Nota a Trib. Monza, Sez. III, 18 dicembre 2024.
Segnalazione a cura dell'Avv. Francesco Ferrini e dell'Avv. Ciro Savino.
L’interessante sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale unitaria ex art. 287, CCII, e oggetto della presente nota, ripercorre in maniera chiara e precisa la definizione di “gruppo di imprese” ai fini dell’apertura della procedura unitaria e di “insolvenza della società in liquidazione”.
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Excursus del fatto.
Le ricorrenti, entrambe società in liquidazione, presentavano istanza di accesso alla liquidazione giudiziale unitaria sulla base dei seguenti presupposti legittimanti la procedura ex art. 287 ccii: la prima nel 2010 veniva acquisita al 100% dalla seconda, entrambe risultavano indebitate con il medesimo fornitore che deteneva una posizione dominante, entrambe avevano come amministratore prima e liquidatore poi il medesimo soggetto e, da ultimo ma non per importanza, la controllante prestava alla controllata un finanziamento in un’ottica di risanamento dell’unità economica del gruppo.
Lo stato di insolvenza delle società in liquidazione.
Come premesso, entrambe le ricorrenti si trovavano in stato di liquidazione. Come noto, i presupposti per la domanda di apertura della liquidazione giudiziale differiscono a seconda che la ricorrente sia in liquidazione o meno. Infatti, la verifica giudiziale dello stato di insolvenza, considerata la già certa uscita dal mercato della società in liquidazione[1]1, deve essere rivolta una valutazione statica (onerato della prova è il ricorrente) volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Il Tribunale di Monza, richiamando i precedenti della Suprema Corte sul punto[2]2, ha specificato che la nozione di insolvenza per le società in liquidazione resta distinta da quella propria delle società in normale attività, ponendo l’attenzione, dunque, agli elementi dell’attivo.
La verifica del giudice di merito deve, dunque, essere effettuata mediante l’accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale al momento della domanda.
I requisiti per l’apertura della procedura unitaria ex art. 287 CCII.
L’art. 287 CCII, che per comodità si riporta, i così dispone:
“1. Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell’obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.
2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.
3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 27, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato.
5. Quando ravvisa l’insolvenza di un’impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l’accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.”
Premesso che la definizione di gruppo si rinviene nell’art. 2 ccii rubricato “definizioni” al comma 1 lett. h, nel caso di specie il Tribunale di Monza ha valorizzato i seguenti elementi decisivi:
1. La prima società detiene il 100% della seconda;
2. Entrambe hanno la stessa sede sociale;
3. Entrambe operavano nello stesso settore;
4. Entrambe condividevano il medesimo fornitore;
5. Dai bilanci emergono rapporti infragruppo (finanziamento);
Tali indizi appaiono, a parere del Tribunale, idonei a rappresentare l’esistenza di un gruppo di imprese che seppur formalmente autonome sotto il profilo giuridico, sono strumentali al raggiungimento di un comune interesse economico, perseguito mediante l’esercizio della direzione unitaria da parte del soggetto controllante, come anticipato beneficiario di finanziamenti infragruppo.
Sottolinea, in chiusura, il Tribunale che Il rapporto di controllo al 100%, la concentrazione, a partire dal 2015 nel medesimo soggetto della qualità di amministratore unico prima e liquidatore delle due società poi e la sussistenza di un ingente debito nei confronti del medesimo fornitore, rendono evidente, in ottica del miglior soddisfo dei comuni creditori che corrisponde alla ratio della norma, l’interdipendenza e l’opportunità di trattazione comune delle procedure.
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[1] Il riferimento è al 2484 c.c.
[2] Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018; Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432.
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Info sull'autore
Laureata in Giurisprudenza, presso l’Università degli studi dell’Insubria, con tesi in diritto fallimentare. Avvocato in Lecco, con esperienza in contenzioso civile, procedure esecutive, diritto societario e arbitrato.