Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato:
1) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore, al momento della conclusione di un contratto concluso con un professionista, a titolo di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con una decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese, inizi a decorrere dalla data di tale pagamento, indipendentemente dalla questione di stabilire se tale consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola dal momento di detto pagamento, o prima che la nullità di tale clausola sia stata accertata da tale decisione.
2) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore a titolo di una clausola di un contratto concluso con un professionista, il cui carattere abusivo sia stato accertato da una decisione giudiziaria definitiva, decorra dalla data in cui il supremo organo giurisdizionale nazionale ha pronunciato una sentenza anteriore, in una causa distinta, che dichiara abusiva una clausola standardizzata corrispondente a tale clausola di detto contratto.