nel costo totale del credito. La struttura economica dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto prevede che tutti i costi, compresi quelli corrisposti a terzi, siano anticipati dal finanziatore ma posti economicamente a carico del consumatore attraverso l’inclusione nel costo totale del credito (cfr. Cass. ord. 6 settembre 2023 n. 25977).
La Corte d’Appello di Torino ha altresì rigettato l’argomentazione dell’appellante incidentale secondo cui la non rimborsabilità dei costi up front dovrebbe comunque escludersi in ragione delle pattuizioni contrattuali, che espressamente escludono la ripetibilità delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione, degli oneri erariali, nonché dei costi di intermediazione. L’obbligo di rimborso, argomenta il Giudice d’appello, non può essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale, atteso che non può essere pregiudicato un diritto che ha fronte in una disposizione di legge – art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE e art. 125sexies T.U.B.) inderogabile a pena di nullità, se non in senso più favorevole al consumatore. Pertanto, la relativa clausola contenuta nel contratto di finanziamento è stata dichiarata nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 125sexies comma 1 T.U.B., riproduttiva dell’art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, per come interpretato dalla pronuncia Lexitor, con conseguente applicazione del meccanismo della sostituzione automatica di clausole ex artt. 1419 comma 2 e 1339 c.c. (cfr. App. Torino, 8 settembre 2025 n.729). Tale invalidità – precisa la Corte – non può essere sanata dalla specifica approvazione della clausola ai sensi dell’art. 1341 c.c., posto che l’ipotetica vessatorietà della pattuizione, esclusa se specificamente approvata, presuppone comunque la validità della stessa. Invero, la specifica approvazione della pattuizione vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c. non può fungere da “sanatoria” della eventuale invalidità della medesima, essendo limitata l’efficacia della cd. doppia sottoscrizione alla sola esclusione della vessatorietà e non anche della nullità.
Altresì infondate sono state ritenute le argomentazioni dell’appellante incidentale circa l’asserita esclusione della cessione del quinto dello stipendio o della pensione dall’ambito applicativo della Direttiva 2008/48/CE, in quanto rientrante nelle esenzioni previste dall’art. 2, par. 2, lett. I). La cessione del quinto, infatti, si sostanzia, a seconda della fattispecie concreta, in una cessione parziale di crediti futuri a scopo di adempimento (art. 1198 c.c.) o in un mandato irrevocabile in rem propriam all’incasso, con funzione solutoria e di garanzia impropria, cioè di rafforzamento del credito. Ne consegue che la clausola non attribuisce specialità genetica all’operazione di credito e non ne esclude l’assoggettamento alla disciplina del credito al consumo, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor, non determinando ex se il prodursi di alcuno dei caratteri escludenti all’operazione finanziaria cui accede, tale figura essendo disciplinata – al più – da normativa speciale meramente procedurale (cfr. D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180), priva di qualunque componente agevolativa o finalità sociale. Ne consegue che la cessione del quinto rientra pienamente nella nozione di “contratto di credito ai consumatori” di cui all’art. 3 della direttiva e non è soggetta ad alcuna delle eccezioni dell’art. 2, par. 2, lett. c) e che, pertanto, la disciplina dell’art. 16 come interpretata sulla base dei canoni affermati dalla CGUE nella sentenza Lexitor si applica integralmente.
Quanto all’esame dell’appello principale, esso è stato articolato in due motivi: con il primo è stato censurato il dictum del Giudice di primo grado per aver questo ritenuto applicabile il metodo della cd. curva degli interessi al calcolo del rimborso sia dei costi up front che dei costi recurring in luogo del criterio pro data temporis, contrattualmente pattuito. Invero, dall’applicabilità del primo criterio di calcolo deriverebbe un danno per il consumatore, il quale si vedrebbe rimborsata una somma inferiore (nel caso di specie, euro 1.147,11) rispetto a quella ottenibile con il criterio del pro rata temporis (euro 1673,82); ciò che, a detta dell’appellante, determinerebbe surrettiziamente un aumento del TAEG dal 10,93% (valore contrattualmente pattuito) all’11,34% (valore applicato post sentenza di primo grado), con conseguente violazione ed errata applicazione dell’art. 16 della Direttiva 2007/48/CE, dell’art. 125-sexies T.U.B., dei principi del Codice del Consumo, degli artt. 2041 e 2042 c.c., nonché delle stesse condizioni contrattuali. Secondo parte appellata, invece, sarebbe del tutto irrilevante affermare che il criterio della curva degli interessi sia sfavorevole al consumatore, posto che questo è l’unico criterio che le parti hanno espressamente pattuito nella regolamentazione dei loro rapporti. Inoltre, la ricostruzione proposta da controparte con la perizia di parte non può essere accolta, in quanto non conforme alla volontà dei contraenti espressa con il contratto accettato e sottoscritto.
