Nota a ABF, Collegio di Palermo, 19 marzo 2024, n. 3427.
«Un contenuto senza metodo porta al fanatismo; un metodo senza contenuto fa disquisire a vuoto; una materia senza forma porta a un sapere ponderoso; una forma senza materia a un vuoto vaneggiare»
(Johann Wolfgang von Goethe)
Ci pare che questa citazione, attribuita al celebre scrittore e poeta tedesco, rappresenti una giusta chiosa della Decisione n. 3427 del 19 marzo 2024 del Collegio di Palermo dell’Arbitro Bancario Finanziario. Tale decisione coniuga, di fatto, metodo e contenuto attraverso un’accurata analisi che riesce a dare rigorosa forma a un’articolata materia[1].
Ma affinché non suonino le nostre parole come un “vuoto vaneggiare”, vediamo di dare ad esse un adeguato contenuto.
La vicenda, da cui origina la cennata pronuncia, trae le mosse dalla segnalazione di clientela al segmento CARTER della Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI). La clientela, sul presupposto di non aver ricevuto il prescritto preavviso di revoca, e dopo aver esperito un infruttuoso reclamo presso la banca segnalante, adiva l’ABF chiedendo la cancellazione dell’anzidetta segnalazione e il rimborso delle spese sostenute per il ricorso. L’intermediario resisteva, preliminarmente eccependo che il ricorrente non avesse presentato reclamo (ma si fosse limitato a richiedere documentazione afferente al rapporto) e, contestualmente, assumendo che la domanda non potesse essere portata all’attenzione del Collegio arbitrale in quanto avente ad oggetto un facere infungibile (ossia, la cancellazione della segnalazione di cui, ad ogni buon conto, si ribadiva la legittimità).
Ebbene, nel dirimere la controversia, il Collegio arbitrale affronta – con ordine sistematico e attraverso un puntuale excursus interpretativo – tre distinte questioni che, a prescindere dal caso di specie, assumono rilievo generale.
- In qual modo debba configurarsi la comunicazione/richiesta rivolta dalla clientela alla banca affinché essa integri gli estremi di un reclamo.
- Quale sia il perimetro oggettivo delle controversie sottoponibili al sindacato dell’Arbitro Bancario Finanziario;
- Quali i profili contenutistici del preavviso di revoca da inviarsi alla clientela preliminarmente alla segnalazione della stessa al segmento CARTER della CAI.
Quanto al primo punto, infatti, la banca eccepisce che l’ABF non potesse essere adito dalla clientela in mancanza di un formale reclamo dalla stessa preliminarmente sporto. L’intermediario, difatti, “etichetta” la comunicazione del ricorrente quale mera richiesta di documentazione. Rammenta l’ABF che, a mente del disposto normativo del par. 1, sezione VI, delle “Disposizioni sui Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie in Materia di Operazioni e Servizi Bancari e Finanziari” [2], “Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo”. Dall’esame testuale della richiesta inoltrata dal cliente, il Collegio ritiene di poter concludere che essa già conteneva una contestazione dell’avvenuta segnalazione in quanto il ricorrente, richiesta copia dei documenti che dimostrassero l’adempimento dell’obbligo relativo al preavviso, aveva altresì concluso specificando che in mancanza della richiesta documentazione la banca sarebbe stata obbligata ad operare l’immediata cancellazione dalla CAI. In conclusione – a giudizio del Collegio – la clientela “aveva sia contestato, in modo sufficientemente esplicito, l’inesistenza di taluni dei presupposti della segnalazione, che invocato la cancellazione dalla CAI. Vi è, dunque, continenza tra le questioni dedotte nel reclamo e quelle successivamente oggetto del ricorso”. Non vi è chi non veda come l’ABF si attenga a un’interpretazione “ampia” del concetto di reclamo tanto da ravvederne gli estremi (anche in termini di contenuto) in quella che, nei fatti, è la conclusione logico-giuridica della premessa della richiesta della clientela che potremmo così sintetizzare: contestazione del preavviso, richiesta di produzione documentale del preavviso medesimo, in assenza di siffatta produzione e, conseguentemente, cancellazione della segnalazione irritualmente effettuata. Il reclamo in quanto tale – verrebbe fatto di dire – non richiede timbri ed etichette, titoli o definizioni. Esso va valutato nel concreto contenuto e non rispetto a predeterminati formalismi. In linea, peraltro, con la definizione “volutamente generica” che ne è data dal par. 3 della Sezione I delle anzidette Disposizioni[3]. Ora, una tale interpretazione è rispondente alla ratio della norma. La si potrebbe definire, anzi, teleologica. Cionondimeno, da pratici, sentiamo di sottolineare che essa potrebbe prestarsi a più di qualche dubbio nella concreta applicazione della norma stessa. Tutto potrebbe astrattamente configurarsi come un reclamo. Con ciò che ne consegue in termini di difficoltà di valutazione e trattazione delle comunicazioni della clientela e sortendo, per una sorta di eterogenesi dei fini, un effetto contrario a quello desiderato. Per l’effetto, impedendo la tempestiva individuazione delle effettive criticità e la conseguente soluzione proattiva delle stesse. Torna alla mente – ci si passi la “celia” filosofico-letteraria – la notte oscura, di hegeliana memoria, ove tutte le vacche sono nere[4].
