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Nota a ACF, 16 aprile 2024, n. 7299.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Nella specie, non è controverso che le operazioni contestate siano state disposte nell’ambito del servizio di collocamento, all’esito del servizio di consulenza in materia di investimenti, prestati tramite la piattaforma di trading online dell’Intermediario, il quale ha documentato con i log di sistema di aver prestato il servizio di consulenza in modalità di c.d. “web collaboration, che prevede la consegna di un apposito verbale di consulenza. L’Intermediario nega che l’operazione sia stata raccomandata informalmente dal consulente finanziario di riferimento e, in ogni caso, rileva che tale circostanza, evocata dalla ricorrente, non è stata da quest’ultima provata.

Con riferimento, poi, al profilo della ricorrente, si tratta di una persona fisica, classe 1970; il questionario MiFID pro tempore pertinente alle operazioni contestate, risulta molto sintetico; in risposta all’unica domanda relativa alla propensione al rischio, la ricorrente dichiara di avere una precedente esperienza in materia di investimenti ed una propensione al rischio di livello bilanciato. Al riguardo, gli estratti conto mostrano, nel periodo in cui sono stati effettuati gli investimenti contestati, un patrimonio presso la Banca impiegato, oltre che nel fondo in contestazione, in un certificate con sottostante un titolo bancario italiano, da obbligazioni emesse dalla Cassa Depositi e Prestiti e da un fondo comune d’investimento dell’Intermediario.

Ciò premesso, il Collegio rileva, anzitutto, che, con riferimento alle violazioni contestate, l’Intermediario si difende producendo estrazioni dai propri sistemi informatici volte a dimostrare l’adempimento degli obblighi relativi alla valutazione delle operazioni, ma non anche di quelli relativi agli obblighi informativi. L’Arbitro ha affrontato la questione relativa all’ammissibilità come mezzo di prova dei rapporti tecnici e delle evidenze informatiche prodotte dall’intermediario al fine  di comprovare gli accessi effettuati dal ricorrente alla piattaforma di internet home banking, rilevando che le ragioni di celerità sottese al procedimento arbitrale, la sua natura sommaria, nonché il carattere non vincolante delle relative decisioni, non consentono di poter disporre una consulenza tecnica volta a verificare la correttezza e la fedeltà dei report e delle evidenze informatiche interne degli intermediari, ma che “in una prospettiva di buona fede processuale, si deve presumere, salvo che non sussistano rilevanti elementi di segno contrario, che l’intermediario non abbia evidentemente manomesso i propri report al solo fine di poter eventualmente prevalere in una specifica controversia arbitrale, non foss’altro che per profili di responsabilità, anche in termini di vigilanza, a cui una condotta siffatta lo esporrebbe[1].

Con riferimento alla contestata valutazione di adeguatezza, l’Intermediario ha ritenuto adeguati gli investimenti nel Fondo e ha versato in atti documentazione volta a comprovare l’utilizzo dalla piattaforma online e l’effettuazione della valutazione di adeguatezza in un’ottica di portafoglio, come previsto contrattualmente, che indica la rischiosità stand alone del fondo in lite. Fa, invece, emergere criticità il fatto che non sia stato indicato il VAR complessivo, né del portafoglio associato al profilo della ricorrente, né del portafoglio conseguente all’investimento raccomandato. Inoltre, la documentazione depositata dall’Intermediario dimostra l’effettiva trasmissione alla ricorrente dei messaggi relativi all’adeguatezza delle operazioni, in quanto illustra il funzionamento della piattaforma di trading online, anche se non traccia le specifiche operazioni contestate.

Relativamente all’adempimento degli obblighi informativi genetici, rileva il Collegio che l’Intermediario non ha versato in atti evidenze dell’avvenuta visualizzazione dei KIID, ma ha allegato un file video esemplificativo, relativo all’iter previsto nella piattaforma di home banking in occasione della sottoscrizione di un prodotto finanziario proposto in consulenza. Nel video è possibile riscontrare che il sistema è “bloccante”, in quanto non consente di procedere con la sottoscrizione dello strumento, se non dopo aver preso visione del verbale di consulenza e del KIID dello strumento. Il video, tuttavia, si riferisce solo ad un utente “di test” e non è in alcun modo riconducibile alla ricorrente.

La ricorrente si duole, altresì, del fatto che, nonostante nel giugno 2019 fossero stati pubblicati articoli di stampa che riportavano notizia dell’anomala operatività della società di gestione del fondo, di una diminuzione del valore del NAV delle quote e di molte richieste di rimborso, l’Intermediario aveva continuato a raccomandare sottoscrizioni a clienti vecchi e nuovi, senza dare alcuna informativa sul punto. A questo riguardo, è noto che, effettivamente, il valore del NAV ha subito una significativa diminuzione nel periodo dal 14 al 28 giugno 2019, e, a partire quantomeno dal 21 giugno 2019, articoli stampa hanno ripreso la notizia collegandola ad anomalie nella gestione. Poiché l’Intermediario ha raccomandato, per la prima volta, alla Ricorrente la sottoscrizione del fondo il 16 luglio 2019, considerando che si trattava di uno strumento che aumentava significativamente la rischiosità dal portafoglio, desta forti perplessità che non sia stata data dimostrazione di avere fornito alla cliente un’informativa di eventi così significativi, accaduti meno di un mese prima. Pertanto, pur considerando che, come dedotto dall’Intermediario, l’andamento del fondo è stato poi, complessivamente, molto positivo fino al febbraio 2020, quando è crollato in concomitanza con l’esplosione della pandemia Covid, trattandosi di uno strumento oggetto di una significativa attenzione mediatica e di un andamento volatile del valore, la dedotta omissione di informativa sul punto non può dirsi scevra da elementi di criticità avuto riguardo alla normativa di riferimento.

In relazione alle doglianze circa l’omessa informativa successiva alla sottoscrizione dei fondi, è orientamento dell’ACF che non può ritenersi, in via generale sussistente in capo all’Intermediario un obbligo di monitoraggio continuo dell’andamento degli strumenti finanziari, che può derivare semmai da particolari caratteristiche del prodotto o discendere dalla tipologia di servizio di investimento prestato dall’intermediario (come nella gestione di portafogli e nella consulenza), laddove previsto dal contratto[2]. Nella fattispecie, la Banca risulta comunque aver adempiuto a tali obblighi, sia con la messa a disposizione degli estratti conto trimestrali nell’area riservata dell’home banking della ricorrente, sia con l’invio di due comunicazioni inviate via mail e relative al blocco dell’operatività sui Fondi.

 

 

 

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[1] Cfr. ACF, 19.07.2019, n. 1741.

[2] Cfr. ex multis ACF, 16 maggio 2022, n. 5412.

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