Sono illegittime per contrarietà al diritto eurounitario, e vanno quindi rimborsate dall’amministrazione finanziaria all’operatore che ha provveduto alla liquidazione ed al versamento ex art. 53 TUA, le addizionali sulle accise ex art. 6 D.L. n. 511/1988, non solo con riferimento al periodo 1/4/2010-31/12/2011, ma anche con riferimento al primo trimestre del 2010.