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Nota a ABF, Collegio di Milano, 29 febbraio 2024, n. 2679.

di Luca De Laurentiis

Praticante avvocato

Con la presente decisione, l’Arbitro Bancario Finanziario si è pronunciato in tema di portabilità del conto corrente e della possibilità dell’art. 126septiesdecies, secondo comma, del TUB per ogni giorno di ritardo.

Nel ripercorrere brevemente i fatti, il ricorrente ha lamentato il ritardo nel trasferimento del conto corrente, a lui intestato, operato dall’intermediario resistente a favore di un terzo intermediario; con tale condotta il ricorrente non ha potuto usufruire del conto, né del servizio di home banking per più di un mese.

Nelle sue controdeduzioni, l’intermediario convenuto ha replicato che il ritardo lamentato dal ricorrente, come è stato rappresentato allo stesso in forma orale e senza nessuna obiezione, è stato dovuto al fatto che il conto corrente prevedesse al pagamento di un addebito RID al termine del mese, pertanto rappresentava alla parte ricorrente di posticipare la chiusura al fine del buon esito di tale operazione di addebito RID e di un anche corretto calcolo degli interessi da applicare. Inoltre, l’intermediario resistente ha rappresentato di aver prestato la più totale assistenza al cliente, nel periodo transitorio, laddove quest’ultimo avesse manifestato la necessità di operare sul conto, poiché aveva provveduto anticipatamente, rispetto la data concordata, a disattivare tutti i servizi online.

Dunque, in punto di diritto, l’ABF è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente a condannare l’intermediario al pagamento della penale ai sensi dell’art. 126septiesdecies, secondo comma, TUB[1].

Il Collegio di Milano dell’ABF, ai fini del giudizio in esame, vuole stabilire se l’art. 126septiesdecies, secondo comma, TUB, sia applicabile alla fattispecie.

Innanzitutto, il collegio di Coordinamento, con un revirement di una sua precedente decisione[2], ha statuito come anche il conto corrente costituisca un “conto di pagamento”, ai sensi degli artt. 126 decies e ss.[3], per il quale si intende “un conto detenuto in nome di uno o più consumatori, usato per depositare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da ogni obbligazione sottostante tra il pagatore e il beneficiario”[4].

Continua il collegio di coordinamento che, ex art. 126-decies, terzo comma, lett. b), TUB, per servizio di trasferimento si deve intendere il trasferimento, che avvenga su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o alcuni ordini “permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell’eventuale saldo positivo, o entrambi, con o senza chiusura del conto di pagamento di origine”.

Il medesimo “servizio di trasferimento”, come indicato dall’art. 126quinquiesdecies, comma 2, TUB, viene avviato dal prestatore del servizio ricevente, su richieste del consumatore, il quale rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una autorizzazione specifica all’esecuzione del servizio di trasferimento; inoltre, ai sensi, dell’art. 126quinquiesdecies, terzo comma, TUB, esso è eseguito entro i dodici giorni lavoratiti dalla ricezione “da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell’autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie”.

Orbene, la disciplina richiamata riguardo il trasferimento del conto di pagamento non è applicabile, e non può essere riconosciuto l’indennizzo previsto dall’art. 126septiesdecies, secondo comma, TUB, in caso di ritardo, laddove tale trasferimento non venga avviato dal prestatore di servizi ricevente.

Di conseguenza, nella fattispecie in esame, il Collegio di Milano afferma che il trasferimento non è stato avviato dal prestato di servizi di pagamento ricevente, ma direttamente dal ricorrente e quindi – in ragione delle decisioni richiamate – la disciplina dell’indennizzo non può esservi riconosciuta. Dunque, l’intermediario resistente non deve considerarsi “inadempiente” e non è tenuto a corrispondere alcuna somma di denaro ivi prevista a titolo di penale.

Secondo l’orientamento dei Collegi, il Collegio giudicante rileva come, l’inapplicabilità degli artt. 126quinquiesdecies e 126septiesdeceis, TUB, non impedisce all’ABF di poter riconoscere un risarcimento in via equitativa del danno causato dal ritardo nell’estinzione del conto[5]. Tuttavia, in questo caso, la domanda del ricorrente non può essere accolta, neanche sotto l’illustrato profilo del risarcimento in via equitativa, perché non è stata data prova dell’esistenza di un danno insorgente come conseguenza immediata e diretta del lamentato ritardo dell’intermediario resistente. Infatti, l’Arbitro precisa come “l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata – per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso – dall’onere di dimostrate non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre[6].

 

 

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[1] Il quale recita così: “[…]2. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro. Tale somma è maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento.

[2] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 26297/2019, in forza della quale “le diversità strutturali e disciplinari tra conto corrente bancario e conto di pagamento escludono l’applicabilità al primo della penale di diritto privato per il ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento di cui all’art. 126 septiesdecies TUB”.

[3] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 25-26/2024.

[4] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 26/2024.

[5]  Cfr. ABF, Collegio di Napoli, decisione n.1701/2021; collegio di Roma, decisione n. 23556/2020; Collegio di Milano, decisione n. 13741/2019.

[6] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 26/2024, che richiama Cass. civ., n. 20889/2016.

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