Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha pubblicato le linee guida definitive per la gestione del rischio di credito di controparte (CCR).
Le linee guida sostituiranno le “Sound practices for banks’ interactions with highly leveraged institutions” pubblicate dal Comitato nel gennaio 1999.
Le linee guida includono pratiche fondamentali per risolvere le debolezze risalenti del settore nella gestione del rischio di controparte, tra cui la necessità di:
✅ condurre una due diligence completa delle controparti sia al momento dell’ingresso iniziale che su base continuativa al fine di garantire che le banche abbiano una piena comprensione dei rischi che stanno assumendo prima di prendere le principali decisioni in materia di rischio di credito, e che siano anche in grado di agire rapidamente e con informazioni sufficienti sull’evoluzione dei profili di rischio delle controparti nei periodi di stress;
✅ sviluppare una strategia completa di attenuazione del rischio di credito per gestire efficacemente le esposizioni delle controparti, utilizzando solide condizioni contrattuali e strumenti come il risk-sensitive margining ;
✅ misurare, controllare e limitare il rischio di controparte utilizzando un’ampia gamma di parametri complementari assicurando al contempo che i parametri del rischio di controparte coprano in modo esaustivo la gamma di
rischi, portafogli e controparti rilevanti della banca; e
✅ creare un solido quadro di governance del rischio di controparte che si avvalga di persone competenti provenienti da tutta l’organizzazione e che abbiano una chiara percezione della cultura del rischio della banca; che sia guidata da chiari processi di gestione del rischio, compresi i limiti e le escalation; che sia supportata da una reportistica informativa e affidabile, integrata nei processi decisionali.
Le linee guida forniscono una risposta di vigilanza alle significative carenze individuate nella gestione del rischio di controparte da parte delle banche, compresi gli insegnamenti tratti dai recenti episodi di sofferenza di intermediari finanziari non bancari (NBFI).