Con la decisione in oggetto, pubblicata in data odierna, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha statuito il seguente principio di diritto:
«Integra una “controversia con la clientela” ai sensi dell’art. 128-bis t.u.b. – e, quindi, rientra nella competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario – l’ipotesi nella quale la parte ricorrente chieda il risarcimento dei danni subiti per effetto di una truffa che abbia comportato l’apertura a suo nome di un conto corrente fittizio mediante furto di identità».