Nota a Cass. Civ., III Sez., n. 25087/20
di Pierpaolo Verri
Con una recente ordinanza dello scorso novembre, la Corte di Cassazione, esprimendosi in materia di responsabilità da circolazione stradale, ha esaminato il tema relativo alla portata della domanda di rivalsa esperibile dalla compagnia assicurativa.
FATTO
La vicenda giudiziaria scaturisce da un sinistro stradale, a seguito del quale perdeva la vita un soggetto trasportato a bordo di un ciclomotore di proprietà della madre della vittima ma condotto da un terzo soggetto.
Nel giudizio di primo grado, la compagnia assicurativa adduceva di aver assolto al proprio obbligo risarcitorio nei confronti dei fratelli della vittima e di aver agito in rivalsa al fine di recuperare dette somme nei confronti della proprietaria del ciclomotore, nonché propria assicurata, ai sensi dell’art. 144, comma 2, CdA, e dei genitori del conducente, ai sensi dell’art. 2048, comma 1, c.c. Precisava, altresì, di non aver corrisposto alcunché alla propria assicurata per compensazione tra il credito di quest’ultima e quanto dovutole a titolo di rivalsa.
Il Tribunale in primo grado, con sentenza del 2014, respingeva integralmente, giudicandole improponibili ed inammissibili, l’azione e la domanda di rivalsa formulate dalla compagnia assicurativa. In particolare, il giudice di prime cure accoglieva la tesi del necessario previo esercizio dell’azione diretta da parte dei danneggiati: in assenza di quest’ultima, pertanto, concludeva per escludere che l’autoliquidazione unilaterale delle somme operata dall’assicurazione avesse estinto la sua obbligazione nei confronti dei danneggiati, considerando detta estinzione condicio sine qua non dell’esercizio dell’azione di rivalsa.
Nel giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello, invece, si pronunciava a favore dell’ammissibilità dell’azione di rivalsa, ritenendo “che a fronte di una formale richiesta risarcitoria nei confronti della impresa di assicurazioni, quest’ultima non dovesse attendere l’instaurazione del giudizio, ma potesse/dovesse eseguire la propria prestazione, entro il massimale di legge, pure in presenza di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole relative all’eventuale contributi dell’assicurato a lei opponibili; che era stata accertata la responsabilità esclusiva del conducente minorenne nella causazione del sinistro, che i danneggiati non avevano spiegato domanda riconvenzionale per contestare il quantum debeatur, essendosi solo riservati di agire in altra sede, con la conseguenza che la somma pagata doveva considerarsi congrua, che l’improcedibilità rileva solo per i danni alle cose, ma non per i danni alla persona, ostandovi l’unicità e l’infrazionabilità dell’azione”.
DIRITTO
La parte soccombente nel giudizio di appello, ovvero il soggetto assicurato, propone ricorso in Cassazione articolato in cinque motivi. Di particolare rilievo sono il secondo e il terzo motivo, attinenti alla proponibilità e all’ammissibilità dell’esercizio dell’azione di rivalsa da parte della compagnia assicurativa.
In particolare, parte ricorrente lamentava che la decisione della Corte d’Appello contrastasse con la giurisprudenza secondo cui il diritto di rivalsa può essere esercitato dall’assicuratore solo a seguito dell’azione di danni esperita nei propri confronti dal danneggiato per incidente stradale. Riteneva che la Corte non si fosse fatta carico di ricostruire, diversamente dal giudice di prime cure, il quadro normativo di riferimento, violando in tal modo l’art. 1299 c.c., il quale legittima all’esercizio del regresso solo il condebitore solidale che abbia pagato l’intero debito, a meno che il condebitore non sia convenuto in giudizio e quindi promuova l’azione di regresso anticipata. Secondo tale ricostruzione, sostenuta dalla parte ricorrente, la compagnia assicurativa non era legittimata a promuovere l’azione di rivalsa/regresso né aveva interesse ad agire, poiché non aveva eseguito per l’intero il pagamento nei confronti del danneggiato, estinguendo così l’obbligazione.
La Corte di Cassazione stigmatizza la premessa in iure de della ricorrente, ovvero che l’azione di rivalsa sia riconducibile al genus dell’azione di regresso e sia sottoposta alle medesime regole operative. La Suprema Corte osserva come tale assimilazione non trovi univoci riferimenti normativi “stante la innegabile polisemia del termine rivalsa e del termine regresso, accomunati da una finalità lato sensu recuperatoria, rappresentando entrambi strumenti a disposizione del solvens per rimuovere il depauperamento patrimoniale risentito”.
