Nota a ABF, Collegio di Torino, 26 aprile 2024, n. 5033.
«Quando è moda, è moda.»
(Giorgio Gaber)
Il Vocabolario Treccani della lingua italiana definisce la moda quale «fenomeno sociale che consiste nell’affermarsi, in un determinato momento storico e in una data area geografica e culturale, di modelli estetici e comportamentali (nel gusto, nello stile, nelle forme espressive), e nel loro diffondersi via via che ad essi si conformano gruppi, più o meno vasti, per i quali tali modelli costituiscono, al tempo stesso, elemento di coesione interna e di riconoscibilità rispetto ad altri gruppi; in epoca moderna, e in particolare nella società occidentale contemporanea, tale fenomeno assume caratteristiche peculiari in relazione con l’elevata mobilità sociale, la rapida e vasta diffusione delle immagini tramite i mezzi di comunicazione di massa, la creazione o appropriazione dei modelli da parte dell’industria, che dà loro forma di merci adeguata al mercato internazionale. Come espressione del gusto predominante (tipico di una determinata società) la moda interessa ambiti intellettuali, ideologici, movimenti artistici e letterari o, più genericamente, abitudini, comportamenti, preferenze»[1].
Possiamo, pertanto e sorretti da cotanta autorità, ipotizzare che anche il diritto (in dottrina e in giurisprudenza) viva le sue mode. Nulla, beninteso, di aprioristicamente deleterio (o, peius, condannabile). Ma semplice e piana constatazione che, in taluni momenti, tutti i contratti bancari (perché di essi si sta qui discorrendo) paiono essere afflitti dai medesimi vizi. Tutti vestiti dei medesimi panni demodés, restando in metafora, e bisognosi pertanto di urgenti rivisitazioni stilistiche. Qui l’anatocismo o addirittura l’usurarietà, lì l’indeterminatezza e/o indeterminabilità del piano di ammortamento alla francese da cui, peraltro, discenderebbe intrinsecamente (coessenzialmente, diremmo con linguaggio quasi teologico) un fenomeno anatocistico (fatto salvo il caso di finanziamento a tasso fisso nella versione “standardizzata”, Ermellini dixerunt [2] [3]). Al netto delle ironie, non abbiamo pregiudizio alcuno verso le mode se conducono ad accorte considerazioni su argomenti di indubbio valore[4].
Tali riflessioni ci hanno attraversato la mente nel compulsare la Decisione n. 5033 del 26 aprile 2024 del Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario ove tutte le anzidette questioni risultano esposte e portate all’attenzione del Collegio arbitrate. Nel rinviare il lettore all’integrale lettura della pronuncia, proviamo qui a sintetizzarne i tratti essenziali.
«Parte ricorrente – rileva l’ABF – contesta la presunta usurarietà di un prestito finalizzato stipulato con l’intermediario resistente, assumendo il superamento del tasso soglia per effetto della mancata inclusione dei costi delle polizze assicurative associate. Contesta inoltre l’errata indicazione del TAEG contrattuale (12,880%) rispetto a quello effettivo (27,009%) per mancata inclusione dei premi assicurativi, l’indeterminatezza nel piano di ammortamento degli interessi dovuti, l’applicazione del regime composto di interessi dovuto all’ammortamento alla francese, la violazione dei principi di correttezza e buona fede per sproporzione tra importo totale dovuto alla banca rispetto al valore del bene finanziato e, infine, l’errata predisposizione del conteggio di estinzione anticipata».
Il Collegio sofferma, innanzitutto, la propria attenzione sul TEG (tasso effettivo globale), richiamando le attuali Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura (aggiornamento luglio 2016)[5] le quali al punto 5 della lettera C4 stabiliscono che tra le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente[6] debbano, altresì, essere considerate e conteggiate «… le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI – Cost Protection Insurance o PPI – Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l’ente creditore».
