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di Elisabetta Tarantino

Consulente legale d'impresa

In data 30 gennaio 2024 il Dipartimento del Tesoro ha posto in consultazione lo schema di Decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (c.d. Secondary Market Directive – “SMD”).

In particolare, la SMD è volta ad incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati all’interno dell’Unione europea e a irrobustire i presidi posti a tutela dei debitori ceduti. La Direttiva punta a eliminare gli ostacoli posti a livello nazionale al trasferimento dei crediti deteriorati, liberalizzandone per esempio la cessione da parte degli enti creditizi ai c.d. “acquirenti di crediti” (persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di acquisto su base professionale) e favorendo l’attività di due diligence da parte dei potenziali acquirenti. L’obiettivo è aumentare la competizione, anche su base transnazionale, per favorire l’ingresso di nuovi player attraverso l’apertura dei singoli mercati nazionali (con effetti positivi, per esempio, in termini bid-ask price e di sviluppo del mercato secondario).

I contenuti dello schema di Decreto legislativo di recepimento incidono, prevalentemente, sul Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB), attraverso l’introduzione nel Titolo V di un nuovo Capo II, dedicato all’attività di acquisto e gestione di crediti in sofferenza, contenente la disciplina della nuova figura di intermediario introdotta dalla SMD, il “gestore di crediti in sofferenza”, autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia. Sono inoltre previsti interventi sul Titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al Titolo VIII.

Oltre agli emendamenti relativi al TUB, viene proposta anche la modifica dell’art. 19 bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, affinché tra gli enti soggetti a regime intermedio siano ricompresi anche i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 del TUB.

Il termine ultimo per l’invio di commenti e osservazioni è fissato al 29 febbraio 2024.

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