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di Elisabetta Tarantino

Consulente legale d'impresa

In data 8 maggio 2024 la Banca d’Italia ha pubblicato le proprie Disposizioni di attuazione dell’articolo 4-sexies.1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese (di seguito, le “Disposizioni”).

In particolare, la prestazione di servizi di crowdfunding per le imprese è disciplinata dal Regolamento (UE) 2020/1503 e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea.

A livello nazionale, l’articolo 4-sexies.1 del TUF, in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503, individua la Banca d’Italia e la Consob quali autorità competenti per l’esercizio dei poteri autorizzativi, nonché – secondo il riparto di competenze previsto dal TUF – regolamentari, di supervisione e sanzionatori sui fornitori di servizi di crowdfunding.

In attuazione di tale norma, pertanto, le Disposizioni in oggetto dettano regole in tema di obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding verso le Autorità competenti.

Le Disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

A partire dall’entrata in vigore delle Disposizioni non si applicherà più il paragrafo 2.2 degli “Orientamenti di vigilanza dalla Banca d’Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti, relativo alla “Valutazione dell’idoneità degli esponenti” in quanto sostituito dal Capo II, paragrafo 3, delle Disposizioni.

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