La Cassazione ritiene che il regresso è uno strumento utilizzabile dal solvens in chiave recuperatoria, tuttavia l’esercizio di tale strumento deve essere sottoposto a regole operazionali che tengano conto della diversità funzionale delle fattispecie cui fanno riferimento. Sulla scorta di tali osservazioni, deve ritenersi erroneo che l’esercizio dell’azione di rivalsa dell’assicuratore possa essere ricondotto senza aggiustamenti all’esercizio dell’azione di regresso spettante ad uno dei condebitori solidali e pertanto debba essere sempre subordinato all’estinzione dell’obbligazione.
L’approdo a cui giunge la Suprema Corte è quello per cui è necessario valorizzare i profili che differenziano il diritto recuperatorio a favore dell’assicuratore da quello riconosciuto al condebitore solidale. Uno di questi è senza dubbio l’apprezzabilità dell’interesse dell’assicuratore ad adempiere, essendo esposto all’azione del creditore. Richiamando la propria giurisprudenza, inoltre, la Cassazione osserva che l’esercizio dell’azione di rivalsa non può essere “paralizzato dall’asserita incongruità della somma offerta, posto che l’assicurato può formulare tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed alla entità del risarcimento”.
Non è pregevole, altresì, un ulteriore motivo addotto dalla parte ricorrente per censurare la legittimazione attiva all’esercizio di rivalsa della compagnia assicurativa. Nel caso di specie, infatti, si poneva il problema dell’esercitabilità dell’azione di rivalsa nei confronti di un soggetto che era al tempo stesso danneggiato, poiché parente della vittima, e assicurato. La Cassazione, sul punto, ritiene erroneo che la qualità di soggetto danneggiato prevalga su quella di assicurato. Tale principio risulta inapplicabile, nonostante sia in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, in applicazione anche dei principi della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ciò poiché, nel caso di specie, parte ricorrente era sì proprietaria del mezzo con il quale era avvenuto il sinistro, tuttavia non era rimasta coinvolta direttamente nell’incidente stradale. La sua qualità di vittima, pertanto avente diritto al risarcimento del danno, derivava, infatti, dal venir meno del rapporto parentale con il soggetto deceduto nell’incidente mentre era trasportato da terzi a bordo del mezzo di cui era proprietaria. I principi di cui si è detto applicati da Cassazione e CGUE, pertanto, non sono pertinenti, poiché, nel caso in esame, non può dirsi che con l’azione di rivalsa la compagnia assicurativa “mirasse a riversare il costo del sinistro su chi cumulava la posizione di vittima e di passeggero danneggiato”.
Questa la pronuncia: 25087/20
Nota a Cass. Civ., III Sez., n. 25087/20
di Pierpaolo Verri
FATTO
La vicenda giudiziaria scaturisce da un sinistro stradale, a seguito del quale perdeva la vita un soggetto trasportato a bordo di un ciclomotore di proprietà della madre della vittima ma condotto da un terzo soggetto.
Nel giudizio di primo grado, la compagnia assicurativa adduceva di aver assolto al proprio obbligo risarcitorio nei confronti dei fratelli della vittima e di aver agito in rivalsa al fine di recuperare dette somme nei confronti della proprietaria del ciclomotore, nonché propria assicurata, ai sensi dell’art. 144, comma 2, CdA, e dei genitori del conducente, ai sensi dell’art. 2048, comma 1, c.c. Precisava, altresì, di non aver corrisposto alcunché alla propria assicurata per compensazione tra il credito di quest’ultima e quanto dovutole a titolo di rivalsa.
Il Tribunale in primo grado, con sentenza del 2014, respingeva integralmente, giudicandole improponibili ed inammissibili, l’azione e la domanda di rivalsa formulate dalla compagnia assicurativa. In particolare, il giudice di prime cure accoglieva la tesi del necessario previo esercizio dell’azione diretta da parte dei danneggiati: in assenza di quest’ultima, pertanto, concludeva per escludere che l’autoliquidazione unilaterale delle somme operata dall’assicurazione avesse estinto la sua obbligazione nei confronti dei danneggiati, considerando detta estinzione condicio sine qua non dell’esercizio dell’azione di rivalsa.
Nel giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello, invece, si pronunciava a favore dell’ammissibilità dell’azione di rivalsa, ritenendo “che a fronte di una formale richiesta risarcitoria nei confronti della impresa di assicurazioni, quest’ultima non dovesse attendere l’instaurazione del giudizio, ma potesse/dovesse eseguire la propria prestazione, entro il massimale di legge, pure in presenza di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole relative all’eventuale contributi dell’assicurato a lei opponibili; che era stata accertata la responsabilità esclusiva del conducente minorenne nella causazione del sinistro, che i danneggiati non avevano spiegato domanda riconvenzionale per contestare il quantum debeatur, essendosi solo riservati di agire in altra sede, con la conseguenza che la somma pagata doveva considerarsi congrua, che l’improcedibilità rileva solo per i danni alle cose, ma non per i danni alla persona, ostandovi l’unicità e l’infrazionabilità dell’azione”.
