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Nota a Giudice di Pace di Oristano, 7 gennaio 2026, n. 6.

di Veronica Valeria Loi

Avvocato

Con la sentenza del 7/01/2026 n. 6, sul solco di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il Giudice di Pace di Oristano ribadisce l’importanza degli obblighi informativi degli intermediari finanziari e la necessità di chiarezza nei rapporti con i risparmiatori.

Il provvedimento appare di particolare interesse, inoltre, perché, chiarisce che i buoni fruttiferi postali non rientrano tra i contratti per cui la mediazione è obbligatoria.

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Il caso.

Nel caso specifico, due risparmiatrici, al momento della richiesta del rimborso di 15 buoni fruttiferi postali del valore nominale di 500.000 lire ciascuno – di cui quattro della serie CE, sottoscritti nel 2000 e undici, serie AA2, sottoscritti nel 2001-, si erano viste negare il pagamento. Poste Italiane, infatti, aveva negato loro il rimborso sostenendo che i titoli risultavano prescritti.

Le due risparmiatrici hanno quindi citato in giudizio Poste Italiane S.p.A., deducendo la responsabilità risarcitoria dell’Ente investitore per il mancato rimborso e contestando la mancata consegna del foglio informativo e l’assenza, sui buoni, di indicazioni chiare sulla scadenza e sui termini di prescrizione.

Ebbene, in parziale accoglimento del ricorso proposto, il Giudice adito ha sanzionato Poste Italiane per violazione degli obblighi di informazione e trasparenza, condannandola al risarcimento dei danni per il mancato rimborso dei Buoni Fruttiferi serie AA2 prescritti, danni liquidati in misura pari al capitale investito, oltre al pagamento degli interessi convenzionali e di mora.

La decisione.

 

Natura giuridica dei Buoni Fruttiferi Postali e assenza dell’obbligo di mediazione preventiva

Innanzitutto, Il Giudice isolano, nel dichiarare infondata l’eccezione preliminare di improcedibilità formulata da Poste Italiane, chiarisce che i buoni fruttiferi postali non rientrano tra i contratti per cui la mediazione è obbligatoria.

A norma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, infatti, la mediazione costituisce condizione di procedibilità quando la controversia verta in materia di «condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura». Mentre, come ha affermato la Suprema Corte, “i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione[1], né gli stessi rientrano tra i contratti bancari trattandosi di strumenti di risparmio e investimento emessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e distribuiti da Poste Italiane. Ne consegue che non costituendo, i BFP, contratti bancari o finanziari, non rientrano nella previsione di cui al sopra citato art. 5 D. Lgs. n. 28/2010”.

 

La quadro normativo di riferimento

La sentenza si sofferma poi sulla normativa che disciplina i Buoni Fruttiferi Postali.

Il quadro normativo di riferimento viene individuato, innanzitutto, nell’art. 2 comma 2 del D. Lgs. 284/1999 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) con il quale il legislatore ha incaricato il Ministro del Tesoro, da un lato, di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e, dall’altro, di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. Il giudicante ricorda, poi, che in adempimento della delega, il Ministero del Tesoro con il D.M. del 19.12.2000 ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni postali[2].

Nel caso specifico, vengono altresì in questione i singoli i decreti ministeriali che hanno disciplinato l’emissione dei BFP oggetto del contendere, ovvero, per quanto riguarda la serie CE, il D.M. Tesoro 30 giugno 2000 e. per la serie AA2, il D.M. Tesoro 29 marzo 2001.

Infine, in tema di prescrizione dei BBF, occorre tenere a mente l’art. 8 del D.M. del 19/12/2000[3], secondo cui la prescrizione decorre trascorsi 10 anni dalla “data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Non solo ma, come rileva il giudicante, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prescrizione dei buoni fruttiferi postali è di dieci anni anche per le serie emesse prima del 2000 e decorre dalla data di scadenza del titolo[4].

