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Nota a ABF, Collegio di Roma, 26 aprile 2024.

Massima redazionale

Secondo l’art. 120novies TUB, l’intermediario è obbligato a trasmettere tempestivamente il PIES «in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta» e «prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata».

In mancanza di prova in ordine al rilascio tempestivo del foglio informativo, contenente le mutate condizioni economiche praticate dall’intermediario, in senso sfavorevole per il cliente, deve ritenersi che il mutuatario ne sia venuto a conoscenza solo contestualmente alla conclusione del contratto di mutuo[1]. È a fortiori evidente la violazione dell’obbligo di trasmissione del PIES in tempo utile al ricorrente per riconsiderare l’offerta e rivolgersi al mercato per valutare offerte alternative. In altri termini, l’intermediario ha privato il ricorrente della possibilità di valutare, con adeguata cognizione, le offerte disponibili a valle del mutamento delle condizioni proposte, di talché il Collegio non può che accertare la violazione da parte della Banca dell’obbligo di buona fede e correttezza nei rapporti con la clientela, dovendo accogliere, consequenzialmente, la domanda risarcitoria proposta.

 

 

 

 

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[1] Cfr. ABF n. 14552/2022.

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