In data 6 settembre 2023 la CONSOB ha pubblicato la delibera n. 22804 recante modifiche al Regolamento adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 (c.d. Regolamento Mercati).
In particolare, le modifiche sono volte ad allineare la normativa di rango secondario al rinnovato quadro normativo europeo in materia di:
- trasferimento all’ESMA delle competenze in materia di autorizzazione e vigilanza sui soggetti che prestano servizi di comunicazione dati relativi alle operazioni effettuate sui mercati finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2175 che modifica, tra gli altri, il Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR);
- semplificazione della disciplina sui limiti di posizione per i derivati su merci agricole e i derivati su merci critici o significativi, ai sensi della Direttiva (UE) 2021/338 che modifica la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) nell’ambito del c.d. Capital Markets Recovery Package.
Le suddette riforme completano l’opera di adeguamento normativo già avviata in sede primaria mediante precedenti revisioni del Titolo I-ter e della Sezione V, del Capo II, Titolo I-bis, Parte III, del D,lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
Più precisamente, tra le modifiche apportate al regolamento Mercati dalla delibera in oggetto, si segnalano in particolare le seguenti:
- l’articolo 52 è stato modificato al fine di chiarire che la domanda di autorizzazione alla gestione di un Approved Reporting Mechanism (“ARM”) o di un Approved Publication Arrangement (“APA”) va presentata alla CONSOB soltanto nel caso di soggetti che – beneficiando della deroga prevista dal nuovo art. 2, par. 3, di MiFIR e dai relativi atti delegati – restano sottoposti alle competenze autorizzatorie e di vigilanza dell’Autorità Nazionale;
- sono stati aggiornati i riferimenti normativi tenendo conto della trasfusione della disciplina di settore nel MiFIR, di diretta applicabilità e, conseguentemente, sono state abrogate le norme (articoli da 54 a 58) che in precedenza disciplinavano la competenza delle Autorità Nazionali nelle materie ora sottoposte alla vigilanza esclusiva dell’ESMA;
- gli articoli 59 e 60 sono stati modificati al fine di chiarire che i soggetti sottoposti agli obblighi informativi e di comunicazione alla CONSOB sono soltanto gli APA e ARM che – beneficiando della deroga prevista dal nuovo art. 2, par. 3, di MiFIR e dai relativi atti delegati – restano sottoposti alle competenze autorizzatorie e di vigilanza dell’Autorità Nazionale;
- l’articolo 61 è stato modificato al fine di circoscrivere l’applicazione della normativa sui limiti di posizione ai soli derivati su merci agricole e ai derivati su merci critici o significativi;
- gli articoli da 62 a 65 sono stati modificati (l’articolo 63, in particolare, è stato abrogato) al fine di razionalizzare gli obblighi di comunicazione alla CONSOB alla luce della rinnovata disciplina europea in materia di limiti di posizione.
La delibera entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Seguici sui social:
Info sull'autore
Consulente legale d’impresa, con esperienza in materia di compliance e regolamentazione bancaria, dei mercati finanziari e assicurativa.