DIRITTO
La parte soccombente nel giudizio di appello, ovvero il soggetto assicurato, propone ricorso in Cassazione articolato in cinque motivi. Di particolare rilievo sono il secondo e il terzo motivo, attinenti alla proponibilità e all’ammissibilità dell’esercizio dell’azione di rivalsa da parte della compagnia assicurativa.
In particolare, parte ricorrente lamentava che la decisione della Corte d’Appello contrastasse con la giurisprudenza secondo cui il diritto di rivalsa può essere esercitato dall’assicuratore solo a seguito dell’azione di danni esperita nei propri confronti dal danneggiato per incidente stradale. Riteneva che la Corte non si fosse fatta carico di ricostruire, diversamente dal giudice di prime cure, il quadro normativo di riferimento, violando in tal modo l’art. 1299 c.c., il quale legittima all’esercizio del regresso solo il condebitore solidale che abbia pagato l’intero debito, a meno che il condebitore non sia convenuto in giudizio e quindi promuova l’azione di regresso anticipata. Secondo tale ricostruzione, sostenuta dalla parte ricorrente, la compagnia assicurativa non era legittimata a promuovere l’azione di rivalsa/regresso né aveva interesse ad agire, poiché non aveva eseguito per l’intero il pagamento nei confronti del danneggiato, estinguendo così l’obbligazione.
La Corte di Cassazione stigmatizza la premessa in iure de della ricorrente, ovvero che l’azione di rivalsa sia riconducibile al genus dell’azione di regresso e sia sottoposta alle medesime regole operative. La Suprema Corte osserva come tale assimilazione non trovi univoci riferimenti normativi “stante la innegabile polisemia del termine rivalsa e del termine regresso, accomunati da una finalità lato sensu recuperatoria, rappresentando entrambi strumenti a disposizione del solvens per rimuovere il depauperamento patrimoniale risentito”.
La Cassazione ritiene che il regresso è uno strumento utilizzabile dal solvens in chiave recuperatoria, tuttavia l’esercizio di tale strumento deve essere sottoposto a regole operazionali che tengano conto della diversità funzionale delle fattispecie cui fanno riferimento. Sulla scorta di tali osservazioni, deve ritenersi erroneo che l’esercizio dell’azione di rivalsa dell’assicuratore possa essere ricondotto senza aggiustamenti all’esercizio dell’azione di regresso spettante ad uno dei condebitori solidali e pertanto debba essere sempre subordinato all’estinzione dell’obbligazione.
L’approdo a cui giunge la Suprema Corte è quello per cui è necessario valorizzare i profili che differenziano il diritto recuperatorio a favore dell’assicuratore da quello riconosciuto al condebitore solidale. Uno di questi è senza dubbio l’apprezzabilità dell’interesse dell’assicuratore ad adempiere, essendo esposto all’azione del creditore. Richiamando la propria giurisprudenza, inoltre, la Cassazione osserva che l’esercizio dell’azione di rivalsa non può essere “paralizzato dall’asserita incongruità della somma offerta, posto che l’assicurato può formulare tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed alla entità del risarcimento”.
Non è pregevole, altresì, un ulteriore motivo addotto dalla parte ricorrente per censurare la legittimazione attiva all’esercizio di rivalsa della compagnia assicurativa. Nel caso di specie, infatti, si poneva il problema dell’esercitabilità dell’azione di rivalsa nei confronti di un soggetto che era al tempo stesso danneggiato, poiché parente della vittima, e assicurato. La Cassazione, sul punto, ritiene erroneo che la qualità di soggetto danneggiato prevalga su quella di assicurato. Tale principio risulta inapplicabile, nonostante sia in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, in applicazione anche dei principi della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ciò poiché, nel caso di specie, parte ricorrente era sì proprietaria del mezzo con il quale era avvenuto il sinistro, tuttavia non era rimasta coinvolta direttamente nell’incidente stradale. La sua qualità di vittima, pertanto avente diritto al risarcimento del danno, derivava, infatti, dal venir meno del rapporto parentale con il soggetto deceduto nell’incidente mentre era trasportato da terzi a bordo del mezzo di cui era proprietaria. I principi di cui si è detto applicati da Cassazione e CGUE, pertanto, non sono pertinenti, poiché, nel caso in esame, non può dirsi che con l’azione di rivalsa la compagnia assicurativa “mirasse a riversare il costo del sinistro su chi cumulava la posizione di vittima e di passeggero danneggiato”.
Questa la pronuncia: 25087/20
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