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di Elisabetta Tarantino

Consulente legale d'impresa

In data 29 settembre 2023 è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 che stabilisce norme tecniche per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario.

In particolare, il Regolamento di esecuzione dà attuazione all’articolo 16, comma 1, della Direttiva (UE) 2021/2167 il quale attribuisce all’Autorità Bancaria Europea il compito di elaborare progetti di norme tecniche per specificare i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la fornitura – ai potenziali acquirenti di crediti – di informazioni relative ai diritti derivanti da un contratto di credito deteriorato, al contratto di credito deteriorato stesso e, se del caso, alle garanzie reali.

L’applicazione di modelli standard di informativa ai contratti di credito è volta a ridurre le asimmetrie informative tra i potenziali acquirenti e i venditori, agevolando la vendita di contratti di credito deteriorati sui mercati secondari.

Si precisa da ultimo che, al fine di ridurre al minimo i costi di elaborazione per gli enti creditizi e gli acquirenti, il Regolamento in oggetto non si applica a:

  1. vendite di contratti di credito deteriorati come parte di vendite di succursali, di aree di attività o vendite di portafogli dei clienti che non sono limitate ai contratti di credito deteriorati e ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione in corso dell’ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione;
  2. vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il regolamento (UE) 2017/2402 e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225;
  3. vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza di credit default swap, total return swap e altri contratti derivati, contratti di assicurazione e contratti di sub-partecipazione;
  4. vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza di un contratto di garanzia finanziaria o di un’operazione di finanziamento tramite titoli.

Il Regolamento d’esecuzione entrerà in vigore il 19 ottobre 2023.

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