 

La disamina separate delle due diverse tipologie di BFP

Individuata la normativa di riferimento, al fine di verificare l’avvenuta prescrizione o meno dei BFP serie CE e AA2 oggetto del contendere, stante “i diversi tempi di emissione delle due diverse serie e la diversità dei dati contenuti nei buoni consegnati alle investitrici e conseguente diversità delle regole a cui risultano soggetti, gli stessi sono stati esaminati separatamente.

a) Relativamente ai BFP Serie AA2 (anno 2001)

Relativamente alla Serie AA2, emessi il 12.7.2001 e il 17.7.2001, il giudice ha rilevato che:

  • sui buoni mancava qualsiasi indicazione della data di scadenza;
  • Poste Italiane non ha provato di aver consegnato il foglio informativo obbligatorio, previsto dal D.M. 19 dicembre 2000;
  • tale omissione ha impedito alle ricorrenti di conoscere il momento utile per esercitare il diritto al rimborso, ovvero quando sarebbe scattata la prescrizione.

Il particolare, l’assenza dell’indicazione della data di scadenza e della durata dall’emissione (a 7 anni o 6 anni, che sia) è stata ritenuta “non a buona fede, intesa quale canone generale di integrazione legale del contratto nella interpretazione e nella esecuzione dello stesso (ex art. 1366 e 1375 c.c.); ciò significherebbe addossare in toto, all’utente-investitore, l’onere di individuare la scadenza del buono”.

È evidente, quindi, “la centralità di tale informazione, che doveva essere portata a conoscenza del sottoscrittore senza alcuna ambiguità, ossia in maniera del tutto chiara, inequivoca e facilmente intellegibile”. È indubbio, infatti, che ci si trovi di fronte ad un rapporto tra un investitore/risparmiatore e un intermediario, rapporto caratterizzato dal fatto che l’intermediario possiede intrinsecamente più informazioni rispetto all’investitore che fisiologicamente si pone in una posizione di debolezza contrattuale”.

Ed è proprio “al fine di bilanciare tali rapporti il D.M. del 19.12.2000 sopra citato, con l’art. 3, ha onerato la parte meglio organizzata all’adempimento degli obblighi informativi che si sostanziano nella consegna di documenti da cui la parte debole può evincere le condizioni dell’investimento[5] seppure, in generale, l’obbligo contrattuale di informazione e il dovere dell’intermediario di comportarsi secondo correttezza e buona fede, può trarsi anche dalla normativa del codice civile e in particolare dalle disposizioni di cui agli artt. 1175, 1366, 1375, 1337 e 1469 e segg. del c.c., oltre che nel Testo Unico delle Finanze e dal Testo Unico Bancario”.

 

Il dies a quo della prescrizione e l’applicabilità dell’art. 2935 c.c.

Ne consegue che, se l’investitore non è stato messo nelle condizioni di conoscere la scadenza del titolo, la prescrizione decennale non può decorrere. Secondo il giudicante, infatti, a causa di tale omissione assume rilievo l’art. 2935 c.c.[6] in quanto, “per effetto di tale inadempimento, le ricorrenti non sono state messe nelle condizioni di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere”. Invero, l’art. 2935 c.c. nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto. Tra gli impedimenti di mero fatto rientra l’ignoranza del titolare del diritto, anche quando essa è incolpevole. Solo in caso di dolo da parte del debitore, la prescrizione rimarrà sospesa ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c.”[7].

Il giudicante, inoltre, ha condiviso l’orientamento della giurisprudenza di merito secondo la quale l’affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche praticate si pone come onere aggiuntivo e non sostitutivo dell’obbligo di consegna del foglio informativo analitico c.d. F.I.A.[8] né che a tale adempimento, possa supplire o ritenersi equipollente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che ha disciplinato la serie di riferimento, e ciò in quanto la consegna del foglio informativo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolvono a funzioni diverse”.

