Nota a ACF, 10 maggio 2024, n. 7347.
La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro delle Controversie Finanziarie prende spunto da degli acquisti di Azioni MPS e connessi diritti di opzione effettuati dal ricorrente tra il 2014 e il 2016. In particolare, egli contesta la carenza informativa dell’intermediario circa le caratteristiche e la rischiosità dei titoli, nonché la violazione della disciplina in materia di valutazione di adeguatezza/appropriatezza.
D’altro lato, l’intermediario resistente sostiene che le operazioni in esame siano state eseguite al di fuori del servizio di consulenza, disposte autonomamente dal cliente in regime di ricezione e trasmissione ordini (alcune delle quali per il tramite del servizio di Banca Multicanale).
Nel dirimere la questione, l’ACF preliminarmente ha evidenziato che il contratto quadro prevedeva una consulenza gratuita per ogni ordine impartito dal cliente, ad eccezione di quelli impartiti nell’ambito del servizio di Banca Multicanale, e che quando le operazioni di investimento su strumenti/prodotti venivano impartite in assenza di consulenza, l’Intermediario doveva offrire una valutazione di adeguatezza, su base di portafoglio. Nonostante ciò, dai documenti in atti non emergono nel caso di specie elementi a sostegno della presenza di raccomandazioni personalizzate di investimento effettuate dal resistente a favore dell’investitore.
Al riguardo, l’Arbitro richiama il proprio orientamento secondo cui in caso di doglianze attinenti alla dinamica dei rapporti tra il cliente e il personale dell’intermediario, la relativa prova verte su circostanze che si collocano al di fuori della regola dell’art. 23, comma 6, del TUF. Pertanto, il relativo onere incombe sul ricorrente di volta in volta interessato, trovandosi in caso contrario l’intermediario nella posizione di dover fornire dimostrazione di un fatto negativo.
Ciò posto, si ricorda però che “l’intermediario prestatore dei servizi d’investimento è in ogni caso tenuto a dimostrare “in concreto” di aver fornito al cliente tutte le informazioni dovute in base alla normativa di settore, provando di aver assolto agli obblighi d’informazione preventiva in modo non meramente formalistico”. Difatti “non è sufficiente la dichiarazione del cliente di “aver preso visione” della documentazione informativa e di “aver ricevuto l’informativa sui rischi dell’investimento”, ma è necessario che l’intermediario provi di aver adempiuto nella loro effettività a tali obblighi, essendo tenuto a fornire al cliente tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle caratteristiche dell’operazione per poter compiere consapevoli scelte d’investimento” (ex multis dec. ACF n.3128 del 18.11.2020).
Nel caso in esame, il Collegio non ha rinvenuto documentazione atta a dimostrare le informazioni concretamente messe a disposizione del cliente.
Parallelamente ha ritenuto criticabili anche le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza condotte dall’intermediario in relazione all’operatività controversa, essendo esse generiche.
Alla luce, quindi, della mancanza di una prova sul fatto che il ricorrente sia stato messo in condizione di effettuare scelte d’investimento effettivamente informate, né che fosse del tutto consapevole dei rischi insiti negli investimenti che stava effettuando, l’ACF ha accolto la domanda risarcitoria del cliente.
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