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Nota a Cass. Civ., Sez. V, 26 novembre 2025, n. 31014

La corretta individuazione del regime IVA applicabile alle operazioni accessorie o complesse nel settore assicurativo rappresenta, da sempre, un terreno di frequente scontro tra contribuenti e Amministrazione Finanziaria. Al centro del dibattito vi è spesso la delimitazione del perimetro dell’esenzione prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 633/1972 (e dalla corrispondente Direttiva UE), specialmente quando le prestazioni caratteristiche dell’assicuratore – come la liquidazione e gestione dei sinistri – vengono svolte da soggetti diversi dall’assicuratore diretto. Con la recente sentenza n. 31014 del 26 novembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha fornito un chiarimento fondamentale in materia di riassicurazione nel Ramo Assistenza (c.d. Ramo 18). La Suprema Corte ha stabilito che l’attività di gestione e liquidazione dei sinistri, quando è svolta da un riassicuratore che ha assunto una quota del rischio, non può essere scissa dalla copertura assicurativa principale. Pertanto, tale prestazione non deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria, bensì beneficiare dell’esenzione IVA, costituendo con la riassicurazione un’operazione economica unitaria. La pronuncia si distingue per l’approfondita disamina della giurisprudenza unionale e per la netta distinzione tracciata rispetto all’istituto della coassicurazione.

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Il caso.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato ad una società di riassicurazione (Inter Partner Assistance S.A.) per l’anno d’imposta 2015. L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione l’IVA relativa alle commissioni per l’attività di gestione e liquidazione dei sinistri del “Ramo Assistenza”, fatturate dalla società in regime di esenzione. Secondo l’Ufficio, e conformemente a quanto deciso dai giudici di merito nei primi due gradi di giudizio, tali prestazioni avrebbero dovuto scontare l’aliquota ordinaria del 22%. La Commissione Tributaria Provinciale prima, e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio poi, avevano respinto le difese della contribuente. La tesi dei giudici di merito si fondava su una lettura restrittiva della giurisprudenza comunitaria (in particolare la sentenza Aspiro della Corte di Giustizia UE), secondo cui l’esenzione IVA non spetterebbe all’attività di gestione sinistri se questa non è strettamente riconducibile ad un’operazione assicurativa in senso stretto, dipendendo la natura della prestazione non dal soggetto che la eroga ma dal contenuto della stessa. La società contribuente ricorreva dunque in Cassazione, sostenendo di operare come “assicuratore dell’assicuratore” e che la gestione dei sinistri fosse una componente essenziale e inscindibile del contratto di riassicurazione stipulato.

 

La decisione.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso della società, parte da una necessaria ricostruzione dell’istituto della riassicurazione. Sebbene il codice civile non ne fornisca una definizione onnicomprensiva, limitandosi a disciplinarne alcuni aspetti agli artt. 1928 e ss. c.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che assicurazione e riassicurazione sono aspetti successivi di un unico fenomeno. Il riassicuratore si obbliga a coprire, parzialmente o integralmente, un rischio già assunto dall’assicuratore diretto. Si configura, secondo la dottrina e la Corte, una sorta di subcontratto: il contratto base (l’assicurazione) viene reimpiegato per stipulare con un terzo (il riassicuratore) un contratto del medesimo tipo. Un punto cruciale sottolineato nella sentenza è che, nella riassicurazione, l’assicuratore originario assume la veste di assicurato rispetto al riassicuratore. Esiste quindi una comunione di interessi affinché il sinistro non si verifichi o sia gestito al meglio, alimentata dalla conservazione di una parte del rischio in capo all’assicuratore diretto. Questa struttura differenzia la posizione del riassicuratore da quella di un semplice prestatore di servizi “terzo”. Come ribadito dalla Corte di Giustizia UE (causa Swiss Re), con la riassicurazione un soggetto si fa carico dei debiti risultanti dagli impegni assunti dall’assicuratore diretto, dietro pagamento di un premio.