La nota n. 30 al testo delle medesime Istruzioni dispone, inoltre che «I contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del TEG, le coperture assicurative obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento. Solo in caso di obiettive difficoltà di stima degli oneri assicurativi per furto ed incendio relativi all’intera durata del contratto, è possibile includere nel calcolo del TEG unicamente il premio assicurativo noto relativo al primo anno (cfr. Nota Metodologica allegata al DM del 24/12/2009)» E, alla nota n. 33, è stabilito inter alia: «Nel caso di “pacchetti assicurativi complessi” sarà necessario distinguere – eventualmente facendo ricorso a stime – la parte di polizza connessa con il finanziamento, da quella accessoria (ad es. kasko) includendo nel TEG solo la prima parte (…)».
Ciò premesso, nel caso di specie, il Collegio rileva che le due polizze assicurative associate al contratto di finanziamento (entrambe comprese nell’importo dei servizi finanziati):
- sono indicate come facoltative e non connesse al credito;
- sono state stipulate contestualmente al finanziamento;
- la durata delle polizze stesse non coincide con quella del finanziamento.
Ulteriormente evidenzia l’ABF che le coperture assicurative previste parrebbero parzialmente sovrapporsi rispetto all’ipotesi di “Furto & Incendio” contemplata dalla prima polizza e le garanzie offerte dalla seconda polizza rispetto ai rischi di “Furto totale dell’autoveicolo” e “Danno irreparabile dell’Autoveicolo”. L’intermediario ha affermato espressamente di aver inserito nel calcolo del TEG soltanto il costo della copertura assicurativa della prima polizza, escludendone la seconda di natura complessa e non contraddistinta da un vincolo di natura funzionale con il finanziamento stesso.
Il Collegio non condivide tale prospettazione così argomentando: «Tenuto conto di quanto previsto dalle Istruzioni di Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM del luglio 2016, anche il premio relativo [alla seconda polizza] avrebbe dovuto essere inserito nel calcolo del TEG (così, in termini, anche Coll. Napoli, decisione n. 9985/2023)[7]. Il Collegio rileva infatti che non vi è alcuna indicazione circa la parte della polizza relativa alla copertura del rischio “Danno irreparabile dell’Autoveicolo”, che sarebbe possibile in astratto escludere dal conteggio del TEG in assenza di un collegamento funzionale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione, laddove fossero soddisfatti i criteri definiti dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4655/2022[8]. Ciò posto, includendo nel calcolo del TEG del finanziamento anche il costo del premio [relativo alla seconda polizza] risulta il superamento della soglia ex L. 108/1996 all’epoca vigente. La domanda del ricorrente circa la presunta usurarietà del prestito finalizzato per cui è controversia deve quindi essere accolta, con la conseguenza che il ricorrente è tenuto unicamente alla restituzione del capitale oggetto del finanziamento, nei limiti di cui alla domanda, al netto di quanto eventualmente già riconosciuto e/o corrisposto».
In altri termini, l’intermediario non è stato in grado di declinare le ragioni per cui analoghe coperture assicurative (o quantomeno parzialmente sovrapponibili) fossero state in un caso incluse nel calcolo del TEG e, nell’altro, escluse; non evidenziando, nella fattispecie, per quale e quanta parte della garanzia della polizza assicurativa, esclusa dal calcolo del TEG, difettasse il collegamento funzionale tra garanzia della polizza stessa e contratto di finanziamento (cfr. supra: «Nel caso di “pacchetti assicurativi complessi” sarà necessario distinguere – eventualmente facendo ricorso a stime – la parte di polizza connessa con il finanziamento, da quella accessoria (ad es. kasko) includendo nel TEG solo la prima parte»).
L’accoglimento di tale domanda assorbe le ulteriori questioni, pur poste da parte ricorrente, circa l’asserita indeterminatezza nel piano di ammortamento degli interessi dovuti, l’applicazione del regime composto di interessi discendente dall’ammortamento alla francese e l’errata predisposizione del conteggio di estinzione anticipata. E solleva – verrebbe da sottolineare ironicamente – il Collegio arbitrale dall’«imbarazzo» di pronunciarsi su altra e delicata questione, a quella data, ancora oggetto di rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e in attesa di una pronuncia delle stesse[9]. Pronuncia, medio tempore, intervenuta con Sentenza 15130/2024 la quale afferma il seguente principio di diritto: «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».