Il motivo di appello è stato ritenuto fondato poiché conforme al disposto dell’art. 125 comma 2 TUB ai sensi del quale «I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato». La norma in questione si applica solo ai contratti successivi al 25.7.2021 e non è quindi invocabile nel caso di contratti antecedenti, come nel caso di specie.
In ogni caso, il Giudice d’appello richiama e conferma l’indirizzo giurisprudenziale già esplicitato dalla Corte torinese secondo cui la quantificazione del rimborso dei costi accessori sulla base del criterio pro rata temporis è preferibile rispetto al criterio della cd. curva degli interessi, in quanto il primo risulta essere di immediata comprensione agli occhi del consumatore, poiché quantifica il rimborso dovuto applicando un semplice criterio proporzionale, in base alla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita; è quindi maggiormente intuitivo di quello della cd. curva degli interessi e, come tale, più aderente allo spirito e alla ratio della direttiva 2008/48/CE, che mira a garantire un’elevata protezione del consumatore. E, infatti, «il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l’applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata» (così App. Torino, 8 maggio 2025, n. 408; App. Torino, 9/02/2023, n. 137; App. Torino, 1/06/2023, n. 544).
Inoltre, contrariamente a quanto allegato dall’appellata, nel caso di specie la clausola sulla riduzione del costo del credito di cui al punto 3.2. del contratto stipulato dalle parti in caso di estinzione anticipata non effettua affatto un chiaro e inequivoco riferimento al criterio della curva degli interessi, disponendo infatti che “Gli importi indicati alle lettere C e D saranno invece rimborsati al cedente per la sola quota non maturata”. Ebbene, da tale formulazione certamente non può trarsi la conclusione per cui il criterio pattuito dalle parti sia quello della cd. curva degli interessi: piuttosto, pare potersi desumere che, all’opposto, esse abbiano voluto riferirsi implicitamente al criterio pro rata temporis. Dal testo contrattuale non vi è dunque motivo di discostarsi e, in ogni caso, deve comunque trovare applicazione il criterio interpretativo di cui agli artt. 1370 c.c. e 35 Cod. Cons., nel senso cioè di privilegiare l’interpretazione più favorevole al contraente consumatore che non l’ha predisposta (e quindi con applicazione del criterio pro rata temporis).
In virtù di tali ragioni, parte appellata è stata pertanto condannata al pagamento, a favore di parte appellante, della somma di euro 1673,82 a titolo di costi non rimborsati, in ossequio all’applicazione del criterio pro rata temporis, oltre interessi legali dalla costituzione in mora, nonché legali nella misura di cui all’art. 1284, c. 4 a far data dalla domanda (fermo lo scomputo in sede esecutiva delle eventuali somme già pagate in ottemperanza alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado).
Con il secondo motivo d’appello, poi, l’appellante principale si duole dell’errata compensazione al 50% delle spese effettuate dal primo giudice, nonché del rigetto della domanda di rimborso dei costi della consulenza tecnica di parte, in palese violazione del principio della soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e dei principi sanciti dal Codice del consumo. Secondo l’appellante, il Tribunale avrebbe commesso un errore nel ritenere che la sopravvenuta incostituzionalità (a seguito della sent. della Consulta n. 263/22) dell’art. 125sexies T.U.B. legittimi la compensazione parziale delle spese di lite, posto che la Consulta ha consolidato e ribadito i principi già espressi nella sentenza Lexitor, così confermando la fondatezza e la legittimità della domanda dell’odierno appellante.
Il motivo di appello è stato ritenuto fondato per i seguenti motivi.
