Non vi è dubbio che il debitore, a seguito della presentazione del ricorso di cui all’art. 161 l. fall., possa chiedere lo scioglimento o la sospensione dei contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti; la norma, tuttavia, prevede espressamente che a una simile manifestazione di volontà faccia seguito un decreto (motivato) che accolga l’istanza, una volta sentito l’altro contraente, e autorizzi lo scioglimento o la sospensione richiesti.