Un ulteriore e ultimo aspetto che lasciamo all’attenzione e alla considerazione del lettore riguarda la qualificazione che – infine (e per decidere dell’ultimo punto posto alla sua attenzione) – il Collegio sabaudo opera di entrambe le suddette polizze in termini di obbligatorietà ovvero facoltatività della sottoscrizione. Esse sono da considerarsi facoltative ed è, pertanto, corretto non averle conteggiate ai fini del TAEG. Valutazione, questa, dell’ABF che conferma la differenza esistente tra i concetti di TAEG e TEG. Differenza di concetto, certo. Ma che, indubitabilmente, riverbera sui criteri di calcolo dei due tassi[10]. Le Diposizioni dettate da Banca d’Italia in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” prevedono che: «Il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore; […] Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte» [11] [12].
Conclude sul punto, l’ABF che «Per quel che concerne le caratteristiche delle polizze in questione il Collegio rileva che, con riferimento a entrambe le polizze, la durata è diversa rispetto a quella del finanziamento, l’indennizzo non è parametrato al debito residuo, il beneficiario dell’indennizzo è il proprietario dell’autoveicolo, è prevista la possibilità per il cliente di recedere in caso di estinzione anticipata del finanziamento ma anche di mantenere l’operatività della polizza. In considerazione degli orientamenti del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4655/2022), il Collegio ritiene che le polizze in questione possano essere qualificate come facoltative e, per tale ragione, i relativi costi non debbano essere conteggiati nel calcolo del TAEG del finanziamento ai sensi dell’art. 121, comma 2, TUB».
Concludendo, è vero: “quando è moda, è moda”. Ma non è da escludere – e questo è uno di quei casi – che si possa tagliare un buon abito sartoriale in ossequio allo stile dettato dalla moda stessa[13]
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[1] https://www.treccani.it/vocabolario/moda/
[2] Antonio Zurlo, Rivista di Diritto del Risparmio (giugno – fascicolo 2/2024), L’altra faccia della luna: una narrazione della sentenza delle Sezioni Unite sull’ammortamento c.d. alla francese (nota a Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 15130/2024) https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2024/06/A.-Zurlo_Laltra-faccia-della-Luna_Rivista-DR_fasc.-n.-2_2024.pdf
[3] Gloria Naticchioni, Diritto del Risparmio, Sezioni Unite n. 15130/2024: una pronuncia nella quale opportunamente la Suprema Corte ha posto alcuni “caveat” che emergono dalla motivazione e sono rilevantissimi”. https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/06/02/g-naticchioni-sezioni-unite-n-15130-2024-una-pronuncia-nella-quale-opportunamente-la-suprema-corte-ha-posto-alcuni-caveat-che-emergono-dalla-motivazione-e-sono-rilevantissimi/
[4] Le opinioni e i pareri contenuti nel presente scritto sono da attribuirsi esclusivamente all’autore e non rappresentano, in alcun modo, posizione e convincimenti dell’Istituto di appartenenza.
[5] Cfr. Banca d’Italia, Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura. Documento, aggiornato nel luglio 2016, consultabile al link Istruzioni_rilevazione_TEGM_luglio_2016.pdf (bancaditalia.it).
[6] Cfr. Fabio Fiorucci, Controversie Bancarie – Casi e Soluzioni giurisprudenziali, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, Modalità di determinazione del tasso usurario (TEG), pag. 203: «Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, nella determinazione del tasso d’interesse, al fine di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all’utente in connessione con l’utilizzazione del credito, Nell’espressione “comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese” vanno ricompresi (e perciò valutati ai fini del giudizio di usurarietà del rapporto) tutti i costi del finanziamento applicati dall’istituto di credito, a prescindere dalla denominazione conferita dal creditore. In definitiva, l’orizzonte della disciplina della L. n. 108/1996 accoglie tutte le varie (e tante) voci economiche che vengono fatte gravare sul debitore: a contare, cioè, è l’onere economico complessivo dell’operazione».
[7] Cfr. ABF, Collegio di Napoli, Decisione n. 9985 del 16 ottobre 2023: “…è peraltro riconosciuta all’intermediario la possibilità di vincere la presunzione di obbligatorietà delle polizze assicurative, così dimostrandone la natura meramente facoltativa, documentando una delle seguenti circostanze alternative: 1. di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; 2. avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; 3. essere stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento…”.
