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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2024, n. 8244.

Massima redazionale

Senza soluzione di continuità con quanto statuito dalle Sezioni Unite Civili[1], l’art. 122 cod. ass. deve essere interpretato in modo conforme al diritto comunitario, con la conseguenza che «per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale».

Ciò premesso, la Corte reputa opportuno aggiungere che la disposizione de qua è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal codice delle assicurazioni: quella diretta contro l’assicuratore del responsabile (art. 144 cod. ass.); l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato (art. 149 cod. ass.); l’azione nei confronti dell’UCI (art. 126 cod. ass.); l’azione contro l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia (art. 283 cod. ass.); l’azione contro il commissario liquidatore dell’impresa in l.c.a. che sia stato autorizzato a liquidare i sinistri (art. 294 cod. ass.).

Del resto, l’azione accordata al danneggiato contro il proprio assicuratore, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., non è un’azione contrattuale, in quanto l’esistenza di un contratto assicurativo è solo il presupposto legittimante di quella domanda, ma non la fonte del diritto fatto valere. Infatti, il sistema risarcitorio costruito dall’art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, «si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo», e dunque l’azione promossa dal danneggiato contro il proprio assicuratore è la stessa azione prevista dall’art. 144 cod. ass., alla quale la legge assegna un diverso debitore[2].

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.07.2021, n. 21983.

[2] Cass. Civ., Sez. VI, 20.09.2017, n. 21896.

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