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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 1 luglio 2024, n. 17997.

di Monica Mandico

Mandico & Partners

Non vi è dubbio che il debitore, a seguito della presentazione del ricorso di cui all’art. 161 l. fall., possa chiedere lo scioglimento o la sospensione dei contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti; la norma, tuttavia, prevede espressamente che a una simile manifestazione di volontà faccia seguito un decreto (motivato) che accolga l’istanza, una volta sentito l’altro contraente, e autorizzi lo scioglimento o la sospensione richiesti.

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