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Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 7 febbraio 2024, n. 3452.

di Giorgio De Maria

Avvocato

SOMMARIO: 1. Il caso proposto in Cassazione – 2. La mediazione obbligatoria in sede di domanda riconvenzionale secondo le Sezioni Unite civili sentenza n. 3452/2024 – 3. Brevi conclusioni.

 

1. Il caso proposto in Cassazione.

Il caso nasce dalla lite tra locatore e conduttore in merito all’accertamento della risoluzione del contratto di locazione in oggetto per l’avveramento della condizione risolutiva pattuita dalle parti nel contratto per la perdita dei requisiti soggettivi ex legge n. 203 del 1991 o per scadenza del termine con condanna al rilascio del bene dinanzi al Tribunale di Roma. Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale e la condanna alla restituzione del deposito cauzionale previsto dal contratto in oggetto.

Il Tribunale di Roma, dopo aver verificato la corretta esplicazione della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 nelle domande principali, nel giugno del 2023 richiede con ordinanza rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. per accertare se la mediazione obbligatoria è proponibile anche in sede di domanda riconvenzionale.

La Prima Presidente ha assegnato la questione sollevata alle Sezioni Unite per l’enunciazione del principio di diritto sulla procedibilità o meno della mediazione obbligatoria in sede di domanda riconvenzionale.

 

2. La mediazione obbligatoria in sede di domanda riconvenzionale secondo le Sezioni Unite civili sentenza n. 3452/2024.

La sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3452, analizza la distinzione tra due tipologie di domande riconvenzionali: quelle “collegate all’oggetto della lite” e quelle “eccentriche”.

La prima tipologia si riferisce alle domande riconvenzionali che sono strettamente legate all’oggetto della causa principale e richiedono un collegamento obiettivo tra la domanda principale e quella riconvenzionale. Questo collegamento obiettivo è considerato essenziale per rendere opportuna e appropriata la celebrazione del simultaneus processus, ovvero il processo congiunto della domanda principale e della domanda riconvenzionale.

La seconda tipologia si riferisce invece a quelle domande riconvenzionali che non sono collegate all’oggetto della causa principale.

La Suprema Corte a Sezioni Unite civile con sentenza n. 3452 del 2024 ha chiarito definitivamente che non c’è obbligo di mediazione obbligatoria in sede di proposizione di domanda riconvenzionale, in quanto, essa è esperibile solo e soltanto prima della proposizione della la domanda principale, quale, appunto, “condizione di procedibilità”.

La Corte pertanto risolve il contrasto giurisprudenziale sorto in merito a due opposti orientamenti: il primo orientamento riteneva che la mediazione si esperisce solo per la domanda principale (“condizione di procedibilità”)[1]; il secondo orientamento, invece, riteneva che la mediazione era obbligatoria anche in sede di proposizione di domanda riconvenzionale[2].

L’importanza della mediazione nel momento introduttivo del procedimento è resa in evidenza anche in tale occasione dalla Suprema Corte, la quale ricorda e ribadisce la ratio della mediazione stessa. In particolare individua: una funzione deflattiva (con lo scopo di evitare un sovraccarico del sistema giustizia); la certezza del diritto – essa deve essere garantita fin da subito e prima di presentare domanda giudiziale e non può essere minata dal libero arbitrio del giudice nel decidere se far esperire la mediazione obbligatoria anche in sede di domanda riconvenzionale – che non può essere limitata; infine, la ragionevole durata del processo.

 

3. Brevi conclusioni.

In conclusione si può definitivamente ritenere che la mediazione obbligatoria è esperibile solo quale condizione di procedibilità per avviare un procedimento in tribunale e non in sede di domanda riconvenzionale in quanto potrebbe prodursi un “abuso di mediazione” oltreché un eccesso di incertezza di diritto.

La mediazione quindi rappresenta un’opportunità per le parti di risolvere la disputa in modo alternativo, al fine di alleviare il carico della giustizia ordinaria, rispetto al rigoroso applicare delle norme legali, cercando un equilibrio tra i loro contrapposti interessi.

Si ricorda, a tal fine, che l’intento del legislatore è quello di promuovere l’esplicazione delle risoluzioni alternative attraverso l’introduzione nel nostro ordinamento di alcuni strumenti, quali: la negoziazione assistita, il trasferimento delle controversie all’arbitrato e, appunto, la mediazione.

 

 

 

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[1] Trib. Palermo, Sez. III, 27 febbraio 2016; Trib. Taranto, Sez. II, 2 maggio 2019, n. 1192.

[2] Trib. Como, Sezione distaccata Cantù, 2 febbraio 2012.

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