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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 21 maggio 2024, n. 6070.

Massima redazionale

Con la decisione in oggetto, pubblicata in data odierna, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha statuito il seguente principio di diritto:

«Integra una “controversia con la clientela” ai sensi dell’art. 128-bis t.u.b. – e, quindi, rientra nella competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario – l’ipotesi nella quale la parte ricorrente chieda il risarcimento dei danni subiti per effetto di una truffa che abbia comportato l’apertura a suo nome di un conto corrente fittizio mediante furto di identità».

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