Il foglio informativo, invero, “è rilevante nel rapporto con il singolo risparmiatore e l’omessa consegna rileva sul piano della “condotta” e quindi è fonte di risarcimento del danno per violazione di un obbligo di comportamento che Poste Italiane S.p.A. è tenuta a rispettare. La pubblicazione in Gazzetta Ufficialeopera, invece, sul piano della disciplina oggettivamente applicabile al buono, prima fra tutte la prescrizione del diritto al rimborso ed esclude, stante l’eterointegrazione del titolo (art. 1339 c.c.) qualsivoglia profilo di nullità. Una diversa interpretazione, oltre a non tenere conto di quanto disposto dall’art. 3) del citato D.M., non appare adeguata alla tutela effettiva del risparmiatore, in considerazione delle “fisiologiche” asimmetrie conoscitive tra quest’ultimo e Poste Italiane S.p.A.[9]”.

Pertanto,  nel caso in oggetto, “la decorrenza della prescrizione decennale per tutti i BFP (…) è iniziata dalla data in cui le signore si sono recate presso l’Ufficio postale con i Buoni Fruttiferi per riscuotere i propri soldi e si sono viste opporre il diniego alla liquidazione in ragione dell’intervenuta prescrizione degli stessi, essendo questo il momento in cui il danneggiato ha avuto e avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno subito di cui era in precedenza inconsapevole[10].

 

La condanna al risarcimento e la quantificazione del danno

Pertanto, con riferimento ai BFP serie AA2, sulla base di tutte le argomentazioni sopra esposte, giudice isolano ha condannato Poste Italiane S.p.A al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti a seguito del mancato rimborso del capitale investito, oltre al pagamento degli interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni e agli “interessi di mora al tasso di cui all’art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo”.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, quindi, esso è stato parametrato, oltre che al capitale perso, all’entità degli interessi che sarebbero maturati nel periodo della durata fruttifera, in assenza di prova di maggior danno (…).

 

Relativamente ai BFP Serie CE (anno 2000)

Diverso l’esito per i Buoni Fruttiferi Serie CE emessi nel 2000, serie istituita con D.M. Tesoro 30 giugno 2000.

Per questi titoli, il giudice ha ritenuto che:

  • al momento dell’emissione (luglio 2000) non era ancora in vigore l’obbligo di consegna del foglio informativo;
  • i titoli riportavano chiaramente la dicitura relativa alla fruttuosità e alla prescrizione;
  • la normativa applicabile era conoscibile tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La previsione relativa alla consegna del “foglio informativo analitico”, infatti, è stata introdotta dall’articolo 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, entrato in vigore successivamente rispetto all’emissione dei buoni fruttiferi postali in oggetto. Pertanto, tale obbligo non era applicabile ratione temporis al momento della sottoscrizione dei titoli.

Ne consegue che l‘unica modalità di informazione e tutela del risparmiatore era, unitamente ai buoni, la pubblicazione nella G.U.

D’altra parte, come ricorda il giudice sardo, sul punto la stessa Cassazione, con ordinanza n. 21905 del 30 luglio 2025, ha affermato che si deve escludere la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi, atteso che l’effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai buoni fruttiferi postali si realizza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia[11].

 

Il termine di prescrizione

Rispetto ai buoni in parola, la prescrizione decennale è stata considerata regolarmente maturata nel luglio 2020, prima della richiesta di rimborso.

Nella sentenza qui in commento, infatti, si evidenzia che “l’impossibilità di far valere il diritto, cui l’articolo 2935 del cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all’esercizio del diritto medesimo[12], non già l’ignoranza o l’incertezza circa le modalità di esercizio di quest’ultimo”.

Per cui la prescrizione è maturata per l’inerzia della sottoscrittrice che, usando la dovuta diligenza, considerato che il titolo risultava chiaro nell’indicare la dicitura “a termine” e nel collegare la prescrizione alla fruttuosità del buono medesimo – ben avrebbe potuto essere edotta del termine di scadenza della rimborsabilità dello stesso attraverso la eterointegrazione con le disposizioni della Gazzetta Ufficiale. Infatti, “l’indicazione contenuta nel titolo «Al compimento dell’ultimo periodo sopra indicato il buono cessa di essere fruttifero ed è rimborsabile a richiesta dell’avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni[13] che inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui cessa la fruttuosità», avrebbe dovuto indurre un risparmiatore accorto a verificare la decorrenza di detto termine facendo riferimento alle previsioni normative che indicavano, attraverso l’indicazione degli interessi applicabili, il momento fino al quale il buono era fruttifero”.

