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Nota a Trib. Salerno, Sez. III, 26 dicembre 2025, n. 82.

di Luigi Amendola

Avvocato

Il Tribunale Concorsuale, durante l’istruttoria ex art. 268 CCII, non è la sede corretta  di valutazione dell’eventuale risarcimento del danno per abusiva concessione del credito al sovraindebitato consumatore, ma la percorribilità giudiziaria di tale iniziativa conduce alla conclusione che sussiste la possibilità di acquisizione di attivo e, dunque, l’utilità prospettica astratta della procedura di apertura della liquidazione controllata. In tale decisione il Tribunale conserva un sindacato sull’attestazione dell’O.C.C. che, diversamente, ha ritenuto che non fosse possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

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Con la sentenza in oggetto, Tribunale di Salerno Ufficio Procedure Concorsuali, adito dal creditore ricorrente al fine della apertura della procedura di liquidazione controllata in danno del debitore che riveste la qualità di consumatore, statuisce un importante principio in tema di utilità prospettica delle possibili azioni giudiziarie esperibili una volta dichiarata l’apertura della procedura ai sensi dell’art.  270 CCII.

Tra queste azioni rientra quella risarcitoria per abusiva concessione del credito a sovraindebitato consumatore in violazione degli artt. 124bis e 125 bis TUB.

Il decisum che, per quanto attiene le condizioni per l’esperimento dell’azione per abusiva concessione, è conforme alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione pure citata in sentenza (viene infatti richiamato il recente arresto della S.C. di Cassazione n. 28320 del 4.11.2024) non si limita a chiarire i presupposti per l’esercizio dell’azione de qua ma statuisce il principio che l’astratta possibilità di esperire tale azione possa portare utilità ai creditori.

Nel farlo il Collego, benchè incidenter tantum, esprime una sua valutazione prognostica chiarendo che: “Si tratta, naturalmente, di profili complessi che non potrebbero essere esauriti in un giudizio prognostico dell’esito di una futura azione, rispetto ai quali, però, non sussistono affatto elementi probatori certi ed oggettivi che consentano a priori di escludere in assoluto la percorribilità giudiziaria di tali iniziative – ciò che, in definitiva, conduce alla conclusione che sussiste la possibilità di acquisizione di attivo e, dunque, l’utilità prospettica astratta della procedura”.

Si tratta di una importante applicazione di quanto previsto dall’art. 268 comma 3° ccii che testualmente recita: “Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie”.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato dal creditore per l’apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore – consumatore il quale aveva eccepito entro la prima udienza, ai sensi dell’art. 268 comma 3° ccii, l’impossibilità di acquisire attivo chiedendo che fosse l’O.C.C. ad attestare la fondatezza di tale eccezione.

L’O.C.C. Gestore procedeva a tale attestazione dichiarando che non era possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. 

Il Tribunale, però, nel valutare la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento della domanda, ha rilevato che non è sufficiente la mera esistenza dell’attestazione dell’O.C.C., bensì deve esserne valutata la completezza e la correttezza dell’iter logico motivazionale seguito.

Utile ricordare che tra i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata vi è la possibilità di offrire ai creditori un’utilità alla procedura, diretta o indiretta, quantomeno in prospettiva futura e, dunque, di realizzare attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.

La sussistenza di tale presupposto deve evincersi dalla relazione del gestore della crisi,  la quale deve contenere l’attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Nel caso affrontato dal Tribunale l’attestazione dell’O.C.C. è stata ritenuta non completa ed “in difetto di una complessiva razionalità dell’iter logico seguito dall’attestatore” il Collegio ha ritenuto di “conservare un sindacato in relazione al contenuto di questa”.

Sul punto la giurisprudenza pare concorde nell’affermare la sussistenza in capo al Tribunale del dovere di verificare che la relazione del gestore O.C.C. non solo contenga l’attestazione in ordine alla non  possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, ma anche il dovere di vagliare la completezza, la razionalità, la sufficienza e la correttezza dell’iter logico motivazionale seguito dell’attestatore. (in tali termini, recentemente si è espresso dal Tribunale di Torino con il decreto del 13 febbraio 2025, Pres. Astuni, Est. Pittaluga in RG 557 -1/2024 proc. unitario)

Nella fattispecie in esame il Tribunale Salernitano ha ritenuto non completa l’attestazione del Gestore O.C.C. per non avere approfondito i profili del merito creditizio sollevati dal creditore  ricorrente e per non avere valutato le possibili azioni giudiziarie risarcitorie.

Questo ha portato il Tribunale e ritenere non provata l’eccezione di cui all’art. 268 comma 3° ccii sollevata dal debitore con conseguente delibazione di fondatezza della domanda di apertura della liquidazione controllata.

In conclusione, deve ribadirsi la centralità del Tribunale nella verificare l’ammissibilità e la fattibilità delle proposte di soluzione della crisi da sovraindebitamento e con specifico riferimento al ruolo dell’attestatore nella liquidazione controllata il potere – dovere di vagliare la completezza, la razionalità, la sufficienza e la correttezza dell’iter logico motivazionale seguito dell’O.C.C. attestatore.

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