Con riferimento alla prima questione, occorre osservare come dopo la pubblicazione della cd. sentenza Lexitor nessuna incertezza giurisprudenziale potesse dirsi esistente circa la rimborsabilità dei costi up front da parte del finanziatore. L’illegittimità costituzionale del disposto dell’art. 11-octies.1, c. 2 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, invero, poteva già desumersi sulla base del semplice esame del rapporto tra la fonte nazionale e quella comunitaria. Posto, infatti, che la cd. sentenza Lexitor, come tutte le sentenze interpretative della Corte di Giustizia, ha efficacia retroattiva, l’inciso contenuto nella predetta normativa nazionale, che, con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, faceva salvo quanto disposto dalle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia, doveva ritenersi incostituzionale, per contrasto con l’interpretazione dell’art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE datane dalla sentenza Lexitor, già prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022. Con tale sentenza, dunque, la Corte si è limitata dichiarare incostituzionale una norma che già lo era sulla scorta della semplice applicazione dei principi sulla gerarchia delle fonti, in virtù dei quali, come noto, la norma comunitaria prevale su quella nazionale difforme pur se, in presenza di una norma europea non direttamente applicabile, quali quelle contenute nelle direttive, occorra un’esplicita dichiarazione di incostituzionalità della norma interna (Corte Cost., 28 gennaio 2010, n. 28). A ciò si aggiunga che la banca convenuta, nel giudizio di primo grado, pur a seguito dell’accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies.1, c. 2 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, non ha volontariamente riconosciuto la pretesa, continuando a resistere alla domanda e cagionando così ulteriori costi all’odierno appellante.
Né può essere considerata rilevante, a detta della Corte piemontese, l’argomentazione addotta da parte appellata secondo cui l’attuale pendenza di tre cause sui rinvii pregiudiziali disposti dal Tribunale di Como e dal Giudice di Pace di Palermo, aventi ad oggetto l’interpretazione dell’art. 16 p.1 della Direttiva 2008/48/CE, in relazione alle questioni sollevate nell’appello incidentale, giustificherebbe la compensazione delle spese di lite. Tali questioni, infatti, debbono ritenersi superate in ragione del chiaro disposto della sentenza Lexitor e della distinzione che la CDG ha effettuato tra principi applicabili ai contratti di credito al consumo e principi applicabili ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, senza che nessuna incertezza possa dirsi sussistente nella giurisprudenza della Corte. Per tali ragioni la compensazione parziale delle spese effettuata dal giudice di primo grado è stata considerata errata, con conseguente accoglimento della presente censura e correlativa condanna dell’istituto di credito al rimborso delle spese sostenute da parte appellante, pari ad euro 2.224,50, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% (fermo lo scomputo in sede esecutiva
delle eventuali somme già pagate in ottemperanza alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado).
Con riferimento alla questione concernente il mancato riconoscimento, da parte del Giudice di primo grado, delle spese di CTP in presenza dell’assunzione della relativa obbligazione ma in assenza della prova dell’effettivo pagamento, la Corte d’Appello di Torino evidenzia la esistenza di due contrapposti orientamento sul punto circa la possibilità di disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese “eventuali” di consulenza di parte. Nonostante siffatte incertezze, la Corte ha ritenuto tuttavia di aderire all’orientamento secondo cui “[…] fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all’atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Cass. 29 giugno 1985 n. 3897)” perché ritenuto più conforme ai principi generali che regolano il riparto delle spese di lite, nonché al diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. Anche sotto tale profilo, pertanto, il motivo di appello è stato ritenuto meritevole di accoglimento e parte appellata è stata condannata a rimborsare interamente all’appellante le spese sostenute per la CTP – pari a euro 500 – il cui importo, tra l’altro, non è stato oggetto di contestazione da parte della banca.
La Corte d’Appello ha tuttavia ritenuto di non condannare parte appellata al rimborso delle spese stragiudiziali sostenute dall’appellante per il procedimento davanti all’ABF, anche e soprattutto per il fatto che dalla formulazione della parte argomentativa dell’atto di appello e delle conclusioni contenute contenute sia nell’atto introduttivo che nelle note di p.c. non era chiaro se effettivamente l’appellante intendesse chiedere o meno la condanna al rimborso di tali spese. Tale doglianza, infatti, avrebbe dovuto formare oggetto di uno specifico motivo di appello (ciò non è avvenuto).
In virtù di quanto dedotto, infine, l’appello è stato accolto con riforma della sentenza impugnata.
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Info sull'autore
Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 2023, col massimo dei voti. Laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, con indirizzo europeo e transnazionale. Ha svolto la pratica forense anche presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce. Ha conseguito un Master di II Livello presso l’Università del Salento, in diritto amministrativo, con esito ottimo.