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di Giulia Frisenda

Praticante avvocato

Con il D.M. 7 agosto 2025 (pubblicato in G.U. n. 214 del 15 settembre 2025 ed entrato in vigore il 16 settembre 2025), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dà attuazione in modo organico alle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore (ETS), come delineate dal Codice del Terzo Settore e dal regolamento sul RUNTS, disegnando un sistema bifasico di controlli — ordinari e straordinari — nel quale sono tipizzate competenze e responsabilità (degli Uffici del RUNTS e dei soggetti autorizzati, tra i quali, previa autorizzazione, possono rientrare le Reti associative nazionali – RAN e i Centri di servizio per il volontariato – CSV) e sono introdotti presìdi di governance volti a garantire imparzialità ed efficienza (requisiti degli incaricati, tenuta di elenchi pubblici e principio di rotazione degli incarichi).

 

1) Fonti e ratio dell’intervento.

Il decreto ministeriale costituisce attuazione delle previsioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), in particolare degli artt. 51 (vigilanza) e 95 (monitoraggio), e si coordina con il D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (disciplina del RUNTS), muovendo dall’esigenza di uniformare prassi e standard ispettivi sull’intero territorio nazionale, di assicurarne la prevedibilità per gli operatori e, soprattutto, di elevare il tasso di trasparenza e di accountability degli ETS, anche in considerazione della stretta connessione tra regolarità amministrativa e mantenimento dei benefici fiscali connessi all’iscrizione nel Registro.

 

2) Ambito soggettivo e oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo, l’apparato di vigilanza così delineato si applica agli ETS iscritti nelle sezioni a) (Organizzazioni di volontariato), b) (Associazioni di promozione sociale), c) (Enti filantropici), e) (Reti associative) e g) (Altri enti del Terzo settore) del RUNTS, includendo anche gli enti in scioglimento volontario o ammessi a concordato preventivo; restano invece sottratte al perimetro del decreto le imprese sociali (per le quali l’ordinamento prevede la vigilanza ex art. 15 d.lgs. 112/2017) nonché le società di mutuo soccorso, pur se iscritte alla sezione f) del RUNTS, assoggettate alla disciplina speciale di cui al d.lgs. 220/2002. Sono, inoltre, esclusi gli enti in gestione commissariale ai sensi dell’art. 25, comma 1, c.c. e quelli coinvolti in procedure concorsuali ai sensi del d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi).
Quanto all’oggetto dei controlli, la verifica attiene alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti di iscrizione nel RUNTS, al perseguimento effettivo delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e al regolare adempimento degli obblighi informativi e pubblicitari connessi all’iscrizione, con un accento particolare sulla coerenza statutaria, sulla governance interna e sulla rendicontazione.

 

3) Tipologie di controllo.

Il decreto distingue le attività ispettive in controlli ordinari e controlli straordinari.
— I controlli ordinari, programmati con cadenza triennale, sono svolti secondo criteri predeterminati e si concentrano su profili amministrativi, contabili e di governance, sull’aderenza dello statuto alla normativa vigente e sul puntuale assolvimento degli obblighi informativi RUNTS; il decreto individua l’oggetto tipico di tali verifiche, assicurando omogeneità e confrontabilità dei risultati.
— I controlli straordinari sono, per contro, disposti dagli Uffici del RUNTS in qualsiasi momento, anche su segnalazione di altre amministrazioni, in presenza di atti o fatti rilevanti per le finalità dell’ente ovvero emersi in esito a controlli ordinari, e sono sorretti da un perimetro oggettivo autonomo definito dal decreto, funzionale a riscontrare tempestivamente criticità specifiche.

 

4) Responsabili, incaricati e principio di rotazione.

La responsabilità dei controlli fa capo agli Uffici del RUNTS e ai soggetti autorizzati; questi ultimi possono designare come incaricati dipendenti, collaboratori o professionisti esterni, purché muniti dei requisiti prescritti, che il decreto specifica in termini di formazione dedicata (frequenza con esito positivo di corsi idonei), di esperienza almeno triennale nella revisione, nel controllo o nella consulenza a favore di ETS ovvero di appartenenza alle categorie indicate dall’art. 2397, comma 2, c.c.. Al fine di presidiare l’indipendenza, è prevista la tenuta di un elenco pubblicamente consultabile dei soggetti incaricati e l’applicazione rigorosa del principio di rotazione, che inibisce l’affidamento alla medesima persona di più di tre procedure consecutive sullo stesso ETS; principio al quale sono chiamati a conformarsi anche gli Uffici del RUNTS, nei limiti delle risorse disponibili.

 

5) Autorizzazione di RAN e CSV.