Il secondo punto affronta la questione del perimetro oggettivo delle controversie sottoponibili al sindacato dell’Arbitro Bancario Finanziario. Può il Collegio decidere sulla richiesta di cancellazione della segnalazione se illegittimamente disposta, atteso che la banca ne obietta l’incompetenza in materia? La banca eccepisce che “la domanda sarebbe preclusa alla cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario, avendo natura costitutiva o, comunque, avendo ad oggetto un facere infungibile”. Sulla questione, il Collegio rammenta che le anzidette “Disposizioni ABF”” al par. 4 “Ambito di applicazione oggettiva”, Sezione I “Disposizioni di carattere generale”, attribuiscono all’Arbitro Bancario Finanziario “tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono”, con ciò includendovi anche l’accertamento di “obblighi” dell’intermediario, ossia: di situazioni giuridiche passive in capo al convenuto. In più all’Arbitro Bancario Finanziario è attribuito il potere di verificare, in caso di accertamento favorevole al cliente, l’adempimento o l’inadempimento dell’Intermediario”[5]. […] “Le norme in parola, ovviamente, vanno interpretate in relazione alla peculiare natura delle pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario, le quali, non essendo direttamente vincolanti per le parti, non hanno natura esecutiva e non sono idonee al giudicato. Dunque, se appare incompatibile con il sistema delineato la possibilità per i Collegi di emettere una pronuncia costitutiva (ciò che presupporrebbe un’efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c. della pronuncia, laddove l’Arbitro Bancario Finanziario non può, ovviamente, “costituire” in senso proprio un diritto o uno status), deve sicuramente riconoscersi il potere di emettere pronunce di accertamento (sia pure non vincolanti e non idonee al giudicato) e anche di condanna (sia pure non vincolanti e non esecutive)”. Conclude, pertanto, il Collegio palermitano per la propria competenza a conoscere e giudicare della questione. “La ricostruzione di cui sopra risulta, peraltro, conforme all’unanime orientamento dei Collegi (ex plurimis, Collegio Coordinamento, n. 8089/2021; Collegio Roma, n. 722/2023), secondo cui l’accertamento della illegittimità della segnalazione e la conseguente richiesta di cancellazione rientrano nella cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario”.
Definite – nel modo detto – le questioni preliminari, l’ABF passa a considerare il merito della questione. Se la segnalazione al segmento CARTER[6] della Centrale d’Allarme Interbancaria sia stata legittimamente disposta nel rispetto delle norme vigenti in materia. Anche sotto tale profilo, il Collegio riconosce le ragioni di parte ricorrente in quanto, dall’esame della documentazione versata in atti, si rileva che il preavviso prodotto dall’intermediario (in disparte qualsivoglia valutazione in ordine alla sua effettiva ricezione da parte della clientela) è da considerarsi incompleto in quanto non contiene tutte le comunicazioni da rendersi alla clientela a norma dell’art. 10-ter della Legge 386/1990[7]. Nella specie e in particolare, esso difetta dell’avvertimento di cui alla lett. c) del richiamato articolo (“qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente venga effettuato successivamente all’iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sarà annotata dall’emittente nell’archivio stesso”). “Ne consegue che esso non soddisfa i requisiti previsti dalla legge, non consentendo appieno al cliente di valutare le conseguenze del proprio inadempimento, anche successive alla segnalazione (nello stesso senso, Collegio Palermo, 2348/2023). E secondo l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 8089/21[8]): «In difetto del preavviso della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in carenza del suo presupposto formale e, quindi, in violazione dell’art.10 ter della legge n. 386/1990; l’illegittimità della segnalazione comporta, di conseguenza, l’obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa, oltre che, eventualmente, del risarcimento del danno, ove ne sia fornita la prova»”. Ove resta da rilevarsi che, in linea con altra precedente pronuncia del medesimo Collegio palermitano (ma in composizione parzialmente diversa), si ritiene di applicare il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento nella Decisione n. 8089 del 24 marzo 2021. Se non vi è preavviso, difetta il presupposto stesso della segnalazione e, laddove essa sia stata effettuata, occorre disporne la cancellazione. E il preavviso si ritiene non effettuato ove esso non contenga tutti gli avvertimenti previsti dalla norma (cfr. nota 6). “Dura lex sed lex”, verrebbe da dire (e la severità, in questo caso, tocca in sorte agli intermediari). E con ciò non si vuol discutere l’interpretazione della norma, ma solo evidenziare l’eccessivo rigore della stessa ove pone sul medesimo piano, in termini di conseguenze ed effetti, le previsioni di cui alla lett. a. (“a partire dalla data indicata nella comunicazione sarà revocata l’autorizzazione all’utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell’archivio di cui al precedente art. 10-bis”) e alla lett. b. (“l’iscrizione di cui alla lettera a) può essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente”) con quanto stabilito dalla lett. c. (“qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente venga effettuato successivamente all’iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sarà annotata dall’emittente nell’archivio stesso”). In altri termini, operando un’equiparazione tra l’avviso al cliente che si provvederà alla revoca dell’autorizzazione all’utilizzo della carta e alla sua iscrizione in archivio ove non provveda al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente (presupposti, questi sì, della segnalazione al segmento CARTER) con una previsione che introduce la facoltà per il debitore di effettuare un pagamento tardivo e