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Nota a Trib. Ancona, Sez. II, 15 maggio 2024.

di Monica Mandico

Mandico & Partners

Il Tribunale di Ancona, con la recente sentenza in oggetto, ha omologato forzosamente l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR) presentato da una società in crisi, nonostante l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. La decisione ha valorizzato la continuità aziendale e l’interesse concorsuale, applicando il cram down fiscale e previdenziale ai sensi dell’art. 63 CCII. Il tribunale ha ritenuto che la proposta di soddisfazione offerta dalla società fosse più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, confermando così la prevalenza dell’interesse alla conservazione dei valori aziendali.

Fatti.

La società ricorrente, in difficoltà economica, ha presentato una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti che prevede specifiche percentuali di soddisfazione per i creditori fiscali (Agenzia delle Entrate) e contributivi (INPS). Dopo una prima valutazione, la proposta è stata integrata per meglio soddisfare le richieste dei creditori pubblici, con una percentuale di soddisfazione del 40% per l’Erario e del 53,87% per l’INPS.

Diritto.

La normativa di riferimento è costituita dagli articoli 57 e 63 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). L’art. 63, in particolare, disciplina il cram down fiscale e previdenziale, consentendo al tribunale di omologare forzosamente un accordo di ristrutturazione dei debiti in assenza di adesione dei creditori pubblici, purché la proposta di soddisfazione sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Massima.

“Il tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione dei debiti in mancanza di adesione dei creditori pubblici se la proposta di soddisfazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, valorizzando la continuità aziendale e l’interesse alla conservazione dei valori aziendali.”

Implicazioni normative e processuali.

Il Tribunale di Ancona ha applicato le disposizioni dell’art. 63 CCII, accertando la convenienza della proposta di ristrutturazione rispetto alla liquidazione. La sentenza ha sottolineato l’importanza della continuità aziendale e del mantenimento dell’occupazione come elementi determinanti per la prevalenza dell’interesse concorsuale su quello fiscale e previdenziale.

Osservazioni.

La sentenza rappresenta un’applicazione pragmatica del principio del cram down fiscale e previdenziale, previsto per superare le resistenze ingiustificate dei creditori pubblici. La decisione sottolinea l’importanza di un approccio equilibrato che valorizzi sia la stabilità economica e sociale dell’impresa in crisi, sia la tutela degli interessi dei creditori pubblici.

Conclusione.

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza del 28 maggio 2024, ha ribadito l’importanza di bilanciare gli interessi pubblici e privati nelle procedure di crisi d’impresa. La continuità aziendale è stata riconosciuta come la via migliore per massimizzare la soddisfazione dei creditori e preservare l’occupazione. L’applicazione del cram down ha permesso di omologare l’accordo di ristrutturazione nonostante l’opposizione dei creditori pubblici, dimostrando che la protezione dei valori aziendali può prevalere su una rigida applicazione degli interessi fiscali e contributivi.

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