[8] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, Decisione n. 4655 del 21 marzo 2022: Le decisioni di diversi Collegi “hanno individuato un criterio presuntivo (in termini di connessione/collegamento tra la polizza assicurativa e il contratto di finanziamento, nda) che è desumibile dal concorso delle seguenti circostanze: 1. la polizza ha funzione di copertura del credito; 2. sussiste una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata; 3. l’indennizzo è stato parametrato al debito residuo. Non ignora invero questo Collegio le differenze del dato normativo e delle relative istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia del caso in questione rispetto a quelli decisi dal Collegio di coordinamento nelle pronunce appena citate. Purtuttavia i criteri allora individuati dal Collegio di coordinamento ben si attagliano anche per verificare, sotto il vigore della più recente normativa, la sussistenza o meno di un collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e i contratti assicurativi che siano stati contestualmente stipulati. All’opposto, depongono nel senso dell’assenza di collegamento funzionale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione contestualmente stipulati la ricorrenza (non necessariamente cumulativa) delle le seguenti esemplificative circostanze: 1. la polizza non ha funzione di copertura del credito, ma ha per oggetto la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possono risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo; 2. i due contratti, pur se stipulati contestualmente, non hanno pari durata; 3. l’indennizzo non è parametrato al debito residuo; 4. il beneficiario non è l’intermediario finanziatore, ma il ricorrente, che rimane libero di allocare liberamente l’indennizzo eventualmente ricevuto. Per contro, non ritiene invero questo Collegio che la presenza di un indennizzo in misura fissa o variabile possa costituire un indice rilevante in un senso o nell’altro, ben potendo aversi un contratto di assicurazione con oggetto del tutto estraneo rispetto al finanziamento erogato che preveda un indennizzo (non fisso, ma) variabile, vuoi in percentuale vuoi in relazione al sinistro occorso…”
[9] Luca Cardi, Rivista di Diritto del Risparmio, Piano di ammortamento alla francese: la questione approda alle Sezioni Unite. Determinatezza o indeterminatezza, è questo il dilemma (approfondimento pubblicato sul Portale della Rivista in data 21 settembre 2023).
[10] Eleonora Pirri, Iusletter, Confondere il Teg e il Taeg porta all’usura (articolo pubblicato in data 14 novembre 2022 e consultabile al link https://iusletter.com/dalla-redazione/diritto-della-banca-e-dei-mercati-finanziari/credito-al-consumo/confondere-il-teg-e-il-taeg-porta-allusura/): “Il Tribunale di Milano in funzione di giudice di appello si è di recente espresso in merito alla corretta metodologia di verifica dell’usurarietà dei tassi di interesse, precisando che è il TEG e non il TAEG a dover essere raffrontato al tasso soglia”. Cfr. Tribunale di Milano, Sentenza n. 7945/2022 del 13-10-2022.
[11] Cfr. https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/testo-disposizione-2019/Disposizioni_Testo_integrale.pdf (Sez. VI bis “Credito immobiliare ai consumatori”, par. 5.2.4.).
[12] Fabio Fiorucci, Controversie bancarie – Casi e soluzioni Giurisprudenziali, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, Il Tasso Annuo Effettivo Globale, pag. 34: «Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. È un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. […] Il Tasso annuo nominale (TAN) indica, invece, il tasso d’interesse (ossia il prezzo) in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull’erogazione di un finanziamento. A differenza del TAEG non esprime il “costo complessivo del finanziamento che può essere anche molto più alto».
[13] Preciso, per mero tuziorismo, che il termine moda è qui utilizzato senza attribuire allo stesso alcuna accezione riduttiva ovvero, e addirittura, spregiativa; ma al solo fine di indicare argomenti che – in determinati momenti storici – con più frequenza sono portati all’attenzione dei giudici, arbitrali o di legittimità che siano. Mi si perdoni, dunque, la celia di matrice cantautorale, che voleva essere – ed è – anche un omaggio al grande GG.
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