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Il Decreto legislativo “Riscossione” prevede una serie di misure volte a razionalizzare le attività di riscossione 

di Monica Mandico

Mandico & Partners

Tale misura trae origine dal tentativo, da un lato, di velocizzare le modalità di acquisizione di crediti tributari e, dall’altro, di “scaricare” quella mole di crediti che, a causa della malagestio degli anni ’80,’90 e inizio 2000 continua ad intasare il c.d. “magazzino” del Riscossore.

In tale ottica, quindi, si prevede che verrà stabilita (art. 1 e 2), a cadenza annuale, una convenzione tra AdER e MEF col fine di stabilire e pianificare le attività di riscossione.

L’Agenzia diventa l’unica mandataria dell’attività di gestione del credito e recupero coattivo, con le scadenze previste dall’art. 3 – che rappresenta una delle principali innovazioni – rubricato “Discarico automatico anticipato”: a partire dal 01.01.2025, i ruoli formati da AdER e non riscossi entro il 31 dicembre del 5° anno successivo all’affidamento (ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito) saranno oggetto di discarico. Tale operazione non rappresenterà uno stralcio, ma porterà all’eliminazione della cartella ed al susseguente riaffidamento del credito non prescritto all’Ente creditore, che potrà provvedere autonomamente alla riscossione del credito o, in presenza di “nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore”, riaffidarlo al Riscossore.

Dalla lettura dell’art. 7 (Disposizioni relative al magazzino in carico all’Agenzia Entrate Riscossione), è evidente che il legislatore stia preventivando una simil pace fiscale, atteso che si prevede la predisposizione di una Commissione che dovrà analizzare il residuo debitorio e proporre delle soluzioni per arrivare al discarico totale o parziale dei ruoli, con le seguenti scadenze:

  • entro il 31 dicembre 2025 per ruoli dal 2000 al 2010;
  • entro il 31 dicembre 2027 per ruoli risalenti al 2011-2017;
  • entro il 31 dicembre 2031 per ruoli datati 2018-2024. 

La misura che assume la risonanza maggiore, però, è sicuramente quella prevista dall’art. 12, che prevede un progressivo aumento del numero massimo di rate concedibili nella dilazione.

Per crediti pari o inferiori a €.120.000,00, si prevede la possibilità di passare dall’attuale massimo di 78 rate a:

Per i debiti inferiori o pari a 120 mila euro, verrà concessa un’ulteriore dilazione dalle attuali 72 rate mensili, passando a:

  • un massimo di 84 rate nel 2025 e 2026;
  • un massimo di 96 rate nel 2027 e 2028;
  • un massimo di 108 rate nel 2029 e 2030;
  • un massimo di 120 rate dal 2031.

Si prevede la possibilità, in caso di dimostrata e temporanea difficoltà del contribuente, di dilazionare ulteriormente la debitoria.

In quest’ottica di velocizzazione e razionalizzazione, l’ingolfo principale può essere rappresentato dall’istituto del discarico automatico dei debiti non riscossi entro 5 anni, poiché tale operazione comporterà la riassegnazione del debito al creditore originario, il quale potrebbe a sua volta avviare azioni volte al recupero (anche tramite concessionari privati o riassegnazione ad AdER); ad oggi le modalità del discarico non sono ancora chiare, ma se così fosse il contribuente potrebbe ritrovarsi tempestato prima dall’ente, poi dall’Agenzia delle Entrate, poi ancora dall’ente e così via – con evidenti problematiche di trasparenza della procedura.

Altro profilo problematico è dato dalle modalità di razionalizzazione della debitoria, la quale dovrà avvenire mediante raggruppamento per codice fiscale, con evidenti problematiche inerenti la trasparenza dell’operazione.

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