di vederlo annotato in archivio (una sorta di “sanatoria” tardiva e, comunque, parziale perché non determina cancellazione, ma “pura e semplice” annotazione a margine dell’iscrizione) Ma è dal “combinato disposto” delle prime due previsioni che discende l’iscrizione in archivio e non anche dal disposto della lett. c. Corretto equiparare, in termini di sanzione, statuizioni afferenti a fattispecie diverse per tempi, conseguenze e modalità? Un ulteriore raffronto – pur con tutti i dovuti distinguo tra la natura dell’uno e dell’altro mezzo/strumento di pagamento e la differente conseguente ratio della relativa normativa – potrebbe operarsi rispetto al pagamento tardivo degli assegni bancari emessi in difetto di provvista. Pagamento tardivo che la norma ammette solo preliminarmente all’iscrizione nel segmento CAPRI della CAI. E ciò al precipuo fine di evitare l’anzidetta iscrizione e non di “emendarla” ex post (ipotesi non contemplata per gli assegni). E considerando, inoltre, che se per gli assegni opera una revoca di sistema[9] coi i relativi rigori del caso, la revoca delle carte – per quanto rappresenti indubitabilmente un fattore negativo nell’esame del merito creditizio del cliente – non si traduce in una revoca di sistema. Osservazioni tutte queste che, però, andrebbero forse mosse al legislatore e non all’interprete di cui, anzi, si riconosce la pregevolezza delle argomentazioni e delle ricostruzioni ermeneutiche operate.
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[1] I contenuti e le opinioni contenute nella presente nota hanno natura squisitamente personale e sono riferibili al solo autore della stessa e non anche all’Istituto bancario di appartenenza.
[2] Par. 1 “Avvio del Procedimento”, Sezione VI “Procedimento e Decisione”: “Il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario […].Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte dell’intermediario, o nei più brevi termini eventualmente previsti da specifiche disposizioni di legge o dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in attuazione del Titolo VI del TUB, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, anche senza avvalersi dell’assistenza di un avvocato o di altro professionista. Il ricorso all’ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario: il mancato rispetto di tale termine può essere rilevato anche d’ufficio; resta ferma la possibilità di presentare un nuovo reclamo. Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo…”. (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/disposizioni/Disposizioni_ABF.pdf)
[3] Par. 3 “Definizioni”, Sezione I “Disposizioni di carattere generale” ove il reclamo è definito come “ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo”.
[4] https://www.treccani.it/enciclopedia/fenomenologia-dello-spirito_(Dizionario-di-filosofia)/
[5] Par. 4 “Ambito di applicazione oggettiva”, Sezione I “Disposizioni di carattere generale”: “All’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Sono escluse dalla cognizione dell’organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione dell’intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l’intermediario ovvero di contratti ad esso collegati”.
[6] Segmento della Centrale d’Allarme interbancaria ove vengono segnalate “le generalità dei soggetti ai quali è stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento a seguito di mancato pagamento o mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate (periodo di iscrizione: due anni) e l’indicazione dell’eventuale successivo pagamento tardivo” https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cai/index.html
[7] Legge n. 386 del 5 dicembre 1990 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”, art. 10-ter “Preavviso di revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento e annotazione dell’avvenuto pagamento delle ragioni di debito”:
- Prima della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che: a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sarà revocata l’autorizzazione all’utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell’archivio di cui al precedente art. 10-bis; b) l’iscrizione di cui alla lettera a) può essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente; c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente venga effettuato successivamente all’iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sarà annotata dall’emittente nell’archivio stesso.
- L’obbligo di annotazione di cui al comma 1, lettera c), a carico degli emittenti carte di pagamento decorre dal momento in cui è operativo l’adeguamento della struttura tecnica dell’archivio, così come comunicato dalla Banca d’Italia.
- La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata all’indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e può essere resa in via autonoma o unitamente all’invio di altre comunicazioni”.
[8] ABF, Collegio di Coordinamento, Decisione n. 8089 del 24 marzo 2021: “In difetto del preavviso della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in carenza del suo presupposto formale e, quindi, in violazione dell’art.10 ter della legge n. 386/1990; l’illegittimità della segnalazione comporta, di conseguenza, l’obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa, oltre che, eventualmente, del risarcimento del danno, ove ne sia fornita la prova”.
[9] Legge n. 386 del 5 dicembre 1990 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”, art. 9 “Revoca delle Autorizzazioni”:
- In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell’archivio previsto dall’articolo 10-bis.
- L’iscrizione è effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall’articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 3.
- L’iscrizione nell’archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall’iscrizione del nominativo nell’archivio.
- La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.
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