La motivazione della decisione risiede nell’applicazione dei principi unionali in materia di esenzioni IVA. L’art. 135 della Direttiva 2006/112/CE impone agli Stati membri di esentare “le operazioni di assicurazione e di riassicurazione”. Sebbene le esenzioni debbano essere interpretate restrittivamente , tale rigore non può arrivare a privare le norme del loro effetto utile né a violare il principio di neutralità fiscale. La Corte richiama il principio della prestazione unica economica, consolidato nella giurisprudenza europea (Card Protection PlanGenerali Seguros). Quando due o più elementi forniti dal soggetto passivo sono così strettamente connessi da formare oggettivamente una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso, essi devono ricevere il medesimo trattamento fiscale. Nel caso di specie, la società ricorrente non si limitava a gestire i sinistri “per conto terzi”. In virtù del trattato di riassicurazione, essa aveva assunto una quota di rischio pari al 90% nel “Ramo Assistenza”. Di conseguenza, la gestione del sinistro non era un servizio accessorio ed autonomo, ma l’esecuzione diretta dell’obbligo di “offrire un aiuto immediato” tipico del Ramo 18. I giudici di legittimità affermano che i due rapporti – quello riassicurativo (copertura del rischio) e quello gestionale (liquidazione del sinistro) – non sono autonomi. Scindere le due attività significherebbe ignorare la realtà economica dell’operazione, dove il riassicuratore ha un interesse diretto e patrimoniale nella gestione del sinistro, dovendone sopportare il 90% del costo economico. La sentenza in commento supera l’obiezione fondata sui precedenti della Corte di Giustizia UE (sentenze Aspiro e Arthur Andersen), spesso utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria per negare l’esenzione ai servizi di claims handling. In quei casi, la Corte UE aveva negato l’esenzione perché i soggetti che gestivano i sinistri non si erano impegnati a garantire la copertura di un rischio e non avevano alcun rapporto assicurativo diretto. Si trattava di pura esternalizzazione di servizi amministrativi. Nel caso della Inter Partner Assistance, invece, la situazione è diametralmente opposta: esiste l’assunzione del rischio tipica della riassicurazione. Pertanto, l’attività svolta rientra a pieno titolo nella nozione di “operazione di assicurazione” (e riassicurazione) esente ex art. 135 della Direttiva. Di particolare interesse per gli operatori del diritto è il passaggio in cui la Corte distingue la fattispecie della riassicurazione da quella della coassicurazione. In passato, la stessa Cassazione (sent. n. 24713/2020) aveva stabilito che l’attività oggetto della “clausola di delega” nella coassicurazione non è esente da IVA. Nella coassicurazione, infatti, la gestione del sinistro da parte della capofila per conto delle altre coassicuratrici non modifica la ripartizione del rischio e non è considerata un’operazione assicurativa in sé, bensì un servizio amministrativo reso tra compagnie. La riassicurazione, al contrario, figura espressamente tra le attività esenti (art. 10, co. 1 n. 2 d.P.R. 633/72) e ha lo stesso oggetto dell’assicurazione. Quando la liquidazione dei sinistri è effettuata dal riassicuratore che copre il rischio (specialmente nel Ramo Assistenza dove la prestazione è l’assistenza stessa in natura), tale attività diviene una componente essenziale della prestazione assicurativa, assorbita nel regime di esenzione.

 

Conclusioni.

La sentenza n. 31014/2025 segna un punto fermo importante: l’attività di gestione dei sinistri (“costi diretti interni”) svolta dal riassicuratore, nell’ambito di un contratto che prevede il trasferimento di una quota di rischio (nel caso specifico del 90%), beneficia dell’esenzione IVA. La Corte ha cassato la sentenza di secondo grado rinviando al giudice di merito, sancendo il principio per cui non è possibile scomporre artificiosamente un’operazione economica unitaria al solo fine di assoggettarne una parte ad imposizione. Affinché operi l’esenzione, è determinante che il soggetto che gestisce il sinistro sia anche colui che, contrattualmente, si è assunto l’obbligo di coprire il rischio sottostante, differenziando così nettamente la figura del riassicuratore da quella del mero prestatore di servizi in outsourcing.

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