Nella specie, la Corte territoriale, premesso che l’appellante non aveva proposto l’istanza ex art. 119 TUB, né prima della causa, né, tantomeno, in corso del giudizio, ha ritenuto non ammissibile l’istanza d’acquisizione ex art. 210 c.p.c., afferente alla documentazione bancaria (contratto di conto corrente, tutti gli estratti conto, le ricevute di versamento), perché generica (considerando che erano in discussione 15 rapporti, tra conti correnti ordinari e conti anticipi), rilevando che tale istanza aveva carattere residuale e non poteva essere utilizzata per sovvertire il principio di distribuzione degli oneri probatori, senza allegare i motivi per i quali l’istante non avesse potuto procurarsi i documenti richiesti e che, nella specie, l’istanza in questione era priva di specificazioni, nonostante una parte degli stessi documenti fosse nella disponibilità della società.
Invero, il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato[1]. Tale soluzione costituisce un giusto equilibrio tra il diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria, anche in corso di causa, e l’esigenza processuale di non consentire istanze esplorative, generiche (come nella fattispecie), non corredate da ragioni esplicative della mancata previa richiesta alla banca.
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[1] Cfr. Cass. n. 24641/21; Cass. n. 23861/22.