1 min read

Nota a ACF, 23 maggio 2024, n. 7375.

Contatti: 800057750

Un’investitrice toscana, pensionata e diplomata in ragioneria, ha investito in obbligazioni Portugal Telecom nel luglio del 2015. Il crollo del prezzo dei titoli ha generato una perdita di 51.290,52 euro.

Martingale Risk ha contestato all’Intermediario la mancata informativa, al momento dell’investimento, in merito alla natura, alle caratteristiche ed al rischio insito nelle Obbligazioni, il che ha negato all’investitrice il diritto di poter effettuare una scelta consapevole e informata. In particolare, non veniva consegnato alcun documento informativo specifico relativo alle obbligazioni e alla cliente era stata fornita una generica informativa sui rischi all’interno del contratto quadro.

E’ stata, altresì, contestata l’assenza di una valutazione di adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo della cliente, che non aveva titoli di studio economico-finanziari, né aveva svolto professioni attinenti al settore degli investimenti.

L’Arbitro ha riconosciuto che nell’ordine relativo è contenuta meramente una generica dichiarazione di consapevolezza resa dalla cliente che non è di certo sufficiente a soddisfare gli obblighi d’informazione preventiva in capo all’Intermediario. Quest’ultimo non ha dato idonea prova di aver assolto i suoi doveri informativi in concreto, come previsto dalla normativa di settore, di modo da fornire alla cliente la giusta consapevolezza riguardo l’investimento. Non sono state ritenute sufficienti le informative generali messe a disposizione del cliente all’atto di apertura del rapporto, sulle caratteristiche, la natura e i rischi insiti nelle varie tipologie di strumenti finanziari.

E’ stata confermata infine l’assenza di documenti attestanti corrette verifiche di adeguatezza/appropriatezza.

In virtù di tutto ciò, il ricorso è stato accolto e il cliente ha ricevuto un risarcimento di 26.643,15 euro.

Seguici sui social: