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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 4 aprile 2024, n. 4137.

Massima redazionale

Con la decisione pubblicata in data odierna, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha statuito il seguente principio di diritto: 

«La clausola floor attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e/o all’adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell’art 34, comma 2°, del codice del consumo, se formulata in maniera chiara e comprensibile»

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