L’eccezione di illegittimità sia ex art. 1283 c.c., sia ex art. 1284 c.c., del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, è infondata, in quanto il piano di ammortamento de qua si connota per il fatto che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Pertanto, il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non comporta, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, né un’illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., né, tantomeno, l’indeterminatezza del tasso convenzionale degli interessi, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 1284 c.c., ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall’art. 1194 c.c.[1].
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[1] Cfr. ex multis Trib. Roma, Sez. XVII, n. 5583/2019; App. Roma n. 2126/2023.