Nota a Cass. Civ., Sez. III, 10 gennaio 2026, n. 573.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 573 del 10 gennaio 2026 , è intervenuta su una questione di eccezionale rilievo per il diritto dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali: la configurabilità del cosiddetto titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale. La controversia nasce dalla pretesa di un istituto bancario di azionare un precetto per la consegna di 347.641.513 azioni ordinarie , basandosi sulla tesi secondo cui l’omologa di un concordato fallimentare potesse convertire un credito monetario (accertato da una sentenza straniera) in un obbligo di datio in solutum azionaria. Tale pronuncia offre l’occasione per ribadire i confini invalicabili dell’art. 474 c.p.c., chiarendo che la funzione esecutiva non può spingersi fino alla creazione di nuovi titoli tramite interpretazioni manipolative.
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Il caso.
La vicenda ha origine da un atto di precetto notificato nel 2019, con cui una Banca intimava a una Società Assuntricedi un concordato la consegna di un ingente pacchetto azionario. Il titolo vantato dal creditore era di natura composita: da un lato, una sentenza della Superior Court of New Jersey che condannava la società al pagamento di una somma in dollari (successivamente dichiarata efficace in Italia); dall’altro, la sentenza di omologa del concordato emessa dal Tribunale di Parma. Secondo la prospettazione del creditore, il meccanismo del concordato avrebbe operato una eterointegrazione del titolo esecutivo, mutando l’oggetto della prestazione da pecuniario a azionario. La Società intimata proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., eccependo la carenza di un titolo idoneo e l’incoercibilità di un obbligo di consegna riguardante azioni non ancora emesse o dematerializzate. Nei precedenti gradi di merito, il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano avevano accolto l’opposizione, ma lo avevano fatto sulla base di profili meramente esecutivi. I giudici di merito si erano soffermati sulla infungibilità del fare necessario per l’emissione dei titoli e sulla natura dematerializzata delle azioni, che ne impedirebbe la materiale apprensione da parte dell’ufficiale giudiziario. Tuttavia, le sentenze di merito avevano erroneamente lasciato intendere che, “in astratto”, i titoli azionati potessero ancora supportare future iniziative esecutive. La Cassazione ha fermamente censurato questo approccio, rilevando come la questione dell’esistenza del titolo esecutivo sia logicamente e giuridicamente prioritaria rispetto a quella della modalità della sua esecuzione. Il cuore della sentenza risiede nella distinzione tra titoli di formazione stragiudiziale e giudiziale. La Corte riconosce che nel campo stragiudiziale (come per i mutui condizionati) è ammessa la combinazione di più atti notarili per integrare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Diversamente, per i titoli giudiziali vige il principio di autosufficienza e unicità. La sentenza di omologa del concordato non ha natura condannatoria; essa si limita a rendere obbligatoria la proposta per tutti i creditori, senza tuttavia creare un nuovo titolo esecutivo per prestazioni diverse da quelle originariamente accertate. Pertanto, non è possibile “fondere” una condanna al pagamento di denaro con una proposta concordataria per ottenere un titolo alla consegna di azioni.
La decisione.
La Suprema Corte analizza criticamente alcuni precedenti isolati che sembravano ammettere il titolo complesso giudiziale (come Cass. n. 8465/1994), chiarendo che tali soluzioni devono considerarsi superate dal principio di eterointegrazione extratestuale. Quest’ultima è ammessa solo per precisare elementi già univocamente definiti nel processo in cui il titolo si è formato, ma non può mai essere utilizzata per sostituire un comando giudiziale con un altro di contenuto radicalmente diverso. Il diritto deve risultare dal documento in modo chiaro: il sistema dell’esecuzione forzata è retto dal principio nulla executio sine titulo, e gli organi giudiziari non possono supplire alla mancanza di un titolo specifico tramite operazioni interpretative che stravolgono la volontà originaria del giudice della cognizione. Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’impossibilità per il giudice dell’esecuzione singolare di ordinare attività che presuppongono un’attività negoziale complessa degli organi sociali, come l’emissione di nuove azioni tramite aumenti di capitale. La Corte osserva che nemmeno la nomina di un commissario ad acta (istituto tipico del giudizio di ottemperanza o dei poteri eccezionali del tribunale fallimentare ex art. 185 l.fall.) può trovare spazio nell’esecuzione civile ordinaria. Il facere infungibile consistente nel compimento di atti giuridici volti a modificare la sfera patrimoniale dell’obbligato non è suscettibile di esecuzione diretta, stante il limite invalicabile dell’art. 2908 c.c.
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Conclusioni
In definitiva, la Cassazione stabilisce che se un creditore intende ottenere la consegna di strumenti finanziari promessi in sede concordataria in luogo di un credito monetario, non può procedere direttamente in executivis. Egli ha l’onere di instaurare un autonomo giudizio di cognizione volto ad accertare l’inadempimento della proposta e a ottenere una specifica sentenza di condanna alla consegna. La sentenza n. 573/2026 riafferma con vigore la rigorosa tipicità dei titoli esecutivi, impedendo che la complessità delle vicende societarie e concorsuali possa giustificare l’erosione delle garanzie processuali poste a base dell’art. 474 c.p.c.
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