Le Reti associative nazionali (RAN) e i Centri di servizio per il volontariato (CSV) possono essere autorizzati a svolgere controlli ordinari sugli enti aderenti, previa presentazione di istanza corredata dalla documentazione atta a dimostrare, da un lato, la capacità organizzativa e strumentale — anche per il tramite delle articolazioni territoriali — e, dall’altro, la disponibilità di un numero adeguato di soggetti incaricati. L’autorizzazione è rilasciata con decreto dell’Ufficio di livello dirigenziale generale presso cui è istituito l’Ufficio statale del RUNTS, con termine ordinario di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, e viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, assicurando così trasparenza e tracciabilità del perimetro dei soggetti abilitati.

 

6) Periodicità, tempi procedimentali e modelli di verbale.

Ciascun ETS è sottoposto a controllo ordinario almeno una volta ogni tre anni; il primo ciclo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione nel RUNTS, in un’ottica di programmazione progressiva che consente di distribuire il carico ispettivo. Il procedimento si conclude, di regola, entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio notificata via PEC, a tutela del principio di ragionevole durata e dell’affidamento dell’ente. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto sono, inoltre, approvati con separato atto i modelli di verbale per i controlli ordinari e straordinari, destinati a uniformare tracciati, contenuti minimi e metodologie di rilevazione, così da assicurare comparabilità delle risultanze e migliore qualità del monitoraggio.

 

7) Monitoraggio e relazioni annuali.

In coerenza con l’art. 95 CTS, gli Uffici regionali e provinciali del RUNTS sono tenuti a caricare entro il 15 marzo di ogni anno la relazione annuale sul sistema informativo del RUNTS; nel medesimo termine, i soggetti autorizzati depositano la relazione sull’attività complessivamente svolta nell’anno precedente. Il decreto prevede l’adozione di modelli standard di relazione — approvati con decreto ad hoc — per garantire omogeneità descrittiva, coerenza degli indicatori e tracciabilità dei dati a fini statistici e di policy.

 

8) Profili fiscali e impatti operativi.

La nuova architettura di vigilanza incide direttamente sulla tenuta dei regimi fiscali agevolati connessi alla qualifica di ETS: eventuali rilievi in ordine alla regolarità statutaria, alla tenuta dei libri e dei registri, alla trasparenza informativa o alla correttezza della rendicontazione possono riflettersi sulla qualificazione delle attività ai sensi dell’art. 79 CTS (distinguendo fra ente non commerciale ed ente commerciale), con effetti sul trattamento delle entrate e sulla fruizione di agevolazioni (incluse le misure indirette quali erogazioni liberali e 5 per mille) nonché sull’accesso a contributi e fondi dedicati. In un’ottica di compliance, risultano dunque imprescindibili: (i) la mappatura puntuale degli adempimenti RUNTS e dei correlati obblighi informativi; (ii) l’allineamento statutario e regolamentare, con adeguate delibere degli organi sociali; (iii) la tracciabilità delle attività e dei costi con sistemi di contabilità analitica coerenti con la relazione di missione; (iv) l’adozione di protocolli interni per audit e conservazione documentale (verbali, bilanci, rendiconti, contratti e convenzioni), anche in vista dei controlli straordinari. Per i RAN/CSV che aspirano all’autorizzazione, diventa centrale la predisposizione di programmi di audit allineati ai modelli ministeriali, comprensivi di checklist operative e di piani di formazione periodica per gli incaricati, così da presidiare qualità, indipendenza e replicabilità delle verifiche.

 

9) Conclusioni.

Il quadro che emerge dal D.M. 7 agosto 2025 segna il passaggio da una pluralità di prassi a un vero e proprio standard ispettivo nazionale, nel quale la rotazione degli incarichi e la pubblicità degli elenchi fungono da garanzie sistemiche di imparzialità; per gli ETS — e per i professionisti che li assistono — ciò implica la necessità di un rafforzamento della governance e della rendicontazione di impatto, giacché l’integrazione tra controllo amministrativo e presidio fiscale diviene il banco di prova della maturità del Terzo Settore e della sua credibilità nei confronti di finanziatori, amministrazioni e comunità di riferimento.

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Note e riferimenti

(1) D.M. 7 agosto 2025, «Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli ETS», G.U. n. 214 del 15.9.2025 (in vigore dal 16.9.2025).
(2) D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in particolare artt. 51 e 95.
(3) D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (Regolamento RUNTS), art. 21.
(4) D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Impresa sociale), art. 15.
(5) D.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, come novellato e confluito nel d.lgs. 220/2002 (società di mutuo soccorso).
(6) D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

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