Del resto, “mentre per i buoni emessi dopo il 27 dicembre 2000 sussistono specifici obblighi informativi normativamente tipizzati, per i buoni emessi anteriormente a tale data l’obbligo informativo si esaurisce nella indicazione presente nel buono consegnato all’investitore e nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali istitutivi delle rispettive serie, secondo il principio consolidato per cui la conoscenza del complessivo contenuto del documento è affidata dal legislatore alla pubblicazione normativa, senza ulteriori oneri a carico dell’intermediario il quale, comunque, con riferimento al caso di specie ha inserito sufficienti indicazioni nel titolo stesso”.

Per quanto sopra detto, la domanda tesa ad ottenere il risarcimento dei danni in riferimento al mancato pagamento dei BFP serie CE è stata rigettata.

 

Considerazioni finali

In sostanza, la decisione in commento mette in luce un principio fondamentale, ossia, che, quando l’intermediario non fornisce informazioni chiare e complete, il cittadino non può essere penalizzato.

La chiarezza nelle informazioni sui Buoni Fruttiferi Postali (BFP), infatti, risulta fondamentale per garantire la tutela del risparmiatore, che si trova in una posizione di debolezza contrattuale rispetto all’intermediario. Informazioni chiare, inequivocabili e facilmente comprensibili permettono, infatti, al sottoscrittore di conoscere le condizioni dell’investimento, inclusi la durata, la scadenza e i termini di prescrizione. ​ Da qui la necessità che la comunicazione della scadenza ai sottoscrittori dei Buoni Fruttiferi Postali (BFP) deve avvenire attraverso la consegna di un foglio informativo analitico (FIA) contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento, come previsto dall’art. ​3 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000.

​Allo stesso tempo, però, come ci ricorda il giudice sardo, occorre sempre tenere a mente che le regole sono cambiate nel tempo e che i buoni più vecchi possono essere soggetti a discipline meno favorevoli per i risparmiatori.

 

 

 

 

 

 

 

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[1] Cfr.: Cass. Civ. SS.UU. n. 27809/2005. Sul punto si veda anche Cass. Civ. Sez. Un. 13979/2009.

[2] In particolare, il D.M. del 19.12.2000 dispone che: a) l’emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (art. 2 co.1); b) per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento (art. 3 co.1); c) i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (art.4); d) l’intermediario espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (art. 6 co.1); e) i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi (art. 8 co. 1).

[3] Si ricorda che il D.M. del 19/12/2000 individua, nel primo capo – dall’art. 1 all’art.10 – le condizioni generali di emissione dei BFP.

[4] Cfr.: Cass. Civ. n. 23006/2023 e n. 18208/2025.

[5] Cfr.: D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 «Art. 3. – Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento – Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento. Il documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali non è assimilabile alle carte valori. I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell’emissione. (…)».

[6] L’art. 2935 c.c. dispone che «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». 

[7] Cfr.: Ord. 14 settembre 2022, n. 27020, Cass. Civ. n. 9291/1997.

[8] Si veda Corte d’Appello Milano, 16 ottobre 2024, R.G. n. 846/2024 C.D.A.

[9] Cfr.: Corte d’Appello di Milano Sent. 9 aprile 2025.

[10] Cfr.: Cass. Civ. n. 29328/2024.

[11] In termini SU 3963/2019, Cass. 9202/2025, Cass. 19197/2023.

[12] Cfr.:  Cass. nn. 13343/2022, 2126/2014, 3584/2012.

[13] Termine, fra l’altro, poi allungato a dieci anni con la disciplina più favorevole già sopra citata.

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