Sia le Disposizioni ABF – Sez. I, par. 4, vietano di sottoporre alla cognizione dell’Arbitro le controversie già sottoposte all’Autorità giudiziaria che l’art. 13 l. n. 3/2012 demanda all’Organismo di Composizione della Crisi (c.d. OCC) di risolvere le difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo. Nel caso di specie, infatti, appare indubbio che l’adempimento del debito nei confronti dell’intermediario resistente risulta essere stato oggetto dell’accordo omologato dal Giudice. Ne deriva che l’esattezza dell’adempimento e le relative contestazioni andrebbero sottoposte, sotto la vigilanza dell’OCC, al Giudice investito della procedura, esulando dall’ambito di cognizione dell’Arbitro. Ciò pare confermato anche dall’art. 71 CCII, che ha sostituito la l. n. 3/2012, in ogni caso applicabile ratione temporis al caso di specie, alla luce delle relative disposizioni transitorie. La domanda formulata nel ricorso, infatti, implica la revisione o, quanto meno, è destinata ad incidere sul provvedimento del 12/01/2023 con cui il Giudice, come richiesto dal debitore/ricorrente tramite istanza del 16/12/2022, autorizzava la soddisfazione anticipata dei creditori, essendo disponibili le somme per soddisfare i debiti residui. Piuttosto significativa sotto tale profilo appare la circostanza che il ricorrente ha avuto necessità di chiedere la previa autorizzazione del Giudice per poter procedere all’estinzione anticipata del finanziamento, trattandosi di una materia sottratta alla libera disponibilità dell’istante.