Il creditore procedente va onerato alla produzione della documentazione [atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 474 c.p.c., ndr] comprovante l’erogazione della somma successivamente alla costituzione del deposito cauzionale, il quale, ex Cass. 12007/2024, va sussunto nella fattispecie legale del deposito irregolare (art. 1834 c.c.).